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Messaggio sul censimento della popolazione del 2000

COMUNICATO STAMPA
maggio 1997

Messaggio sul censimento della popolazione del 2000
Il Consiglio federale ha trasmesso alle Camere il disegno di revisione
parziale della legge federale sul censimento federale della popolazione e
della legge sulla statistica federale con il relativo messaggio. Con la
revisione ci si prefigge di creare i presupposti per un passaggio da un
censimento della popolazione del 2000 eseguito con l'ausilio dei
registri, a una soluzione combinata di censimento basato sui registri e
rilevazione diretta, nel 2010. Il disegno di revisione prende in
considerazione le richieste di semplificazione e ulteriore sviluppo del
metodo di rilevazione del censimento della popolazione, espresse negli
ultimi anni da diversi interventi parlamentari e caldeggiati da numerosi
partecipanti alla procedura di consultazione.
Nel corso del ventesimo secolo, il censimento è evoluto, trasformandosi
da semplice conteggio della popolazione a vera e propria "rilevazione
strutturale della Svizzera", che collega aspetti demografici, economici,
sociali e culturali. I fondamenti giuridici sono costituiti dalla legge
del 1860 sul censimento federale della popolazione, riveduta nel 1988, e
dalla legge del 1992 sulla statistica federale. Le basi giuridiche
esistenti devono essere adeguate ai nuovi metodi di rilevazione e alla
crescente utilizzazione di dati contenuti nei registri amministrativi.
Metodo di rilevazione più moderno
Il disegno di revisione si prefigge, da un lato, di rendere possibile nel
2000 un censimento della popolazione eseguito con l'ausilio dei registri
e, dall'altro, di creare i presupposti per una transizione verso una
soluzione che combini il censimento basato sui registri e la rilevazione
diretta, nel 2010.  Per il censimento del 2000 verrà offerta ai Comuni la
possibilità di prestampare sui questionari indicazioni già contenute nei
loro registri. Gli altri dati dovranno essere indicati dagli interpellati
stessi. Andrà inoltre incentivato l'invio postale dei questionari alle
economie domestiche e la trasmissione dei dati su supporti informatici
alla Confederazione.
Occorre ricordare che la mancanza di registri degli abitanti armonizzati
a livello nazionale ostacola l'utilizzazione dei dati a scopi statistici.
Per tale ragione, è necessario conferire ai Cantoni e ai Comuni la
competenza di armonizzare i dati dei registri degli abitanti con quelli
del censimento e di utilizzare questi ultimi per aggiornare i loro
registri amministrativi.  L'aggiornamento dei registri con informazioni
provenienti dal censimento della popolazione e l'eliminazione di
eventuali incoerenze tra i dati del censimento della popolazione e i dati
contenuti nei registri sono necessari affinché la Confederazione possa
disporre nei registri di dati di buona qualità per il censimento e perché
dopo il 2000 questi registri siano viepiù utilizzati anche a scopi
statistici nel quadro dell'aggiornamento dello stato annuale della
popolazione.
Poiché in Svizzera non si dispone di registri unitari degli edifici e
delle abitazioni, idonei all'utilizzazione statistica, occorre
autorizzare la Confederazione a creare, con i dati della rilevazione
degli edifici e delle abitazioni del censimento del 2000, un registro
armonizzato a livello nazionale degli edifici e delle abitazioni. Un
simile registro è particolarmente importante per la realizzazione, nel
2010, di una soluzione combinata di censimento basato sui registri e
rilevazione diretta. Esso consentirà di semplificare notevolmente le
rilevazioni statistiche dopo il 2000 e il censimento della popolazione
del 2010 e di sgravare i Comuni e le persone interpellate. Con il metodo
classico di rilevazione del censimento della popolazione occorre censire
ogni dieci anni le caratteristiche di tutti gli edifici e abitazioni
anche nel caso in cui non è stata apportata alcuna modifica. Facendo
ricorso ai registri, sorgeranno costi di rilevazione solo nei casi di
ristrutturazioni e aggiunte del patrimonio edilizio.
Il registro degli edifici e delle abitazioni deve essere creato in
stretta collaborazione con i Cantoni, affinché esso possa rispondere
anche alle loro esigenze.
Protezione dei dati
Per poter creare un registro degli edifici e delle abitazioni e procedere
all'aggiornamento e alla necessaria armonizzazione dei registri degli
abitanti in vista del passaggio al nuovo metodo di rilevazione nel 2010,
occorre adeguare le disposizioni di protezione dei dati. La norma della
destinazione vincolata, che esclude attualmente l'utilizzazione di dati
del censimento per aggiornare i registri amministrativi verrà
relativizzata. D'altro canto, però, la protezione dei dati sarà
rafforzata. Il disegno di legge stabilisce che l'aggiornamento e la
correzione dei registri degli abitanti, tramite i dati riportati sui
questionari, non possono servire di base per disposizioni e misure a
danno delle persone interessate. In base alla legge, il Consiglio
federale può inoltre limitare, a livello di ordinanza, l'elenco delle
caratteristiche del censimento utilizzabili per l'aggiornamento e la
correzione dei registri degli abitanti.
Contributi finanziari e costi
Nella misura in cui la situazione finanziaria della Confederazione lo
permette, verranno versati ai Cantoni contributi di sostegno per
l'armonizzazione dei registri comunali e cantonali e per incentivare la
prestampa dei questionari. Questi contributi, intesi come investimento
preliminare, costituirebbero una base per un censimento del 2010 meno
costoso.
Le modifiche di legge perseguono la riduzione degli oneri per i Comuni e
i Cantoni. I costi sostenuti dalla Confederazione si aggireranno attorno
a quelli del censimento del 1990.
Obbligo d'informare
La violazione dell'obbligo d'informare non verrà più punita con
disposizioni penali, ma con una tassa prelevata in base al principio "chi
causa danni paga". I parametri per il calcolo degli oneri sono
disciplinati nell'ordinanza del Consiglio federale. In tal modo si
garantisce una prassi unitaria a livello federale in materia di tasse.
 Il Censimento comprende due rilevazioni collegate tra di loro: una
rilevazione delle persone e delle economie domestiche eseguita presso
l'intera popolazione e una rilevazione degli edifici e delle abitazioni
effettuata presso i proprietari e le amministrazioni immobiliari. I due
questionari rilevano le seguenti caratteristiche:
Rilevazione delle persone e delle economie domestiche:
*	Caratteristiche demografiche fondamentali (età, sesso, stato
civile, nazionalità, tipo di 	permesso di soggiorno degli stranieri)
*	Lingue (principale e usata abitualmente sul lavoro e in famiglia)
*	Appartenenza a una chiesa o comunità religiosa
*	Mobilità spaziale (luogo di nascita, domicilio 5 anni prima)
*	Struttura delle economie domestiche/famiglie (numero di figli,
posizione nell'economia 	domestica)
*	Formazione
*	Condizione professionale (occupato/inoccupato) e attività
professionale
*	Professione esercitata, posizione professionale e posto di lavoro
*	Dati concernenti i pendolari (mezzi di trasporto e luogo di
lavoro)

Rilevazione degli edifici e delle abitazioni:
*	Struttura dell'edificio (tipo di edificio, numero di piani, epoca
di costruzione, 	ristrutturazione
*	Struttura dell'abitazione (superficie e numero di locali)
*	Rapporti di proprietà/affitto (proprietario/inquilino, affitto)
*	Sistemi di riscaldamento e fonti energetiche

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Informazioni:

Werner Haug, vicedirettore dell'Ufficio federale di statistica
tel.: 031 322 86 85