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Licenziato il nuovo diritto del divorzio

Comunicato per la stampa

Licenziato il nuovo diritto del divorzio

Il 26 giugno 1998, le Camere federali hanno accettato, alla votazione
finale, una modifica del Codice civile svizzero (CC), il nucleo della
quale è costituito dalla revisione totale del diritto del divorzio. Il
disegno introduce inoltre nuove basi legali nel settore degli atti dello
stato civile e del matrimonio. Sono previste importanti innovazioni
anche nel diritto di filiazione e nell'ambito dell'obbligo di assistenza
fra parenti. La mediazione matrimoniale ed extramatrimoniale è infine
disciplinata in modo dettagliato quale contratto indipendente
all'interno del Codice delle obbligazioni, migliorando così notevolmente
la protezione dei consumatori.

Panoramica del contenuto del nuovo diritto del divorzio
Le nuove disposizioni sul divorzio sostituiscono il vigente ordinamento
risalente al 1912. Il cardine del nuovo diritto del divorzio è
costituito dall'introduzione di un divorzio su istanza comune, nel quale
non figurano più un attore e un convenuto. Si deve inoltre poter
pronunciare il divorzio indipendentemente dalla colpa di uno dei due
coniugi, nel caso in cui questi ultimi vivano separati da almeno quattro
anni.
Le disposizioni concernenti gli effetti del divorzio prevedono che,
d'ora in poi, le aspettative di previdenza professionale cumulate
durante il matrimonio siano per legge divise a metà indipendentemente
dal regime dei beni. In tal modo si apporta un sostanziale miglioramento
alla condizione economica delle donne divorziate. Il tribunale del
divorzio potrà inoltre, d'ora in avanti, assegnare a un coniuge
l'abitazione familiare locata dall'altro, qualora al primo sia
indispensabile in particolare a causa dei figli. Sulla proprietà di
un'abitazione da parte dell'altro coniuge può essere concesso un diritto
di abitazione limitato. Un diritto al mantenimento postmatrimoniale
sussiste in linea di principio indipendentemente dalla colpa, quando non
vada preteso da un coniuge che provveda da sé al proprio mantenimento.
Per quel che concerne la questione delle proporzioni degli alimenti,
sono determinanti criteri oggettivi quali la ripartizione dei compiti
durante il matrimonio, la durata del medesimo, l'età, lo stato di
salute, il reddito e la sostanza dei coniugi e la cura da prestare ai
figli.
Si può ora richiedere, entro cinque anni, un aumento o una nuova
determinazione degli alimenti qualora, in occasione del divorzio, non
fosse stato possibile fissare alcun contributo appropriato. Gli alimenti
possono inoltre essere successivamente adeguati al rincaro. Misure
d'esecuzione particolari intendono perfezionare l'imposizione
dell'obbligo di mantenimento nel caso in cui il debitore sia moroso. Si
tratta dell'aiuto all'incasso da parte dell'autorità tutoria, la
garanzia e la possibilità di diffidare in particolare il datore di
lavoro di trattenere gli alimenti dal salario e di versarli direttamente
al coniuge avente diritto.

Tutelare il bene del figlio nel miglior modo possibile
È inoltre obiettivo della nuova regolamentazione tutelare al meglio il
bene del figlio. Tanto i genitori divorziati quanto quelli non coniugati
avranno d'ora in poi la possibilità di esercitare congiuntamente, a
determinate condizioni, la cura parentale (sinora denominata autorità
parentale). Il diritto di visita è ora configurato quale diritto
reciproco dei genitori e dei figli. Speciali diritti d'informazione e di
consultazione apportano inoltre un miglioramento alla posizione di un
genitore privo della cura parentale. Nell'ambito della procedura di
divorzio, i figli debbono poter essere sentiti dal tribunale del
divorzio o da un terzo, nella misura in cui seri motivi non vi si
oppongano. Soprattutto nel caso in cui tra i genitori siano nate forti
tensioni, può inoltre essere assegnato al figlio un curatore che
rappresenti i suoi interessi nell'ambito del processo di divorzio.

Entrata in vigore
Una volta decorso il termine referendario di 100 giorni, il Consiglio
federale determinerà il momento dell'entrata in vigore della modifica
del CC. Non sarà possibile un'entrata in vigore immediatamente
successiva alla scadenza del termine rimasto inutilizzato, poiché i
divorzi potranno essere pronunciati secondo il nuovo diritto soltanto
quando i Codici di procedura cantonali saranno stati adeguati in modo
corrispondente. I Cantoni devono perciò poter disporre almeno di un
anno, affinché possano emanare le necessarie disposizioni procedurali.

26 giugno 1998

DIPARTIMENTO FEDERALE
DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Altre informazioni:
Ruth Reusser, vicedirettrice, Ufficio federale di giustizia, Divisione
principale del diritto privato, tel.: 031 322 41 49