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Aperta la consultazione sulle ordinanze relative alle tasse d'incentivazione - Economia di mercato e protezione dell'ambiente

Aperta la consultazione sulle ordinanze relative alle tasse
d'incentivazione
Economia di mercato e protezione dell'ambiente
Il cambiamento deciso dal Parlamento in materia di politica ambientale in
Svizzera, e cioè l'introduzione di strumenti dell'economia di mercato,
viene concretizzato: il Dipartimento federale dell'interno ha infatti
posto in consultazione le disposizioni d'esecuzione concernenti le due
tasse d'incentivazione decise nel dicembre del 1995, nell'ambito della
revisione della legge sulla protezione dell'ambiente. Una delle due
ordinanze regola la tassa sui composti organici volatili (COV), mentre
l'altra ha come oggetto una tassa sull'olio da riscaldamento „extra
leggero“ con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento. Entrambe le
ordinanze entreranno in vigore il 1° gennaio 1998. La prima riscossione
della tassa sull'olio da riscaldamento extra leggero avverrà il 1°
gennaio 1998, mentre per i COV è stata fissata al 1° gennaio 1999. Il
ricavato delle due tasse dovrà essere distribuito alla popolazione
attraverso il canale amministrativo delle casse malati.
Le ordinanze sono state elaborate in stretta collaborazione con il mondo
economico e con i Cantoni e testimoniano il cambiamento in atto nella
politica ambientale svizzera. Le due tasse d'incentivazione garantiscono
una migliore protezione dell'ambiente attraverso incentivi sul prezzo e
completano il tradizionale strumentario di norme e di divieti. Chi deve
pagare per l'inquinamento ambientale causato, cercherà di ridurre il
proprio onere finanziario e, di conseguenza, anche il carico
sull'ambiente.
La tassa d'incentivazione sui composti organici volatili
Mediante la tassa sui COV, si vogliono ridurre massicciamente le
emissioni di composti organici volatili. I COV vengono impiegati in
numerosi settori dell'economia, tra l'altro come solventi, e sono
contenuti in parecchi prodotti, come ad esempio le vernici, le lacche e i
detersivi. Le emissioni di COV, insieme a quelle di ossido di azoto,
contribuiscono attraverso l'irraggiamento solare alla formazione
eccessiva dell'ozono troposferico (smog estivo). Elevati valori d'ozono
nuocciono alla salute e all'ambiente. Per raggiungere l'obiettivo minimo
prescritto dalla Strategia contro l'inquinamento atmosferico (SIAt) di
145'000 tonnellate di COV all'anno, le emissioni devono essere ridotte di
circa 70'000 tonnellate rispetto al 1995. Senza la tassa
d'incentivazione, nell'anno 2000 l'obiettivo minimo verrebbe mancato per
27 000 tonnellate. La tassa in questione deve colmare in modo definitivo
tale divario.

La tassa viene riscossa dall'Amministrazione federale delle dogane se i
COV sono importati o prodotti nel nostro Paese. Per quanto riguarda i COV
che devono essere eliminati o esportati, la tassa viene rimborsata.
L'aliquota dell'imposta è di 3 franchi per ogni chilogrammo di COV e
viene introdotta secondo le tappe seguenti: 1999/2000, 1.- fr/kg;
2001/02, 2.- fr/kg; dal 2003, 3.- fr/kg. Con un'aliquota di 1 franco, le
entrate dovrebbero aggirarsi sui 90 milioni e, con un'aliquota di 3
franchi, raggiungere i 210 milioni all'anno.
Agevo-
lazioni
fiscali

