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Migliore protezione per le vittime svizzere della circolazione nello SEE

Comunicato per la stampa

Migliore protezione per le vittime svizzere della circolazione nello
Spazio economico europeo (SEE)
Il DFGP approva l'Accordo tra il Fondo nazionale di garanzia della
Svizzera e il Fondo di garanzia degli Stati membri dello SEE

A partire dal 1° gennaio 1998, le persone provenienti dalla Svizzera e
dal Principato del Liechtenstein coinvolte in incidenti con veicoli non
identificati o non assicurati, in tutti i Paesi membri dello SEE (A, B,
D, DK, E, F, FIN, FL, GB, GR, I, IRL, IS, L, N, NL, P, S), saranno
trattate in base alle stesse prescrizioni valide per gli abitanti del
rispettivo Paese. In Svizzera, l'Accordo conferisce alle persone
provenienti dallo SEE lo stesso diritto riconosciuto ai cittadini
svizzeri e del Liechtenstein di beneficiare del Fondo nazionale di
garanzia.
Tutti i Paesi membri dello SEE nonché la Svizzera sono tenuti a gestire
un fondo nazionale di garanzia. Quest'ultimo deve coprire i danni
cagionati da veicoli a motore, rimorchi o velocipedi non identificati o
non assicurati. Il Fondo nazionale di garanzia Svizzera copre i danni
alle persone e alle cose causati in Svizzera o nel Principato del
Liechtenstein, sempreché nessun'altra istituzione sia tenuta a
risponderne (ad es. assicurazione casco, assicurazione contro gli
infortuni o assicurazione sociale). In caso di danni materiali, le parti
lese devono contribuire con una franchigia di Fr. 1000.-.
Le prestazioni del Fondo nazionale di garanzia Svizzera erano destinate
finora soltanto a cittadini svizzeri e del Liechtenstein nonché alle
persone domiciliate nei due rispettivi Paesi. Gli accordi conclusi con
gli altri Paesi vicini e con il Lussemburgo conferivano alle persone
provenienti da questi Stati, in caso di incidenti con veicoli non
identificati o non assicurati, un diritto secondo il principio
dell'equivalenza reciproca: un cittadino italiano, ad esempio, vittima
di un incidente stradale in Svizzera riceveva per il danno riportato un
contributo equivalente a quello che avrebbe potuto far valere uno
Svizzero in caso di infortunio in Italia. In controparte, le persone
provenienti dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein coinvolte
in incidenti in questi Paesi erano risarcite secondo lo stesso principio
dal fondo di garanzia locale.
Una premessa indispensabile per il risarcimento mediante il fondo di
garanzia del Paese interessato è la stesura sul luogo di un rapporto di
polizia; il rapporto deve menzionare, in particolare, il fatto che il
conducente o detentore responsabile è fuggito senza essere identificato
oppure che non è assicurato. Qualora l'autore del danno non possa essere
rintracciato o non sia assicurato, la parte lesa può ottenere
l'indirizzo del competente fondo di garanzia estero presso l'Ufficio
nazionale di assicurazione Svizzera (indirizzo: casella postale, 8085
Zurigo; telefono: 0800 831 831 [gratuito; in funzione 24 ore su 24]).
Le prestazioni dei fondi di garanzia esteri attualmente variano in modo
considerevole. In quasi tutti gli Stati è prevista una franchigia,
mentre i "semplici" danni materiali (incidenti senza ferimento di
persone) nella maggior parte dei Paesi non sono risarciti.
I danni coperti ogni anno dal Fondo nazionale di garanzia Svizzera
ammontano approssimativamente a 12 milioni di franchi. L'aumento degli
stranieri aventi diritto dovrebbe comportare una spesa supplementare del
5 per cento circa, che però non renderà probabilmente necessario un
aumento del contributo annuo dei detentori di veicoli a motore al Fondo
nazionale di garanzia (attualmente: Fr. 2.- per motoveicoli, Fr. 4.- per
autoveicoli leggeri e di Fr. 8.- per autoveicoli pesanti).

5 dicembre 1997

DIPARTIMENTO FEDERALE
DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Altre informazioni ottenibili presso:
- Pascal Blanc, capo della Sezione delle licenze, della responsabilità
civile e delle questioni penali dell'Ufficio federale di polizia (tel:
031 323 42 54)
- Dott. Martin Metzler, presidente e segretario generale del Fondo
nazionale di garanzia Svizzera (tel: 01 628 43 73)