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Assicurazione malattie: il Consiglio federale approva tre convenzioni tariffali a livello nazionale

Comunicato stampa 1° luglio 1998
Assicurazione malattie: il Consiglio federale approva tre convenzioni
tariffali a livello nazionale
Il Consiglio federale ha approvato tre convenzioni tariffali applicabili in
tutta la Svizzera concluse tra il Concordato degli Assicuratori Malattia
Svizzeri (CAMS) e le associazioni dei dietisti, dei fisioterapisti e degli
infermieri. Le convenzioni regolano le strutture tariffali (numero dei punti
per singola prestazione) e nel caso dei dietisti anche, in modo vincolante,
il valore del punto per le presta-zioni rimborsate dall'assicurazione di
base obbligatoria.
La legge sull'assicurazione malattie (LAMal) stabilisce che le convenzioni
tariffali che devono essere applicate in tutta la Svizzera devono essere
approvate dal Consiglio federale. Esse sono valide solo per le parti che vi
hanno aderito. Gli accordi dero-ganti, in particolare quelli che prevedono
valori del punto inferiori a quelli approvati, possono essere conclusi in
ogni momento. Resta applicabile la struttura tariffale fis-sata dal
Consiglio federale (numero di punti per singola prestazione).
Il Consiglio federale ha approvato tre convenzioni tariffali a livello
nazionale concluse tra il CAMS e le rispettive associazioni di categoria.
Consulenza nutrizionale: fissati la struttura tariffale e il valore del
punto
La convenzione conclusa tra il CAMS e l'Associazione Svizzera Dietiste/i
diplomate/i  non prevede solo una struttura tariffale (numero dei punti per
singola prestazione) per le prestazioni singole riguardanti la consulenza
nutrizionale, ma anche un ac-cordo sul valore del punto a livello svizzero.
Essa entra in vigore con effetto retroat-tivo dal 1° luglio 1997.
Fisioterapia e cure infermieristiche: fissata la struttura tariffale
La convenzione conclusa tra gli assicuratori e la Federazione Svizzera dei
Fisiote-rapisti entra in vigore con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1998.
Anche questa convenzione contiene una struttura tariffale su scala nazionale
per singola presta-zione che i fisioterapisti fatturano all'assicurazione
malattie sociale. La convenzione tariffale è però applicabile anche
all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, all'assicurazione
invalidità e all'assicurazione militare. Per queste tre assicurazioni
sociali è anche stato fissato un valore del punto pari a 1 franco. Il valore
del punto per l'assicurazione malattie obbligatoria non è soggetto
all'approvazione del Con-siglio federale e deve essere concordato a livello
cantonale.
Il CAMS e l'Associazione svizzera infermiere e infermieri si sono accordati
su una convenzione che fissa la struttura tariffale per singola prestazione
che le infermiere e gli infermieri forniscono in modo indipendente a livello
ambulatoriale o al domicilio dei pazienti. Anche in questo caso il Consiglio
federale ha approvato la struttura ta-riffale, mentre il valore del punto
deve essere negoziato a livello cantonale e appro-vato dal governo
cantonale. La convenzione entra in vigore con effetto retroattivo dal 1°
gennaio 1998.
Non si è entrati nel merito della convenzione conclusa tra il CAMS e la
Società di farmacia
Al Consiglio federale è stato sottoposto anche un accordo concluso tra il
CAMS e la Società svizzera di farmacia. Visto che non si tratta di una
convenzione tariffale che deve essere approvata dal Consiglio federale,
quest'ultimo non è entrato nel merito della richiesta. La convenzione
inoltrata non contiene nessun accordo tariffale, ma regola la collaborazione
tra le parti.
 DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
 Servizio stampa e informazione
Informazioni: Tel. 031 / 322 91 49
 Sandra Schneider, caposezione
 Divisione principale assicurazione malattie e  infortuni
 Ufficio federale delle assicurazioni sociali