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La procedura di controllo delle fusioni nel diritto svizzero dei cartelli

COMUNICATO STAMPA

La procedura di controllo delle fusioni nel diritto svizzero dei
cartelli

Il 2 febbraio 1998, la Commissione della concorrenza ha deciso di
procedere ad un esame approfondito della fusione UBS-SBS in applicazione
della nuova legge sui cartelli (LCart). A causa dei diversi commenti
pubblicati in seguito a questa decisione, ci sembra opportuno chiarire
brevemente la procedura di controllo delle fusioni.
Questa procedura si svolge in due tappe: un esame preliminare ed un
esame approfondito.
Esame preliminare
Nell'ambito dell'esame preliminare (art. 32 LCart), la Commissione deve
stabilire se esistono indizi di creazione o di rafforzamento di una
posizione dominante. Essa dispone a tale scopo di un termine di un mese
a partire dall'arrivo dell'annuncio completo del progetto di
concentrazione. In casi urgenti - per esempio di fusioni per motivi di
risanamento - le imprese possono eccezionalmente effettuare la
concentrazione prima che il termine sia decorso. Se esistono indizi di
creazione o di rafforzamento di una posizione dominante, la Commissione
procede ad un esame approfondito della concentrazione. Questa decisione
non pregiudica il risultato dell'esame approfondito.
Malgrado il fatto che l'UBS e la SBS avessero già comunicato
pubblicamente la loro fusione a metà dicembre, l'annuncio completo è
pervenuto alla Commissione soltanto il 12 gennaio 1998. La Commissione
ha deciso, in meno di un mese, di procedere ad un esame approfondito.
Esame approfondito
La Commissione dispone per legge di quattro mesi per eseguire l'esame
approfondito (art. 33 LCart). Anche se la Commissione, rispettivamente
la sua segreteria, possono analizzare i casi più rapidamente, tutto il
tempo di cui dispongono è necessario per prendere le decisioni che
riguardano questioni complesse aventi effetti considerevoli. I quattro
mesi sono dunque necessari per stabilire se la concentrazione è in grado
di sopprimere una concorrenza efficace (art. 10 LCart). A tale scopo, i
concorrenti, così come i partner commerciali, vengono consultati. La
Commissione può anche fare appello ad esperti esterni.
Tutti gli effetti di questa concentrazione sui mercati svizzeri in
questione devono essere esaminati. Tuttavia, non si tratta semplicemente
di sommare le parti di mercato delle imprese partecipanti e di elencare
i loro concorrenti effettivi. In effetti, una concorrenza efficace può
esistere anche su mercati comprendenti soltanto un piccolo numero di
partecipanti. Perciò, in un'ottica evolutiva, bisogna tener conto non
soltanto delle conseguenze che eventuali barriere (legali o di fatto)
all'entrata sul mercato producono sul comportamento dei concorrenti
potenziali, ma pure delle condizioni dell'offerta e della domanda.
L'evoluzione del mercato, la posizione delle imprese nella concorrenza
internazionale e la potenza finanziaria dei concorrenti (potenziali e
effettivi) sono anche da integrare nella valutazione degli effetti della
concentrazione. Si possono giudicare con chiarezza gli effetti della
concentrazione unicamente se si considerano tutti questi elementi.
Qualora la concentrazione non sopprimesse la concorrenza efficace, essa
è autorizzata e può essere realizzata. In caso contrario, la Commissione
può vietare la concentrazione o vincolarla a condizioni e oneri. E' per
esempio possibile che la Commissione ordini ad un'impresa di separarsi
da un determinato campo d'attività.
Uno sguardo all'estero
E' utile sottolineare che i criteri d'intervento del diritto svizzero
dei cartelli sono più restrittivi rispetto  a quelli del diritto europeo
o americano della concorrenza. Il legislatore ha voluto che le
concentrazioni siano vietate solamente in casi eccezionali. 
Per quanto riguarda il tempo messo a disposizione delle autorità  per
esaminare una concentrazione, la Commissione dispone degli stessi
termini della Commissione europea. Del resto, al momento dei lavori
preparatori della nuova legge sui cartelli, le imprese stesse avevano
richiesto dei termini precisi. Al contrario, le autorità americane in
materia di concorrenza non sono legate ad alcun termine preciso; per
esempio, la valutazione della fusione di Ciba e Sandoz ha richiesto loro
più di nove mesi.

Berna, 5 febbraio 1998

COMMISSIONE DELLA CONCORRENZA

Informazioni:
Prof. Pierre Tercier, Presidente della Commissione della concorrenza,
tel. 079/ 214 14 89
Dr. Patrik Ducrey, Vicedirettore della segreteria della Commissione
della concorrenza, tel. 031/ 324 96 78