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Nuovo disciplinamento della sorveglianza telefonica e dell'impiego di agenti infiltrati

Comunicato per la stampa

Nuovo disciplinamento della sorveglianza telefonica e dell'impiego di
agenti infiltrati

Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la
sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle
telecomunicazioni nonché l'inchiesta mascherata

Il Consiglio federale ha licenziato, mercoledì, all'attenzione delle
Camere federali il messaggio concernente la legge federale sulla
sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle
telecomunicazioni nonché la legge federale sull'inchiesta mascherata.
Nel contempo ha preso atto dei risultati della procedura di
consultazione relativa all'avamprogetto di legge federale sulla
sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle
telecomunicazioni nonché sull'impiego di apparecchi tecnici di
sorveglianza.

Le due leggi proposte da questo messaggio sono state oggetto di svariati
interventi parlamentari che facevano seguito segnatamente al rapporto
"La sorveglianza telefonica della Confederazione" elaborato nel 1992 da
un gruppo di lavoro della Commissione della gestione del Consiglio
nazionale. Tali leggi istituiscono un disciplinamento uniforme per
Confederazione e Cantoni per la sorveglianza della corrispondenza
postale e del traffico delle telecomunicazioni (sulla base dell'art. 36
cpv. 1 Cost.) e per l'inchiesta mascherata intesa a combattere il
traffico di stupefacenti (sulla base dell'art. 69bis Cost.). L'impiego
di apparecchi tecnici di sorveglianza e l'inchiesta mascherata inerente
a reati perseguiti dai Cantoni non sono per contro contemplati dalle
leggi. Entrambi i disegni di legge sono riuniti in un unico messaggio,
poiché a misure d'inchiesta segrete dagli effetti a modo loro simili si
applicano analoghe condizioni e garanzie procedurali.
Sorveglianza solamente con l'autorizzazione del giudice
La sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle
telecomunicazioni va ordinata, come sinora, dall'autorità giudiziaria
che dirige il procedimento penale e sottoposta per approvazione a
un'autorità cantonale competente, oppure a livello federale, al
presidente della Camera d'accusa del Tribunale federale o al Presidente
del Tribunale militare di cassazione. I criteri sono più severi in
confronto al diritto vigente. Per la maggior parte dei delitti non deve
più essere possibile una sorveglianza. L'autorità d'approvazione deve
esaminare non soltanto la legalità, bensì anche la proporzionalità
dell'intervento e assicurare l'adozione di misure di protezione adeguate
in caso di sorveglianza di terzi, in particolare detentori di segreti
professionali. Oggetto di regolamentazione speciale sono anche la
cosiddetta identificazione degli utenti e le informazioni concernenti i
dati rilevati per la messa in conto. Dalla liberalizzazione del traffico
delle telecomunicazioni, l'esecuzione delle sorveglianze non è più
affidata alla Posta o alla Swisscom; il "centro nevralgico" responsabile
è un servizio speciale preposto alla sorveglianza della corrispondenza
postale e del traffico delle telecomunicazioni.
Impiego di agenti infiltrati in casi complessi
L'inchiesta mascherata è uno strumento di polizia che è a disposizione
delle autorità preposte al perseguimento penale in caso di procedimenti
di ardua conduzione. Tale misura contribuisce in particolare a fare luce
su affari bilaterali illeciti, nell'ambito dei quali gli agenti
infiltrati vengono a contatto con i criminali nella veste di cliente
interessato. Per l'impiego sono di norma presi in considerazione
soltanto funzionari di polizia appositamente formati. Il disegno opera
una distinzione tra una prima fase di istituzione e preparazione e una
seconda fase dedicata all'impiego di una procedura penale concreta. Gli
agenti infiltrati possono essere provvisti, previa approvazione
giudiziaria, di un'altra identità e sono protetti mediante l'adozione di
misure appropriate qualora, quali testimoni in sede di procedura penale,
sono messi a confronto con l'imputato. Detti agenti sono autorizzati a
coinvolgere le persone indagate soltanto al fine di concretare la già
presente risoluzione criminale. Non debbono tuttavia provocare la
commissione di reati diversi o più gravi di quelli programmati.
Le due leggi non comportano, in linea di principio, alcuna spesa
supplementare per Confederazione e Cantoni in termini di personale o
finanziari, ma va tuttavia osservato che le attività d'inchiesta sono
