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2° pilastro: nuova regolamentazione del finanziamento del fondo di garanzia LPP

Comunicato stampa 22 giugno 1998
2° pilastro: nuova regolamentazione del finanziamento del fondo di garanzia
LPP
Il Consiglio federale ha dato un nuovo regolamento al finanziamento del
fondo di garanzia della previdenza professionale e ha così intrapreso
l'ultimo passo verso l'ampliamento della copertura d'insolvenza. Il nuovo
modello di finan-ziamento comprende tutti gli istituti di previdenza
assoggettati alla legge fede-rale sul libero passaggio (LFLP): dal 1° luglio
1998 quindi circa 7500  istituti di previdenza, invece dei circa 3300
attuali, parteciperanno al finanziamento del fondo di sicurezza.
La nuova ordinanza sul fondo di garanzia LPP (OFG), che entra in vigore il
1° luglio 1998, comprende un modello di finanziamento adeguato alla
copertura d'insol-venza ampliata e regola l'assoggettamento di istituti di
previdenza che sono stati affiliati di recente al fondo di garanzia. Oltre
ai sussidi versati a causa della piramide dell'età svantaggiosa, con il
nuovo modello di finanziamento si garantiscono, entro limiti previsti dalla
legge, le prestazioni di tutti gli istituti di previdenza assoggettati alla
LFLP e divenuti insolventi.
Un nuovo modello di finanziamento è risultato essere necessario in
particolare quando l'1.1.1997 con l'ampliamento delle prestazioni, oltre ai
circa 3300 istituti di previdenza registrati che applicano la previdenza
minima conformemente alla LPP, sono stati posti sotto la protezione del
fondo di garanzia circa 4200 istituti di previ-denza assoggettati alla LFLP,
ma non registrati. Per il loro primo assoggettamento il Consiglio federale
prevede un sistema di dichiarazione individuale.

‘
 Applicazione graduale della copertura d'insolvenza ampliata
Il fondo di garanzia LPP garantisce le prestazioni legali in caso
d'insolvenza di un istituto di previdenza, versa sussidi ad istituti di
previdenza che presentano una pi-ramide delle età svantaggiosa e colma le
lacune di copertura degli istituti di previ-denza conseguenti
all'applicazione della legge sul libero passaggio in caso di una
li-quidazione totale o parziale.
Con la revisione parziale della LPP, nel 1996 il Consiglio federale ha
esteso la coper-tura d'insolvenza del fondo di garanzia alla previdenza pre
e sovraobbligatoria a partire dall'1.1.1997. Allo stesso tempo tutti gli
istituti di previdenza assoggettati alla LFLP (circa 7500) sono stati
affiliati al fondo di garanzia. A causa della necessità sociopolitica il
Consiglio federale aveva deciso di ampliare subito la copertura
d'in-solvenza e di adeguare il finanziamento già in vigore solo in un
secondo tempo (per l'1.7.1998).
Ambito pre e sovraobbligatorio
Nel caso di insolvenza il fondo di garanzia copriva fino al 1997 solo il
settore delle prestazioni relativo alla parte del salario assoggettata
obbligatoriamente alla legge dal 1985. Se una persona era già assicurata
presso un istituto di previdenza prima del 1985 si parla di ambito
preobbligatorio, mentre il settore sovraobbligatorio com-prende la
previdenza assicurata se il salario annuo supera l'importo limite superiore
di 71 640 franchi (dall'1.1.1997). Il datore di lavoro, se lo vuole, può
assicurare que-sto ambito previdenziale.

 DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
 Servizio stampa e informazione

Informazioni: Tel 031 / 322 91 86
 Erika Schnyder, caposezione
 Divisione previdenza professionale
 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Allegati:  testo d'ordinanza e commenti