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Nuova legge federale sull'archiviazione: il Consiglio federale approva il messaggio e il disegno di legge

Comunicato stampa	26 febbraio 1997

Nuova legge federale sull'archiviazione:
il Consiglio federale approva il messaggio e il disegno di legge

Il Consiglio federale ha approvato il messaggio e il disegno della nuova
legge federale sull'archiviazione. L'obbligo generale di archiviazione è
quindi contemplato a livello di legge, creando in tal modo i presupposti
essenziali per una politica archivistica a lungo termine.

Il disegno di legge definisce lo scopo dell'archiviazione, i limiti del
campo d'applicazione nonché i termini principali. Il campo d'applicazione
è stato esteso e descritto in termini più chiari rispetto al regolamento
in vigore. Ora il Tribunale federale e il Tribunale federale delle
assicurazioni, le commissioni di ricorso e di arbitrato, la Banca
nazionale svizzera nonché gli istituti federali autonomi (Settore dei PF,
PTT, FFS e INSAI) sono tenuti a garantire l'archiviazione dei loro
documenti conformemente ai principi della legge. Il disegno di legge
delimita l'ambito del contributo dell'Archivio federale al miglioramento
della gestione dell'informazione e disciplina le modalità di versamento
dei documenti che hanno un valore archivistico.

La legge introduce il principio dell'accesso libero - e gratuito - agli
archivi dopo la scadenza di un termine di protezione di trent'anni (il
termine attuale è di trentacinque anni). Inoltre si è precisata
l'applicazione nel campo degli archivi delle disposizioni della legge
federale sulla protezione dei dati. Al fine di soddisfare le esigenze
poste dalla protezione dei dati, il disegno di legge prevede -
contrariamente alle disposizioni attuali, le quali non richiedono di
prorogare esplicitamente il termine di protezione - la proroga a
cinquant'anni del termine di protezione per i dati personali degni di
particolare protezione e per i profili della personalità classificati in
base a nomi di persona.

Caratteristica della fine di questo secolo è l'enorme aumento
dell'informazione. Di conseguenza le istituzioni di qualsiasi tipo sono
obbligate a dotarsi di mezzi che consentano loro di organizzare,
elaborare e utilizzare in modo efficace le informazioni di cui
dispongono. Gli archivi costituiscono una parte determinante di dette
informazioni e devono pertanto essere dotati di una base giuridica chiara
ed essere oggetto di una politica che definisca la loro organizzazione e
la loro utilizzazione.

Gli archivi pubblici documentano l'azione dello Stato e consentono ai
cittadini di verificarla. Essi costituiscono la memoria collettiva del
nostro Stato e giustificano la nascita e lo sviluppo delle nostre libertà
individuali e collettive e dei nostri diritti. La formazione della
tradizione e la garanzia di un accesso il più libero possibile
all'informazione sono i compiti principali degli archivi.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL' INTERNO
Stampa e informazione

Informazioni:		Signore Andreas Kellerhals, vicedirettore,
Archivio federale,
	tel. 031/ 322 92 85