Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

3a revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LPC): il Consiglio federale affida al Dipartimento federale dell'interno (DFI) il compito di elaborare il disegno di legge e il messaggio.

Comunicato stampa	23 Settembre 1996

3a revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS
e all'AI (LPC): il Consiglio federale affida al Dipartimento federale
dell'interno (DFI) il compito di elaborare il disegno di legge e il
messaggio.

Il Consiglio federale ha preso conoscenza della consultazione relativa
alla 3a revisione LPC ed ha deciso di elaborare il messaggio per la
revisione di legge. I punti di revisione proposti (calcolo più
trasparente, alcuni miglioramenti delle prestazioni) hanno trovato un
vasto consenso. I Cantoni hanno espresso alcune preoccupazioni riguardo
il supplemento di costi. Per contenere tali timori, il Consiglio federale
ha limitato i costi supplementari, dovuti alla revisione, a 60 milioni di
franchi, di cui un quarto è a carico della Confederazione e gli altri tre
quarti dei Cantoni e dei Comuni. Esso è tuttavia del parere che anche in
una difficile fase economica non si debba tralasciare di adeguare alle
esigenze dei tempi il sistema di prestazioni per i beneficiari di rendite
di vecchiaia che si trovano nella fascia di reddito più bassa. Il
messaggio dovrebbe essere presentato al Parlamento nell'autunno prossimo.

Miglioramenti materiali per i beneficiari di PC che vivono a casa

Mentre la 2a revisione LPC ha permesso soprattutto d'introdurre
prestazioni supplementari per gli anziani che vivono in case o ricoveri,
la 3a revisione vuole apportare talune agevolazioni ai beneficiari di
rendite AVS che vivono a casa.

Sarà determinante l'importo lordo della pigione

Finora si è tenuto conto solo dell'importo netto della pigione. Per
quanto riguarda le spese accessorie (riscaldamento, portinaio, ecc.) è
stato introdotto un importo forfetario ammontante attualmente a 600
franchi per le persone sole e a 800 franchi per i coniugi. Tuttavia,
negli ultimi anni, varie spese che in precedenza erano computate nella
pigione sono state trasferite nelle spese accessorie.
Pertanto, si prevede di basarsi sull'importo lordo della pigione.
Tuttavia, tale deduzione per pigione deve rimanere limitata anche in
futuro di modo che non si possano far valere affitti o spese accessorie
eccessivamente elevati.

Per immobili abitati dal proprietario è previsto un limite della sostanza
fissato a 75 000 franchi

Attualmente, i pensionati che vivono nella propria casa e che hanno a
carico un onere ipotecario esiguo non possono beneficiare di PC a causa
del computo della sostanza. Si trovano in tale situazione soprattutto
beneficiari di rendite proprietari di immobili "modesti" che hanno
potuto, ad esempio, essere acquistati a basso prezzo negli anni trenta e
quaranta. A causa delle maggiorazioni fiscali, a queste persone viene
attribuita una sostanza più elevata. Inoltre, molte di loro vivono
esclusivamente della rendita AVS.
La 3a revisione LPC prevede pertanto di computare quale sostanza solo il
valore di un immobile abitato dal proprietario superiore ai 75 000
franchi.

Miglioramento dei rimborsi delle prestazioni SPITEX

L'assunzione delle spese di malattia ha una particolare importanza nel
sistema delle PC. Ciò riguarda soprattutto le spese per le prestazioni
SPITEX, le spese dentarie, la partecipazione alle spese delle casse
malati, le spese di trasporto, ecc. In tale contesto, la revisione
prevede determinati miglioramenti e semplificazioni.

Termine di attesa per i cittadini stranieri

Stando al diritto vigente, le persone straniere hanno diritto alle
prestazioni complementari solo se hanno dimorato ininterrottamente in
Svizzera durante quindici anni. Per i rifugiati e gli apolidi, il diritto
è dato già dopo cinque anni di dimora ininterrotta in Svizzera.
La regolamentazione attuale è sempre più considerata come troppo
restrittiva. Pertanto, la revisione prevede di diminuire da quindici a
dieci anni il termine di attesa per gli stranieri domiciliati in
Svizzera.

	DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
	Servizio stampa e informazione

Informazioni:	031 / 322 91 14
François Huber, caposezione
Sezione prestazioni complementari e problemi della vecchiaia
Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Allegato:	Riassunto dei risultati della consultazione.