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Assicurazione malattie: messaggio concernente il decreto federale sui sussidi federali per la riduzione dei premi e la revisione parziale della LAMal

Comunicato stampa 21 settembre 1998
Assicurazione malattie: messaggio concernente il decreto federale sui
sussidi federali per la riduzione dei premi e la revisione parziale della
LAMal
Il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente il decreto
federale  che fissa gli ulteriori sussidi federali per la riduzione dei
premi e la revisione parziale della legge sull'assicurazione malattie
(LAMal). I punti focali del pro-getto riguardano la solidarietà ed il
contenimento dei costi: rafforzamento delle direttive per l'applicazione
della riduzione dei premi, miglioramenti in favore degli assicurati e
strumenti di contenimento dei costi. Nell'ambito della riduzio-ne dei premi
i sussidi federali dovranno essere aumentati dell'1,5 percento l'anno per il
periodo compreso tra il 2000 e il 2003. D'altra parte la Confedera-zione
rafforza le direttive per l'applicazione della riduzione dei premi nei
Canto-ni e facilita la procedura di versamento agli assicurati. Per quanto
riguarda i Cantoni, l'ampliamento delle loro competenze permetterà loro di
intervenire in modo più efficace sull'evoluzione dei costi introducendo
stanziamenti globalidi bilancio. Parallelamente alla revisione parziale,
Cantoni ed assicuratori hanno fatto un primo passo verso la soluzione dei
problemi relativi al finanziamento del trattamento ospedaliero in reparti
privati o semiprivati.
Il messaggio del Consiglio federale riguarda due progetti: i sussidi
federali per ridurre i premi nell'assicurazione malattie sociale e la
revisione parziale della LAMal. I sussidi federali per la riduzione dei
premi devono essere stabiliti dal Parlamento con decreto federale semplice
per il secondo periodo dall'entrata in vigore della legge sull'assicurazione
malattie LAMal, ovvero per gli anni che vanno dal 2000 al 2003. Una
componente essenziale della revisione parziale della LAMal riguarda invece
la riduzione dei premi, fattore che funge da trait d'union tra i due
progetti.
Il Parlamento deve poter trattare contemporaneamente il decreto federale e
la revisione parziale durante la sessione invernale di quest'anno affinché
entrambi i progetti possano entrare in vigore il 1° gennaio 2000.
Fissati i sussidi federali per la riduzione dei premi dal 2000 al 2003
I sussidi federali per la riduzione dei premi verranno aumentati dell'1,5
percento l'anno, tasso che tiene conto dell‘evoluzione dei costi e della
situazione finanziaria della Confederazione. Prendendo come base il sussidio
federale a disposizione per il 1999 (2180 mio. di franchi) risultano i
seguenti sussidi federali e cantonali massimi per il prossimo quadriennio
(in mio. di franchi):
anno Confederazione Cantoni totale
2000 2213 1106  3319
2001 2246 1123  3369
2002 2280 1140  3420
2003 2314 1157  3471
totale 9053 4526  13'579
La Confederazione rafforza le direttive per l‘applicazione della riduzione
dei premi nei Cantoni
Nel quadro della revisione parziale della LAMal il Consiglio federale
propone contemporaneamente delle modifiche nell'ambito della riduzione dei
premi al fine di mettere a punto una procedura più semplice per gli
assicurati. Concretamente, la Confederazione vuole che i Cantoni informino
meglio la popolazione sulla riduzione dei premi e provvedano affinché i
beneficiari ricevano regolarmente i propri sussidi.
I Cantoni devono anche far sì che, quando effettuano i controlli relativi
alle condizioni di diritto, vengano prese in considerazione le condizioni
familiari e di reddito più recenti. In questo modo - qualora  fossero
subentrati un peggioramento delle condizioni economiche o un cambiamento
delle condizioni familiari degli assicurati (disoccupazione, divorzio) - si
potrà riconoscere il diritto alla riduzione dei premi al più presto. E'
previsto inoltre che il Consiglio federale possa allargare il diritto alla
riduzione dei premi anche a persone che soggiornano in Svizzera per lungo
tempo, ma senza esservi domiciliate (p. es. stagionali).
Ulteriori miglioramenti per gli assicurati
Il progetto di revisione contiene ulteriori modifiche di disposizioni della
LAMal mirate soprattutto a rafforzare il principio di solidarietà contenuto
