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Alcopops: importazione facilitata

CUMINATO STAMPE

Alcopops: importazione facilitata

Nel 1998 anche le bevande costituite da miscugli alcolici importati,
ovvero i cosiddetti alcopops, non saranno più tassati al peso lordo,
bensì assoggettati all¹aliquota di 32 franchi per litro anidro. Il
Consiglio federale ha adattato la relativa ordinanza concernente la
tassa speciale di monopolio, creando così una regolamentazione
transitoria. In questo modo la tassa gravante gli alcopops non è più
sproporzionata rispetto alle altre bevande spiritose. Per queste
bevande, le severe prescrizioni di tutela della gioventù della legge
sull¹alcool restano in vigore.

Le bevande alla moda, costituite da bevande edulcorate o succo di frutta
e alcool etilico, sono ormai disponibili sul mercato da qualche anno:
esse hanno fatto rilevare uno smercio considerevole, particolarmente tra
la clientela giovanile. Dall¹inizio del mese di dicembre 1997 la Regìa
federale degli alcool (Regìa) ha assoggettato gli alcopops e i designer
drinks alla legge federale sull¹alcool. In questo modo si è reso
difficile l¹accesso a dette bevande da parte delle consumatrici e dei
consumatori. Grazie alla tassazione, queste bevande sono divenute più
care: parallelamente, l¹età minima di cessione è stata portata a 18 anni
su tutto il territorio nazionale.

La tassa ordinaria di monopolio per prodotti importati, ammontante a
5,90 franchi per chilo lordo, aumentava il prezzo di una lattina da tre
decilitri di circa 3 franchi, con-tribuendo di conseguenza al crollo
delle importazioni. Con la nuova aliquota d¹imposta per alcopops di 32
franchi per litro anidro, si è fatto scendere il carico fi-scale a circa
50 centesimi. Per gli alcopops valgono comunque le prescrizioni
restrittive sulla pubblicità come pure sull¹età minima di cessione,
fissata a 18 anni.

La differenza dell¹aliquota d¹imposizione esistente fra i prodotti
indigeni e gli spiritosi importati sarà soppressa entro il mese di
luglio del 1999. Conformemente agli impegni presi in occasione degli
accordi GATT/OMC, e a partire da questa data i prodotti indigeni ed
importati saranno posti su di un piede d¹uguaglianza fiscale.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE
Servizio dell¹informazione e della stampe

22.6.1998