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Aumento dell'uno percento delle rendite AVS/AI

Comunicato stampa  16 settembre 1998
Aumento dell'uno percento delle rendite AVS/AI
Il Consiglio federale ha deciso di adeguare le rendite AVS/AI all'evoluzione
dei prezzi e dei salari per il 1° gennaio 1999. Il tasso di adattamento è
dell'uno percento. Inoltre tutte le prestazioni AVS/AI il cui importo è
fissato in relazione alla rendita minima di vecchiaia verranno adeguate di
conseguenza. Anche gli importi destinati a coprire il fabbisogno vitale
nell'ambito del regime delle prestazioni complementari subiranno modifiche.
L'ordinanza sull'AVS e l'ordinanza sulle prestazioni complementari sono
state anch'esse modificate.
La rendita minima di vecchiaia passerà da 995 a 1005 franchi al mese, quella
massima da 1990 a 2010 franchi al mese, gli assegni per grandi invalidi di
grado esiguo da 199 a 201 franchi, per quelli di grado medio da 498 a 503
franchi e per quelli di grado elevato da 796 a 804 franchi al mese. Le
prestazioni AVS/AI il cui importo è fissato in relazione alla rendita minima
di vecchiaia verranno aumentate di conseguenza. Gli importi calcolati
destinati a coprire il fabbisogno vitale nell'ambito del regime delle
prestazioni complementari ammonteranno ora a 16'460 franchi per le persone
sole, a 24'690 franchi per le coppie ed a 8630 franchi per gli orfani.
Le rendite AVS/AI sono adeguate ogni due anni in base al principio
denominato "dell'indice misto" corrispondente alla media aritmetica
dell'indice dei salari e di quello dei prezzi. L'ultimo adattamento delle
rendite AVS/AI risale al 1° gennaio 1997. In quell'anno l'indice dei prezzi
è aumentato dello 0,4 percento e quello dei salari dello 0,5 percento.
L'evoluzione dell'indice dei prezzi prevista fino a dicembre 1998 viene
stimata allo 0,4 percento e quella dell'indice dei salari allo 0,6 percento
l'anno. Questo sviluppo implica un adattamento delle prestazioni AVS/AI
dell'uno percento.
L'adattamento delle prestazioni AVS/AI comporta un aumento dei costi di
circa 316 milioni di franchi l'anno di cui 63 a carico della Confederazione
e 14 a carico dei Cantoni.
Inoltre il Consiglio federale ha approvato le modifiche all'ordinanza
sull'AVS nonché all'ordinanza sulle prestazioni complementari.
L'ordinanza sull'AVS (OAVS) ha subito le seguenti modifiche:
-  d'ora in poi gli assicurati riceveranno su richiesta e gratuitamente
estratti dei loro conti individuali AVS o una riunione degli stessi;
-  si rinuncia a prelevare i contributi AVS/AI/IPG per mezzo di marche
assicurative. Il sistema è superato;
-  un'eccezione all'obbligo di mantenere il segreto è introdotta a favore
delle autorità d'esecuzione e di fallimento.
La revisione dell'ordinanza sulle prestazioni complementari (OPC-AVS/AI)
prevede che i contratti di assicurazione costitutivi di rendite vitalizie
con restituzione del valore di riscatto saranno presi in considerazione in
modo da impedire la concessione abusiva di prestazioni complementari.
Inoltre i Cantoni possono applicare il valore di distribuzione agli immobili
non abitati da beneficiari di PC per calcolare la fortuna di questi ultimi.

 DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
 Servizio stampa e informazione

Informazioni:  Tel. 031/ 324 95 10
 Urs Keller
 Servizio stampa e informazione
 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

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