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Un nuovo diritto penale per accrescere la sicurezza pubblica

Comunicato per la stampa

Un nuovo diritto penale
per accrescere la sicurezza pubblica

Il Consiglio federale approva il messaggio relativo a un ampio programma
di riforma

Le sanzioni del diritto penale ordinario e del diritto penale minorile
vanno profondamente rinnovate. Oggi, il Consiglio federale ha licenziato
un messaggio in cui propone al Parlamento una revisione globale delle
disposizioni generali del Codice penale (CP) e del Codice penale
militare (CPM), nonché una nuova legge sul diritto penale minorile.

A fianco del riordino e della differenziazione del sistema di sanzioni,
sono introdotte innovazioni in numerosi ambiti del diritto penale. Il
campo d'applicazione del Codice penale è così ampliato in modo che reati
commessi all'estero possano essere perseguiti in Svizzera in misura
maggiore che sinora. Le norme in materia di prescrizione sono
semplificate, ed è ora proposta l'introduzione di una disposizione
concernente la responsabilità penale dell'impresa. Si coglie inoltre
l'occasione della revisione per adattare la legge allo sviluppo della
giurisprudenza e della dottrina e per dirimere con una regolamentazione
legale questioni controverse ancora aperte. Il diritto penale minorile
va infine esteso e disciplinato all'interno di una legge federale
apposita, disgiunta dal diritto penale ordinario.

Pene pecuniarie e lavoro in luogo di pene detentive di breve durata

Per quel che concerne in particolare il nuovo sistema di sanzioni, pene
detentive di breve durata senza sospensione condizionale dovrebbero
essere inflitte soltanto in via eccezionale, poiché giovano soltanto in
modo limitato alla socializzazione del delinquente. Alla luce
dell'evoluzione della nostra società, dette pene vanno inoltre
considerate superate. A queste ultime subentrano la pena pecuniaria
secondo il sistema delle aliquote giornaliere e il lavoro di utilità
pubblica, ai quali si aggiunge la nuova istituzione del "differimento
della pena". Il sistema è inoltre strutturato in modo più flessibile e
permeabile. Nei casi meno gravi, è possibile prescindere da una pena o
pronunciarne la sospensione condizionale in misura più ampia rispetto a
quanto non fosse possibile sinora. Si intende in tal modo da un lato
permettere al delinquente di dimostrare la sua buona volontà, dall'altro
procedere allo sgravio delle autorità preposte al perseguimento penale.
In futuro deve inoltre essere possibile anche pronunciare la sospensione
condizionale soltanto per una parte della pena (il cosiddetto "sursis
partiel"). In linea di principio, la sospensione condizionale della pena
deve inoltre poter essere combinata con una multa.

Migliore protezione da autori di atti violenti

Un importante obiettivo del disegno è il rafforzamento della protezione
da autori pericolosi di atti violenti. A tal fine è in particolare
previsto un nuovo internamento per motivi di sicurezza, delineato in
modo più dettagliato che non nel diritto vigente. Ove siano pericolosi,
i delinquenti affetti da turbe psichiche debbono inoltre beneficiare di
un trattamento appropriato all'interno di stabilimenti di sicurezza.
Sono poi inasprite le condizioni poste alla liberazione di delinquenti
pericolosi che stanno scontando una pena o sono oggetto di una misura.

La nuova Parte generale del Codice penale militare corrisponde
sostanzialmente alla Parte generale del CP; diverge da quest'ultimo
unicamente laddove lo richiedono le esigenze specifiche del CPM.

Per gli adolescenti: pena educativa

La nuova legge federale sul diritto penale minorile porta da sette a
dieci anni il limite d'età per la maggiore età penale. Tale legge parte
dal presupposto che per gli adolescenti l'educazione e l'integrazione
sociale abbiano la precedenza sulla pena. D'altra parte, gli adolescenti
sopra i 16 anni che hanno commesso reati gravi possono ora essere puniti
con la privazione della libertà sino a quattro anni.

Vi è necessità di riforma poiché la Parte generale del Codice penale, i
cui lavori preliminari risalgono all'inizio del secolo, non è mai stata
sottoposta, dalla sua entrata in vigore all'inizio del 1942, a una
revisione sostanziale e approfondita e non tiene conto a sufficienza
delle nuove conoscenze in materia di lotta alla criminalità. Una
modifica della Parte generale era poi stata richiesta anche da numerosi
interventi parlamentari ed extraparlamentari, come pure da tre
iniziative cantonali.

Per tali motivi, nel 1987 il DFGP aveva istituito una commissione
peritale che, sulla base dei lavori preliminari dei professori Schultz e
Stettler, elaborò due avamprogetti e un rapporto esplicativo, inviati in
consultazione nel 1993. Il nuovo diritto penale minorile e il nucleo
centrale del disegno, il nuovo disciplinamento del sistema di sanzioni,
hanno di principio raccolto una chiara maggioranza di consensi. Il
disegno del Consiglio federale tiene conto, mediante l'introduzione di
nuovi margini di sicurezza e di nuove misure, del contenuto principale
delle critiche, la preoccupazione per la sicurezza pubblica.

Il passo successivo nell'ambito della procedura legislativa è ora la
deliberazione in seno alla commissione degli affari giuridici del
Consiglio degli Stati. La commissione presenterà alla Camera bassa, che
si occupa della revisione quale primo Consiglio, un rapporto con
proposte per la trattazione ulteriore della pratica.

È lecito supporre che le deliberazioni parlamentari richiederanno
parecchi anni.

21 settembre 1998
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Per ulteriori informazioni:
Uffizio federale di giustizia, Sutter Heinz, Tel.: 031 322 41 04