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Ordinanza contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi (Oliq) - Liberalizzazione delle prescrizioni sui depositi di liquidi

COMUNICATO STAMPA

Ordinanza contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi (Oliq)

Liberalizzazione delle prescrizioni sui depositi di liquidi

Le prescrizioni sui depositi di liquidi, ormai trentennali, vengono rivedute e aggiornate. I
controlli delle autorità statali vengono ridotti, mentre sono accordate maggiori
responsabilità ai proprietari di impianti di deposito nonché al settore dei depositi. Il
Consiglio federale ha fissato per il 1° gennaio 1999 l'entrata in vigore dell'apposita
modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi (Oliq).

In Svizzera sono in servizio circa un milione di impianti adibiti al deposito di liquidi, in
particolare di olio da riscaldamento, diesel e benzina. Verso la fine degli anni ‘60, prima
dell'emanazione delle prime prescrizioni, gli impianti di deposito erano al centro di numerosi
incidenti, i quali gravavano notevolmente le acque e il suolo. Il progresso tecnico nel settore
degli impianti, la formazione di personale qualificato nonché l'istituzione di misure di
protezione hanno ridotto di dieci volte il numero e gli effetti delle fughe di oli. Attualmente si
registrano ogni anno ancora un centinaio di incidenti dannosi, nell'ambito dei quali fuoriescono
nell'ambiente oltre 20 litri d'olio.

Le prescrizioni ancora in vigore in materia di depositi di liquidi sono molto dettagliate. La loro
esecuzione richiede notevole impegno ai Cantoni, i quali con gli effettivi del personale
attualmente a disposizione non riescono a farvi fronte. Inoltre in questi ultimi tempi i proprietari
di piccoli serbatoi (sino a 2000 litri), contenitori sempre più diffusi, si lamentano che la
revisione degli stessi venga a costare quasi quanto l'acquisto di un contenitore nuovo.

Riduzione dei controlli statali

La modifica dell'ordinanza, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 1999, riduce i
compiti di controllo e di revisione soprattutto per gli impianti di „tipo semplice e tradizionale“.
Fra questi vanno annoverati anche impianti composti da singoli o diversi piccoli serbatoi con un
volume utile totale di 4000 litri e riempiti esclusivamente a mano mediante l'uso di una pistola.
Detti serbatoi tipici per case monofamiliari devono in futuro essere soltanto notificati alle
autorità e non sono più, come sinora, soggetti all'obbligo di autorizzazione e di collaudo. Fanno
eccezione i casi in cui gli impianti di deposito sono costruiti in una zona di protezione delle
acque. Piccoli serbatoi di tale ordine di grandezza fanno riscontrare una potenzialità di danno
inferiore, ragione  per cui le autorità possono assumersi la responsabilità della riduzione dei
controlli. La semplificazione delle procedure amministrative nonché la liberalizzazione delineata
permettono ai Cantoni di attribuire nuove priorità all'esecuzione della politica di protezione
dell'ambiente, indipendentemente dalla riduzione degli effettivi del personale.

Ottimizzazione nel settore della revisione degli impianti

L'evoluzione tecnica degli ultimi 30 anni ha creato basi radicalmente nuove per l'esecuzione di
lavori di revisione degli impianti. I serbatoi sono collocati in apposite vasche che catturano la
fuga di liquidi oppure sono sorvegliati mediante sistemi di sorveglianza elettronica. In seguito
alla modifica dell'ordinanza, gli impianti non più soggetti all'obbligo di autorizzazione vengono
esentati dalla revisione eseguita ogni 10 anni da un'impresa di revisione riconosciuta. L'obbligo
di revisione rimane in vigore per gli altri impianti, ma contempla ora soltanto gli aspetti rilevanti
per la protezione delle acque. In tale contesto è stato abrogato, con poche eccezioni, l'obbligo di
pulitura interna, anche se tale provvedimento - per il proprietario - può risultare indicato ai fini
della preservazione del valore del serbatoio.

Rafforzamento della responsabilità propria del settore privato

Negli ambiti in cui vengono sospesi i controlli delle autorità, i proprietari di impianti di deposito
devono assumersi maggiori responsabilità in materia di sorveglianza. In questo contesto è
chiamato in causa anche il settore dei depositi. In linea di massima, le prescrizioni modernizzate
pongono maggiori esigenze alla qualità dei lavori eseguiti negli impianti di deposito. Inoltre il
Consiglio federale ha adattato alle regole della tecnica riconosciute nel settore le disposizioni
dettagliate relative alla configurazione tecnica degli impianti, sinora contenute in un'ordinanza.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'AMBIENTE, DEI
TRASPORTI, DELL'ENERGIA E DELLE
COMUNICAZIONI
Servizio stampa e informazione

Informazioni

n	Christoph Wenger, capo Sezione Siti contaminati e serbatoi, Ufficio federale dell'ambiente,
delle foreste e del paesaggio (UFAFP), tel. 031 322 93 71

n	Daniel Rickli, aggiunto scientifico, Sezione Siti contaminati e serbatoi, Ufficio federale
dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), tel. 031 322 99 89

Allegati

n	Testo dell'ordinanza

n	Risultati della procedura di consultazione