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Ordinanza sul censimento federale della popolazione del 2000

COMUNICATO STAMPA     Berna, gennaio 1999

Ordinanza sul censimento federale della popolazione del 2000
Il Consiglio federale ha approvato l'ordinanza sul censimento federale della
popolazione del 2000. Questa ordinanza, che entrerà in vigore il 1° marzo
1999 insieme alla nuova legge sul censimento, disciplina la natura e la
portata del censimento nonché i dettagli della sua organizzazione.
I principi che si erano rivelati particolarmente utili in occasione del
censimento del 1990 sono stati ripresi anche nella nuova ordinanza. Si
tratta in particolare delle severe disposizioni in materia di protezione dei
dati. Esse comprendono tra l'altro il segreto d'ufficio e il dovere di
diligenza per tutte le persone implicate nelle operazioni di censimento e
prevedono inoltre la distruzione, sotto sorveglianza, dei moduli di
rilevazione una volta terminate le operazioni di registrazione e di
controllo dei dati. L'ordinanza opera inoltre una chiara distinzione, nelle
risposte della popolazione, tra gli elementi che possono essere utilizzati
per la statistica e quelli (in particolare cognome e indirizzo) che possono
servire solo provvisoriamente, per scopi di controllo.
Rispetto all'ordinanza del 1990, sono state tuttavia introdotte diverse
novità. La maggior parte di esse riguarda il passaggio del censimento a una
rilevazione basata su una maggiore utilizzazione dei dati già contenuti nei
registri degli abitanti e il tentativo di sgravare i Comuni da alcuni lavori
di routine. L'ordinanza disciplina le possibilità di delegare ad appositi
centri di servizi alcuni compiti come l'invio postale dei questionari o la
prestampa degli stessi con i dati già contenuti nei registri degli abitanti.
Quest'ultima disposizione consentirà alla popolazione di conoscere ed
eventualmente di correggere i propri dati contenuti nei registri degli
abitanti. I Comuni avranno poi al massimo sei mesi di tempo per registrare
tali correzioni. Un'altra disposizione regola infine il problema della tassa
per le spese cagionate che verrà applicata alle persone che non avranno
rispettato l'obbligo d'informare.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione

Informazioni:
Marco Buscher, capo della sezione struttura della popolazione et delle
economie,
Ufficio federale di statistica, tel.: 032 713 68 29