Obiet-
tivo della
tassa

Esecu-
zione e
Aliquota
della tassa

Sono previste agevolazioni per le aziende che hanno già ridotto
notevolmente le loro emissioni. Se un'azienda ha ridotto le emissioni di
COV ben sotto i limiti previsti dall'Ordinanza contro l'inquinamento
atmosferico (OIAt), potrà usufruire dell'esenzione dal pagamento delle
restanti emissioni per la durata di 5 o addirittura 10 anni. Sono
esentati dalla tassa anche i prodotti con un contenuto di COV inferiore
al 3 per cento.
La tassa d'incentivazione sull'olio da riscaldamento „extra leggero“ con
un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento
La tassa d'incentivazione deve permettere di ridurre ulteriormente il
carico ambientale mediante un aumento della quota di mercato dell'olio da
riscaldamento „extra leggero“ con un tenore di zolfo pari o inferiore
allo 0,1 per cento. Tale qualità può essere fabbricata senza particolari
problemi tecnici e a costi addizionali relativamente contenuti. Soggetto
all'imposizione è soltanto l'olio „extra leggero“ con un tenore di zolfo
superiore allo 0,1 per cento. Per quanto riguarda le emissioni di ossido
di zolfo, l'obiettivo della SIAt è raggiunto. L'inquinamento di
ecosistemi sensibili causato dalle piogge acide resta tuttavia ancora
troppo elevato.

La tassa viene riscossa dall'Amministrazione federale delle dogane
contemporaneamente all'imposta sugli oli minerali. L'aliquota della tassa
ammonta a 12 franchi per tonnellata di olio „extra leggero“, pari a 10,14
franchi ogni 1000 litri. Il gettito della tassa corrisponde circa a 20
milioni di franchi all'anno.
Distribuzione del ricavato della tassa alla popolazione
La legge prescrive che il ricavato della tassa venga distribuito
equamente alla popolazione. Le entrate derivanti da entrambe le tasse e
che devono essere distribuite ammonteranno, nel primo anno, a circa 110
milioni di franchi e, con un'aliquota della tassa di 3.- fr/kg di COV, a
230 milioni all'anno a partire dal 2003. Ne risulta un importo annuo pro
capite da ridistribuire pari inizialmente a 15 franchi e in seguito a 30
franchi.

Per motivi di costi, la distribuzione alla popolazione avviene attraverso
le casse malati. Ciononostante non si tratta di un sovvenzionamento delle
case malati, ma di un semplice uso dell'assicurazione contro le malattie
come canale amministrativo. Per garantire trasparenza agli assicurati, la
detrazione deve essere riportata in modo chiaro sul conteggio del premio
oppure sulla comunicazione dell'ammontare del premio. La distribuzione
delle entrate di un determinato anno sarà effettuata nel corso dell'anno
successivo.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione

Informazioni
n	Arthur Mohr, capo della Divisione Pianificazione ed Economia,
Ufficio federale 	dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio
(UFAFP), tel. 031/322 93 29
n	Thomas Stalder, capo della Sezione Economia, Ufficio federale
dell'ambiente, delle foreste e 	del paesaggio (UFAFP), tel. 031/322 93 30

Allegati
n	Ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti
organici volatili, spiegazioni e 	risultati della procedura di
consultazione.
n	Ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sull'olio da
riscaldamento „extra leggero“ con 	un tenore di zolfo superiore allo
0,1 per cento (% massa), spiegazioni e risultati della	procedura di
consultazione

Aliquote della tassa
Tassa d'incentivazione sui COV	1999/2000 (1a tappa)	1.- fr/kg
	2001/2002 (2a tappa)	2.- fr/kg
	dal 2003 (3a tappa)	3.- fr/kg

Tassa d'incentivazione sull'olio da riscal-	dall'1-7-1998	12.- fr/t
damento „extra leggero“ con un tenore di
zolfo superiore allo 0,1 per cento

Stima del gettito della tassa sui COV e sull'olio da riscaldamento „extra
leggero“ e loro distribuzione alla popolazione
Anno 	Prodotto per anno 	Importo pro capite

1999/2000 	ca. 110 mio di franchi	ca. 15 franchi
2001/2002	ca. 180 mio di franchi 	ca. 25 franchi
dal 2003	ca. 230 mio di franchi 	ca. 30 franchi

Sgravio per l'economia
La portata dell'esenzione dipende da quanto saranno ridotte le emissioni
di un impianto rispetto all'osservanza minima dell'OIAt
Riduzione rispetto all'OIAt	esente fino al
min. 30%		31.12.2003 (cinque anni)
min. 50%