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3a revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LPC): il Consiglio federale ha approvato il messaggio all'attenzione del Parlamento

Comunicato stampa	20 novembre 1996

3a revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS
e all'AI (LPC): il Consiglio federale ha approvato il messaggio
all'attenzione del Parlamento

Il Consiglio federale ha approvato il messaggio del Dipartimento federale
dell'interno sulla 3a revisione delle PC. Per tener conto delle
preoccupazioni finanziarie espresse dai Cantoni nell'ambito della
procedura di consultazione, esso ha limitato i costi supplementari della
revisione a circa 60 milioni di franchi, di cui un quarto è a carico
della Confederazione e gli altri tre quarti dei Cantoni e dei Comuni. La
3a revisione delle PC apporta facilitazioni in particolare per i
beneficiari di PC con una propria economia domestica, miglioramenti
nell'ambito della sanità e una riduzione del termine alla cui scadenza
gli stranieri in Svizzera avrebbero diritto alle prestazioni
complementari. Il Consiglio federale è tuttavia del parere che anche in
una difficile fase economica non si debba tralasciare di adeguare alle
esigenze dei tempi il sistema di prestazioni per i beneficiari di rendite
di vecchiaia che si trovano nella fascia di reddito più bassa.

Miglioramenti materiali per i beneficiari di PC che vivono a casa

Mentre la 2a revisione LPC ha permesso soprattutto d'introdurre
prestazioni supplementari per gli anziani che vivono in case o ricoveri,
la 3a revisione vuole apportare talune agevolazioni ai beneficiari di
rendite AVS che vivono a casa.

Sarà determinante l'importo lordo della pigione

Finora si è tenuto conto solo dell'importo netto della pigione. Per
quanto riguarda le spese accessorie (riscaldamento, portinaio, ecc.) è
stato introdotto un importo forfetario ammontante attualmente a 600
franchi per le persone sole e a 800 franchi per i coniugi. Tuttavia,
negli ultimi anni, varie spese che in precedenza erano computate nella
pigione sono state trasferite nelle spese accessorie.
Pertanto, si prevede di basarsi sull'importo lordo della pigione.
Tuttavia, tale deduzione per pigione deve rimanere limitata anche in
futuro di modo che non si possano far valere affitti o spese accessorie
eccessivamente elevati.

Per immobili abitati dal proprietario è previsto
un limite della sostanza fissato a 75 000 franchi

Attualmente, i pensionati che vivono nella propria casa e che hanno a
carico un onere ipotecario esiguo non possono beneficiare di PC a causa
del computo della sostanza. Si trovano in tale situazione soprattutto
beneficiari di rendite proprietari di immobili "modesti" che hanno
potuto, ad esempio, essere acquistati a basso prezzo negli anni trenta e
quaranta. A causa delle maggiorazioni fiscali, a queste persone viene
attribuita una sostanza più elevata. Inoltre, molte di loro vivono
esclusivamente della rendita AVS.
La 3a revisione LPC prevede pertanto di computare quale sostanza solo il
valore di un immobile abitato dal proprietario superiore ai 75 000
franchi.

Miglioramento dei rimborsi delle prestazioni SPITEX

L'assunzione delle spese di malattia ha una particolare importanza nel
sistema delle PC. Ciò riguarda soprattutto le spese per le prestazioni
SPITEX, le spese dentarie, la partecipazione alle spese delle casse
malati, le spese di trasporto, ecc. In tale contesto, la revisione
prevede determinati miglioramenti e semplificazioni.

Termine di attesa per i cittadini stranieri

Stando al diritto vigente, le persone straniere hanno diritto alle
prestazioni complementari solo se hanno dimorato ininterrottamente in
Svizzera durante quindici anni. Il Consiglio federale propone di
diminuire a dieci anni il termine di attesa per gli stranieri domiciliati
in Svizzera. Il termine di attesa di cinque anni per i rifugiati e gli
apolidi resta invariato. In tal modo si può realizzare parzialmente
un'armonizzazione dei termini di attesa previsti dalla maggior parte
delle convenzione di sicurezza sociale in materia di rendite
straordinarie di vecchiaia - anch'esse non contributive - dell'AVS.

Adeguamento della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati

Hanno diritto a un indennizzo ai sensi della legge concernente l'aiuto
alle vittime di reati solo le persone il cui reddito non supera un
determinato limite. Quest'ultimo poggia sulla LPC. Di conseguenza, le
relative disposizioni della legge concernente l'aiuto alle vittime di
reati sono adeguate in un allegato al progetto LPC.

	DIP. FEDERALE DELL'INTERNO
	Servizio stampa e informazione

Informazioni:	031 / 322 91 14
François Huber, caposezione
Sezione prestazioni complementari e problemi della vecchiaia
Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Allegato: Messaggio