Indennità di rincaro dello 0,5% dal 1° gennaio 1999 per i beneficiari di rendite dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
Comunicato stampa 25 novembre 1998
Indennità di rincaro dello 0,5% dal 1° gennaio 1999 per i beneficiari di
rendite dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
Il Consiglio federale ha deciso di concedere dal 1° gennaio 1999
un'indennità di rincaro dello 0,5% delle rendite versate finora ai
beneficiari di rendite per l'invalidità e i super-stiti dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni, tenendo conto in questo modo
dell'adeguamento delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia ed i
superstiti (AVS) previsto per la stessa data.
Dal 13 dicembre 1991, data della modifica della Legge federale
sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), le rendite
dell'assicurazione infortuni obbligatoria vengono adeguate al rincaro
contemporaneamente alle rendite dell'AVS. L'adeguamento riguarda tutte le
rendite esistenti, incluse quelle dell'Istituto nazionale svizzero di
assicurazione contro gli infortuni (INSAI), versate secondo il diritto
anteriore (versate, cioè, per la prima volta prima del 1984).
Alle rendite versate per la prima volta dopo l'ultimo adeguamento al
rincaro, cioè dopo il 1° gennaio 1997, sono applicabili i seguenti
adeguamenti:
Anno dell'infortunio Indennità di rincaro
in % della rendita
1994 ......................................... 3,1
1995 ......................................... 1,0
1996 ......................................... 0,5
1997 ......................................... 0,1
1998 ......................................... 0,0
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Peter Schlegel, caposezione
Sezione assicurazione infortuni
e prevenzione degli infortuni
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Allegato: Ordinanza 99