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Trasparenza e gestione efficiente dei costi nel risanamento dei siti contaminati

COMUNICATO STAMPA

Entrata in vigore dell'ordinanza sui siti contaminati

Trasparenza e gestione efficiente dei costi nel risanamento
dei siti contaminati

Nei prossimi 25 anni, si conta che in Svizzera dovranno essere risanati circa 3000 siti
contaminati. A tale proposito, la nuova ordinanza sui siti contaminati crea per la loro
valutazione e il risanamento efficace un quadro normativo di pronta attuazione. Il
Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore dell'ordinanza al 1° ottobre 1998.

In Svizzera si contano in totale circa 50'000 tra discariche e aree industriali e aziendali
inquinate. Oltre alle vecchie discariche di rifiuti, rientrano in tale categoria ad esempio le
zone in prossimità delle officine del gas, i parchi rottami oppure i siti in cui hanno avuto
luogo incidenti con idrocarburi. Meno del 10% di detti siti inquinati sono considerati „siti
contaminati“ suscettibili di arrecare danno alle acque sotterranee o ai suoli pregiati.
L'indagine e il risanamento di tali siti causeranno nei prossimi 25 anni costi di parecchi
miliardi di franchi.

La nuova ordinanza fissa gli obblighi degli interessati. La procedura graduale assicura che
misure costose vengano adottate soltanto in seguito a chiarimenti approfonditi e, in tal modo,
che il denaro venga impiegato dapprima là dove il guadagno per l'ambiente risulta essere
maggiore. L'ordinanza regola il censimento dei siti, l'indagine e la valutazione se tali siti
debbano essere sorvegliati o risanati. Non da ultimo vengono stabilite anche le condizioni
quadro per la progettazione e il controllo delle misure di risanamento.

Catasto dei siti contaminati

Lo strumento di pianificazione principale dei Cantoni è il catasto dei siti contaminati, acces-
sibile al pubblico. L'ordinanza stabilisce in che modo i Cantoni debbano allestire e tenere
detto catasto. Ad esempio, i titolari devono essere informati prima che un sito possa essere
iscritto nel catasto. Inoltre, esso deve essere continuamente aggiornato con indicazioni sullo
stato del trattamento dei singoli siti. Ciò deve contribuire ad eliminare l'insicurezza regnante
in merito ai siti contaminati nel programma di costruzione, nel commercio immobiliare o
nella concessione di crediti, e a calcolare meglio il rischio finanziario.

L'ordinanza fa poi chiarezza sulla valutazione volta a determinare se si tratta effettivamente
di un sito contaminato e se è opportuno un risanamento. Per tale decisione essa prevede criteri
definitivi, pratici, valori di concentrazione chimica e metodi di misurazione basati su
fondamenti riconosciuti a livello internazionale. Queste regolamentazioni sono armonizzate
con le prescrizioni in materia di protezione delle acque, di protezione del suolo e di igiene
dell'aria.

Obiettivi chiari e una vasta gamma di misure

Sulla base di una stima della minaccia, per ogni singolo caso vengono stabilite delle misure di
riduzione delle emissioni di inquinanti. L'ordinanza formula in merito obiettivi di risana-
mento e definisce inoltre il margine di manovra per l'applicazione del principio di proporzio-
nalità. La decisione circa le misure tecniche da adottare ai fini del risanamento spetta al
detentore del sito contaminato. A tale proposito, la rimozione di materiale inquinato non
costituisce in nessun caso l'unica soluzione possibile. Sono ammissibili anche misure atte a
impedire in modo duraturo le fughe di sostanze nocive nell'ambiente oppure provvedimenti
che ne rendano possibile l'eliminazione controllata in loco. Mediante soluzioni calibrate si
vuole segnatamente promuovere il nuovo utilizzo dei siti inquinati.

Dalle esperienze fatte all'estero risulta che i casi di siti contaminati sfociano troppo spesso in
controversie legali invece di essere risolti rapidamente attraverso opportuni provvedimenti.
Con la tempestiva consultazione dei titolari nonché la presa in considerazione di misure
volontarie e di accordi settoriali, l'ordinanza pone quindi l'accento sulla stretta collabora-
zione che deve instaurarsi tra chi è soggetto all'obbligo del risanamento e le autorità.

Berna, 26 agosto 1998

Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle
Comunicazioni

Servizio stampa

Informazioni

Christoph Wenger, capo della sezione Siti contaminati e serbatoi, Ufficio federale
dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), tel. 031 322 93 71

Urs Ziegler, sezione Siti contaminati e serbatoi, Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e
del paesaggio (UFAFP), tel. 031 322 93 38
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