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Ordinanza che istituisce misure nei confronti dell'UNITA

Comunicato stampa					Berna, 25 novembre
1998

Ordinanza che istituisce misure nei confronti dell'UNITA
                                                                   

Nella giornata odierna, il Consiglio federale ha adottato un'ordinanza che
infligge sanzioni al movimento di opposizione armato angolano UNITA (Unione
nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola). Le misure predisposte
dall'ordinanza entreranno in vigore il 26 novembre 1998. In tal modo, la
Svizzera applicherà autonomamente le sanzioni inflitte all'UNITA dal Consiglio
di sicurezza delle Nazioni unite nelle risoluzioni 864 del 15 settembre 1993,
1127 del 28 agosto 1997 e 1173 del 12 giugno 1998. Mentre le misure previste
dalle risoluzioni 864 (1993) e 1127 (1997) erano sostanzialmente già coperte
dalla legislazione svizzera vigente, l'estensione delle sanzioni dell'ONU ai
settori commerciale e finanziario tramite la risoluzione 1173 (1998) ha reso
necessaria l'adozione di un'ordinanza speciale.

L'ordinanza vieta qualsiasi forma di assistenza militare a favore dell'UNITA,
come pure la fornitura di materiale bellico, petrolio e prodotti petroliferi,
beni d'equipaggiamento e servizi destinati al settore minerario e veicoli.
Vieta anche l'importazione di diamanti sprovvisti del certificato d'origine
del Governo angolano. Stabilisce inoltre restrizioni per quanto concerne i
visti da rilasciare a dirigenti dell'UNITA e a membri adulti delle loro
famiglie e decreta il blocco di beni appartenenti a tali persone e al
movimento. Prevede infine sanzioni nel settore della navigazione aerea e vieta
all'UNITA di aprire o mantenere uffici in Svizzera.

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