nella LAMal. In questo modo verranno precisate le norme per il cambiamento
di cassa semplificandolo. Agli assicuratori, per esempio, sarà vietato far
dipendere la stipula di un contratto di assicurazione complementare dall
‘esistenza di un'assicurazione di base presso la stessa cassa malati poiché
ciò rappresenta un ostacolo in caso di cambiamento di cassa.
Ulteriori innovazioni sono elencate qui di seguito:
• le casse hanno la possibilità di concedere a tutti gli assicurati di età
compresa tra i 18 e i 25 anni dei premi più bassi indipendentemente dal
fatto che seguano o meno una formazione;
• in caso di servizio militare che duri oltre 60 giorni l'assicurazione
viene sospesa mentre ora, in virtù del diritto vigente, può essere solo
ridotto il premio;
• le regioni di premi per Cantone vengono unificate. Essendo di competenza
dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) approvare le
tariffe dei premi, sembra sensato che sia sempre l'UFAS a definire in modo
vincolante per tutti gli assicuratori al massimo tre regioni di premi per
Cantone;
• la cura ed il soggiorno in ospedale di un neonato sano con la madre sono
dichiarati esplicitamente prestazioni di maternità e perciò sono a carico
dell'assicuratore della madre;
• la partecipazione alle spese non deve essere esplicitamente assicurata ad
esempio tramite un'assicurazione complementare;
• al Consiglio federale viene conferita la competenza di esentare dalla
partecipazione alle spese (franchigia + aliquota percentuale) talune
prestazioni della medicina preventiva;
• per il suo compito di vigilanza, all'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali vengono conferite ulteriori competenze verso gli assicuratori e, con
la multa disciplinare, gli viene messo a disposizione un ulteriore strumento
di sanzione.
Strumenti per contenere i costi
Il progetto di revisione contiene nuovi strumenti atti a contenere i costi.
Oltre alle possibilità che hanno in veste di autorità preposte
all'approvazione ed alla fissazione delle tariffe, ai Cantoni sarà accordata
maggior influenza riguardo all'evoluzione dei costi ampliando le loro
competenze ad introdurre stanziamenti globali di bilancio. I Cantoni - se
necessario - potranno emanare stanziamenti globali per tutte le categorie di
fornitori di prestazioni sia nel settore ospedaliero che ambulatoriale. Ciò
consente di impedire in un determinato settore dei costi evoluzioni che non
erano prevedibili al momento dell'approvazione di una convenzione tariffale
(p. es. evoluzione quantitativa a seguito dell'aumento del numero dei
fornitori di prestazioni).
Inoltre nella LAMal sarà ancorato il diritto di sostituzione dei farmacisti.
I farmacisti possono sostituire preparati originali presenti nell'elenco
delle specialità con generici meno cari anch'essi riportati nell'elenco
citato a meno che il medico o il chiropratico non esigano espressamente la
consegna del preparato originale. Quest'innovazione contribuirà a ridurre i
costi nel settore dei medicamenti ed è soprattutto oggetto del
controprogetto materiale del Consiglio federale all'"iniziativa per farmaci
a prezzi più bassi" che chiede l'obbligo di sostituzione.
Finanziamento del trattamento ospedaliero in reparti privati e semiprivati:
la accordo regolerà la copertura dei costi
La regolamentazione del finanziamento ospedaliero, in particolare l'obbligo
dei Cantoni di versare sussidi in caso di degenza extracantonale, sono stati
tema di discussione alla luce delle sentenze emanate di recente dal
Tribunale federale delle assicurazioni ed hanno causato incertezze in campo
giuridico. Grazie alla mediazione del Dipartimento federale dell'interno,
l'11 settembre assicuratori-malattie e Cantoni hanno concluso un accordo
sull'assunzione dei costi eliminando così temporaneamente l'insicurezza dal
punto di vista giuridico e consentendo un esame più approfondito delle
questioni relative. Questa problematica verrà  trattata ulteriormente come
progetto separato.

 DIPARTIMENTO FED. DELL'INTERNO
 Servizio stampa e informazione

Informazioni: Tel. 031 / 322 90 04
 Fritz Britt, vicedirettore
 Divisione principale
 assicurazione malattie e infortuni
 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Allegati:
- messaggio
- rapporto sulla procedura di consultazione