costose in entrambi i settori. Il rincaro dei costi negli ultimi anni è
dovuto all'aumento della criminalità, in particolare al traffico
illecito di stupefacenti, da combattere mediante tali strumenti.
Le misure d'inchiesta segrete sono inammissibili in sede di procedura
penale. Poiché le persone interessate non hanno la possibilità, come
invece è il caso per le altre misure coercitive, di interporre ricorso
immediatamente dopo l'ingerenza, la sorveglianza della corrispondenza
postale e del traffico delle telecomunicazioni nonché l'inchiesta
mascherata vanno limitate alla lotta contro reati gravi e inserite in
una procedura corretta nell'ottica dello Stato di diritto. La
comunicazione a posteriori della sorveglianza permette alle persone
interessate di tutelare i propri interessi in materia di protezione
giuridica.
Procedura di consultazione controversa
Il Consiglio federale ha preso atto il 14 agosto 1996 dei risultati
della procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di legge
federale sull'inchiesta mascherata.
Il 2 giugno 1997 il Consiglio federale inviò in consultazione
l'avamprogetto concernente la legge federale sulla sorveglianza della
corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni nonché
sull'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza. Dei complessivi 111
destinatari 61, tra i quali il Tribunale federale e 25 Cantoni, hanno
espresso il loro parere. L'intento di dare un disciplinamento unitario
per Confederazione e Cantoni alla sorveglianza della corrispondenza
postale e del traffico delle telecomunicazioni volta al perseguimento e
alla prevenzione di reati ha incontrato ampio consenso. Il bisogno di
normativa è stato parimenti riconosciuto, in particolare anche in vista
della liberalizzazione del settore delle poste e delle
telecomunicazioni.
L'impostazione effettiva della legge ha dato invece origine a notevoli
controversie, palesatesi in tre atteggiamenti principali nei confronti
della sorveglianza telefonica: il gruppo più numeroso (composto tra gli
altri dei Cantoni e degli organismi preposti al perseguimento penale, ma
anche del PPD) critica il fatto che il progetto complica senza motivo il
perseguimento penale e richiede una legge che mantenga gli ostacoli al
livello attuale o addirittura li riduca in parte. Un gruppo mediano (tra
cui 7 Cantoni, PLR e UDC) ritiene corretta la ponderazione dei beni tra
protezione della personalità e perseguimento penale. Un gruppo più
ristretto (composto di PS, Giuristi democratici e Federazione degli
avvocati) respinge il progetto poiché "poliziesco", in quanto crea
eccessive possibilità di sorveglianza. Il Consiglio federale non ha
seguito in linea di massima le richieste della maggioranza volte ad
ottenere attenuazioni, nella misura in cui questo avrebbe messo in
discussione il mandato conferito dalla Commissione della gestione del
Consiglio nazionale.
Condizioni per una sorveglianza
Un punto centrale dei pareri espressi è costituito dalle condizioni
della sorveglianza . Soltanto in casi isolati si approva un catalogo di
reati restrittivo; la maggioranza desidererebbe poter ordinare la
sorveglianza, come sinora, per ogni crimine e delitto o estenderla
almeno a un numero di delitti maggiore di quello previsto
dall'avamprogetto. Il Consiglio federale soddisfa in parte le richieste
proponendo un esaustivo catalogo di reati.
Le limitazioni nella sorveglianza sono avversate in particolare dai
Cantoni e dalla cerchia delle autorità preposte al perseguimento penale.
Anche la restrizione dell'utilizzo dei rilevamenti casuali,
l'approvazione speciale in caso di collegamento diretto e le misure di
protezione a favore delle persone detentrici di un segreto professionale
sono oggetto di critiche considerevoli. Il Consiglio federale ha tenuto
conto di tali critiche nella misura in cui non privino di contenuto le
richieste delle Commissione della gestione del Consiglio nazionale.
Altre questioni litigiose erano costituite dalla comunicazione a
posteriori della sorveglianza e dalla possibilità di ricorrere. Tra i
consultati, alcuni vorrebbero prescindere dalla comunicazione o almeno
escludere il ricorso. Alcuni ritengono prematuro il momento della
comunicazione - ossia 30 giorni dopo la fine della sorveglianza. A
priori, la rinuncia completa alla comunicazione a posteriori non è
invece possibile, in quanto la CEDU non la ammette.

1°luglio 1998

DIPARTIMENTO FEDERALE
DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Altre informazioni:

Martin Keller, Vicedirettore, Segreteria generale DFGP,
tel. 031 324 48 20