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Il Consiglio federale adotta una revisione parziale dell'ordinanza sull'assicurazione malattie

Comunicato stampa	25 novembre 1996

Il Consiglio federale adotta una revisione parziale dell'ordinanza
sull'assicurazione malattie

Il Consiglio federale ha adottato la revisione di alcune disposizioni
dell'ordinanza d'applicazione della nuova legge sull'assicurazione
malattie (OAMal), in vigore dal 1° gennaio 1996. Queste modifiche vertono
in particolare sui termini di disdetta, sulla riduzione dei premi
dell'assicurazione malattie in caso di servizio militare, sulla
continuazione dei rapporti d'assicurazione esistenti con le persone
domiciliate all'estero e sul riconoscimento dei dietisti. Tali modifiche
entreranno in vigore il 1° gennaio 1997.

Franchigie superiori ai 150 franchi: termini di disdetta

Relativamente alla pubblicazione dei premi 1997 sono sorte incertezze e
difficoltà quanto ai termini entro i quali gli assicurati con franchigia
a opzione possono cambiare assicuratore. Il Consiglio federale ha quindi
modificato l'ordinanza cosicché questi assicurati possano disdire
l'assicurazione a fine anno negli stessi termini valevoli per gli
assicurati con franchigia ordinaria. Questo regolamento sarà valevole a
partire dall'anno 1997.

Riduzione dei premi durante il servizio militare

La nuova legge sull'assicurazione malattie non permette più di sospendere
l'assicurazione durante un servizio militare di lunga durata, mentre le
casse erano autorizzate a farlo sotto il diritto previgente. Questa
situazione ha suscitato numerose critiche poiché il rischio di malattie è
di regola coperto dall'assicurazione militare durante il servizio. Il
Consiglio federale non introduce una sospensione della copertura, bensì
la possibilità per l'assicuratore malattia di ridurre il premio durante
un servizio militare che oltrepassa i 60 giorni.

Una sospensione totale non è presa in considerazione perché il premio
dell'assicurazione malattie comprende sempre una parte di solidarietà, in
particolare verso le persone anziane e le donne (segnatamente per la
maternità), e non si escludono alcune lacune di copertura durante
l'affiliazione all'assicurazione militare.

D'altra parte, la stessa legge prevede la sospensione dell'assicurazione
malattie solo se l'assicurato è affiliato all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni poiché vi è un problema di premi doppi, problema che
non si pone con l'assicurazione militare la quale non percepisce premi.
La revisione prevede una soluzione analoga in caso di assoggettamento
facoltativo alla legge sull'assicurazione contro gli infortuni.

Persone residenti all'estero

Uno degli obiettivi della revisione consiste nel regolare il problema
delle persone residenti all'estero che, già con il diritto previgente,
sono rimaste assicurate presso una cassa malati svizzera, per esempio gli
Svizzeri dell'estero (in particolare i beneficiari di una rendita) e gli
ex frontalieri che hanno lavorato in Svizzera. In base alla legge
previgente e alla nuova legge sull'assicurazione malattie, le casse non
devono di regola assicurare tali persone, ma l'hanno spesso fatto di
spontanea volontà. Una disposizione transitoria dell'OAMal permetteva
loro di continuare tali rapporti d'assicurazione ancora per un anno dopo
l'entrata in vigore della nuova legge, vale a dire fino alla fine del
1996.

Tuttavia, si è costatato che la fine di questi rapporti d'assicurazione
può avere conseguenze negative per gli interessati, in particolare la
necessità di affiliarsi presso un'altra assicurazione a condizioni più
onerose se si tratta di anziani o di malati. Per questo motivo, il
Consiglio federale ha deciso di modificare la disposizione transitoria in
modo tale da permettere alle casse di mantenere questi rapporti
d'assicurazione oltre il 1996. Come in virtù del diritto previgente, esse
non sarebbero di regola obbligate a procedere in tal modo, ma non
sarebbero nemmeno tenute a porre fine a questi rapporti d'assicurazione
entro il 31 dicembre 1996.

Il solo obbligo imposto dal nuovo testo consiste nel continuare a coprire
i trattamenti che saranno in corso al momento del passaggio dalla
disposizione transitoria vigente a quella nuova (il 1° gennaio 1997). Si
vuole in tal modo evitare che delle persone malate subiscano gli
inconvenienti di un cambiamento d'assicuratore o di ospedale.

La possibilità per gli assicuratori di continuare il rapporto
d'assicurazione si applicherà anche alle persone che, in futuro, dovranno
lasciare l'assicurazione obbligatoria conformemente alla nuova legge
poiché  sono domiciliate all'estero.

Esenzione dall'assicurazione obbligatoria in caso di soggiorno limitato
in Svizzera

Un'altra modifica riguardante l'affiliazione all'assicurazione è stata
adottata: gli scolari e gli studenti che soggiornano in Svizzera
nell'ambito di un programma di scambi nonché gli impiegati di
multinazionali distaccati per un certo periodo in Svizzera potrebbero
d'ora in avanti chiedere l'esenzione dall'assicurazione obbligatoria per
una durata limitata se sono sufficientemente coperti da un'assicurazione
straniera, anche privata.

Riconoscimento dei dietisti

Inoltre, il Consiglio federale ha deciso di riconoscere dal 1° gennaio
1997 i dietisti come persone autorizzate ad esercitare, su prescrizione
medica, a carico dell'assicurazione malattie. Tale modifica fa seguito a
una proposta presentata dalla Commissione federale delle prestazioni. La
rimunerazione sarà limitata a mallatie gravi quali diabete, affezioni
cardiovascolari e renali come pure a un determinato numero di sedute.

Formazione professionale dei logopedisti

Il Consiglio federale ha inoltre adottato una modifica auspicata dagli
stessi logopedisti riguardante la formazione richiesta: dei due anni di
pratica uno potrebbe essere svolto in un studio medico specializzato e
l'altro in ambito ospedaliero e non più entrambi obbligatoriamente in
ambito ospedaliero. Si prendono così in considerazione in modo più
adeguato le disponibilità degli ospedali.

Rimunerazione dei farmacisti

Durante la procedura di consultazione, il Concordato degli assicuratori
malattia e la Società svizzera di farmacia hanno proposto in comune una
modifica d'ordinanza che permette loro di effettuare dei progetti pilota
secondo cui le prestazioni dei farmacisti sarebbero rimunerate su una
base convenzionale e non più secondo il sistema dei margini. Non volendo
impedire tali esperienze, che del resto la LAMal non vieta affatto, il
Consiglio federale ha deciso di ammetterle nell'ordinanza.

DIPARTIMENTO FED. DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazioni

Informazioni:	031 / 322 91 44
	Claude Voegeli, aggiunto scientifico
Div. principale assicurazione malattie
e infortuni
Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Allegati:	- Modifica d'ordinanza
- Commento
- Rapporto sulla procedura di consultazione