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Nuova Legge federale sui presidi terapeutici - Il Consiglio federale apre la procedura di consultazione

Comunicato stampa	19 febbraio 1997

Nuova Legge federale sui presidi terapeutici

Il Consiglio federale apre la procedura di consultazione

Il Consiglio federale ha deciso di mandare in procedura di consultazione
l'avamprogetto della Legge federale sui presidi terapeutici. Si tratta
per la Svizzera della prima volta che si legifera in materia di presidi
terapeutici a livello federale, unificando così il diritto in questo
campo e colmando le lacune esistenti. La procedura di consultazione
durerà sino alla fine di giugno del 1997.

Da quasi un secolo il controllo dei presidi terapeutici in Svizzera e
principalmente di competenza dei Cantoni. I motivi che hanno spinto a una
tale riforma sono diversi: la non totale compatibilità dell'attuale
Concordato sul controllo dei presidi terapeutici con il diritto della CE;
le lacune nella regolamentazione, come ad esempio per quanto attiene al
controllo dell'importazione e dell'esportazione dei medicamenti. Inoltre
vi è l'esigenza di un'unificazione del disciplinamento per tutti i
presidi terapeutici sull'intero territorio svizzero.

Scopo dell'avamprogetto della Legge federale sui presidi terapeutici è la
protezione dell'essere umano e degli animali motivata da ragioni di
polizia sanitaria.
Conformemente ad esso devono essere immessi in commercio presidi
terapeutici di qualità elevata , sicuri ed efficaci. Rispetto
all'ordinamento vigente, il campo d'applicazione è più esteso . Con la
nuova legge, le leggi federali sulla farmacopea, sulle epidemie, sulle
epizoozie e il Decreto federale sul controllo del sangue, dei suoi
derivati e degli espianti sono integrati in un unico ordinamento.

L'avamprogetto contiene numerose innovazioni materiali, le più importanti
delle quali sono:
· il disciplinamento a livello svizzero delle sperimentazioni cliniche
con tutti i presidi terapeutici  (inclusi i dispositivi medici),
· l'obbligo di notifica da parte del personale sanitario degli effetti
collaterali o di altri fenomeni,
· il divieto di inviare medicamenti per corrispondenza, ad eccezione dei
medicamenti ottenibili su prescrizione medica,
· la regolamentazione di importazione ed esportazione di presidi
terapeutici
· l'introduzione di una nuova categoria di derrate alimentari (gli
„integratori alimentari“), i cui benefici per la salute possono essere
oggetto di pubblicità.

I medicamenti soggiacciono all'obbligo di omologazione con validità per
tutta la Svizzera. Per quanto concerne determinati medicamenti, come ad
esempio quelli appartenenti alla medicina complementare, è prevista una
procedura semplificata di omologazione. Il Consiglio federale può
rinunciare all'obbligo di omologazione e prevedere in sua vece l'obbligo
di notifica. Le registrazioni cantonali rimangono valide ancora per
cinque anni.

Con la creazione dell'Istituto svizzero per i presidi terapeutici sarà
riorganizzato il controllo dei presidi terapeutici. L'Istituto rileverà
l'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti (UICM), gestito
congiuntamente dai Cantoni e dal Principato del Liechtenstein, e riunirà
intorno a sé quelle divisioni dell'Ufficio della sanità pubblica (UFSP)
che oggi svolgono compiti nell'ambito del controllo dei presidi
terapeutici. Esso è istituito secondo i principi della gestione
amministrativa orientata verso l'efficacia, in forma di un istituto di
diritto pubblico con propria personalità giuridica; le sue attività sono
finanziate in gran parte con le entrate degli emolumenti. L'Istituto è
tra l'altro competente per l'omologazione e l'autorizzazione di
fabbricazione dei medicamenti nonché, in collaborazione con i Cantoni,
per il successivo controllo del mercato dei presidi terapeutici.

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