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Una nuova ordinanza regola la previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati riguardo ai rischi decesso e invalidità

Comunicato stampa	3 marzo 1997

Una nuova ordinanza regola la previdenza professionale obbligatoria dei
disoccupati riguardo ai rischi decesso e invalidità

La legge revisionata sull'assicurazione contro la disoccupazione prevede
per i disoccupati una protezione minima di previdenza (in caso di decesso
e d'invalidità) nell'ambito del 2° pilastro.  Per applicare tale
innovazione, il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza separata
nell'ambito della previdenza professionale. Il contributo
all'assicurazione è versato per metà dalla cassa di disoccupazione e per
metà dai disoccupati. L'ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1997.

La revisione della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI) prevede che la
cassa di disoccupazione deduca un contributo dall'indennità di
disoccupazione in qualità di garanzia di un minimo di protezione
previdenziale, vale a dire in caso di morte o invalidità di un assicurato
disoccupato, e che tale contributo venga versato all'istituto collettore
della previdenza professionale assieme al contributo del datore di lavoro
che deve essere assunto dalla cassa. Tale protezione previdenziale dà
luogo a una copertura del rischio da parte del 2° pilastro anche per i
disoccupati e sussiste solamente se la persona disoccupata beneficia per
principio delle prestazioni nei confronti dell'assicurazione contro la
disoccupazione.

La nuova ordinanza è necessaria per regolare l'applicazione

Per regolare i dettagli, il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza
separata a complemento delle disposizioni contenute nella Legge federale
sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (LPP) e nella relativa ordinanza OPP 2. Essa è stata
elaborata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) in
collaborazione con l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e
mestieri e del lavoro (UFIAML), l'istituto collettore LPP (assume il
ruolo della "cassa pensione") e l'Ufficio federale di giustizia.

Oltre alla cerchia di persone da assoggettare all'assicurazione,
l'ordinanza determina sostanzialmente le basi per le prestazioni da
assicurare mediante l'istituto collettore LPP (considerazione
dell'indennità giornaliera di disoccupazione, guadagni intermedi, redditi
di attività a tempo parziale e programmi d'occupazione).

Il tasso di contribuzione (corrisponde a 0,3% -1,76% dell'indennità
giornaliera)
è esaminato regolarmente

Il Consiglio federale ha fissato al 5,28% del salario giornaliero
coordinato l'importo del tasso di contribuzione tenendo conto dei
principi attuariali e della base costituzionale relativa alla parità tra
i sessi (salario giornaliero coordinato: indennità giornaliera di
disoccupazione detratta la deduzione di coordinazione LPP convertita a un
giorno). Il contributo è versato per metà (vale a dire 2,64%) dalla
persona disoccupata e per metà dalla cassa di disoccupazione.

Se paragonato all'indennità giornaliera di disoccupazione effettiva tale
contributo corrisponde a un tasso di contribuzione che varia dallo 0,3%
all'1,76 % (a dipendenza dell'importo dell'indennità giornaliera). Visto
che si tratta di una nuova assicurazione, nell'ambito del calcolo non si
è potuto tener conto completamente dei valori sperimentali statistici.
L'ammontare del tasso di contribuzione e stato esaminato e approvato
dall'Ufficio federale delle assicurazioni private. Almeno una volta
all'anno, l'istituto collettore LPP deve presentare un rapporto
all'UFIAML da cui deve risultare se il tasso di contribuzione corrisponde
alle spese effettive dell'assicurazione. Inoltre, può chiedere all'UFIAML
e all'attenzione del Consiglio federale una richiesta di adeguamento.

	DIPARTIMENTO FED. DELL'INTERNO
	Servizio stampa e informazione

Informazioni:	UFAS/DFI:	031 / 322 92 32
	Bernd Herzog, sezione matematica
	della previdenza professionale
	Ufficio federale delle assicurazioni sociali

	UFIAML/DFEP:	031 / 322 28 61
		Hans J. Pfitzmann
		Capodivisione dell'assicurazione contro
		la disoccupazione
		Ufficio federale dell'industria, delle arti e
		mestieri e del lavoro

Allegati: Ordinanza e commenti