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Adeguamento delle rendite AVS/AI e delle prestazioni complementari all'evoluzione dei prezzi e dei salari per il 1° gennaio 1997

Comunicato stampa	16 settembre 1996

Adeguamento delle rendite AVS/AI e delle prestazioni complementari
all'evoluzione dei prezzi e dei salari per il 1° gennaio 1997

Il Consiglio federale ha deciso di adeguare per il 1° gennaio 1997 le
prestazioni AVS/AI all'evoluzione dei prezzi e dei salari. Le rendite e
gli assegni per grandi invalidi aumenteranno quindi del 2,58 per cento.

La rendita minima ordinaria passerà dagli attuali 970 franchi a 995
franchi mensili, la rendita massima da 1940 franchi a 1990 franchi, gli
assegni per grandi invalidi di grado esiguo da 194 franchi a 199 franchi,
quelli di grado medio da 485 franchi a 498 franchi e quelli di grado
elevato da 776 franchi a 796 franchi. Tutte le prestazioni dell'AVS e
dell'AI calcolate in funzione della rendita minima di vecchiaia saranno
adeguate di conseguenza. I limiti di reddito delle prestazioni
complementari dell'AVS/AI aumenteranno a 17 090 franchi per le persone
sole, a 25 635 franchi per i coniugi e a 8545 franchi per gli orfani.

Conformemente alla legislazione vigente, le rendite AVS sono adeguate
secondo un indice misto pari alla media dell'evoluzione dei salari e
dell'indice svizzero dei prezzi al consumo. Pertanto, per stabilire il
tasso di adeguamento per il 1997 il Consiglio federale ha preso in
considerazione sia l'evoluzione dei prezzi sia quella dei salari
intervenute dall'ultimo adattamento avvenuto nel 1995. Nel 1995 i salari
hanno subìto un incremento dell'1,3 per cento, mentre il livello dei
prezzi è aumentato dell'1,9 per cento. Per il 1996 ci si basa su un
aumento dei salari dell'1,2 per cento e su un aumento dei prezzi dello
0,6 per cento.

Gli adeguamenti delle prestazioni cagioneranno costi supplementari annui
di 650 milioni di franchi per l'AVS e di 110 milioni di franchi per l'AI.
La Confederazione prenderà a carico 152 milioni di franchi.

Oltre agli adeguamenti delle prestazioni, il Consiglio federale ha deciso
di apportare diverse modifiche all'Ordinanza sull'AVS (OAVS),
all'Ordinanza sull'AI (OAI) e all'Ordinanza sul rimborso dei contributi
pagati da stranieri all'AVS (OR).

• Ordinanza sull'AVS: per migliorare la loro copertura sociale e
garantire loro la parità di trattamento, i richiedenti l'asilo senza
attività lucrativa saranno assoggettati all'assicurazione e tenuti a
versare i contributi sei mesi dopo l'inoltro della loro domanda d'asilo.
	Riguardo alle prestazioni sociali dei datori di lavoro, le
deroghe alla riscossione dei contributi sono state ridefinite in senso
più stretto e le spese generali formulate in modo più chiaro.

• Ordinanza sull'AI: il sussidio d'assistenza per minorenni grandi
invalidi è stato parimenti rialzato in seguito all'adeguamento delle
rendite AVS/AI.

• Ordinanza sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all'AVS (OR):
anche un ente pubblico potrà fare valere un diritto al rimborso dei
contributi che ha versato.

	DIPARTIMENTO FED. DELL'INTERNO
	Servizio stampa e informazione

Informazioni:	Tel. 031 / 322 92 11
	Harald Sohns
	Servizio informazione
	Ufficio federale delle assicurazioni sociali

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