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Applicazione del principio della "condizionalità politica" in materia di politica estera

Comunicato stampa		Berna, 7 dicembre 1998

Applicazione del principio della “condizionalità politica” in materia di
politica estera

Nella seduta del 7 dicembre 1998, il Consiglio federale ha deciso di
riservarsi la possibilità di applicare il cosiddetto principio della
“condizionalità politica”. Ha quindi la facoltà di interrompere completamente
o parzialmente la cooperazione con un Paese per ragioni politiche o in caso di
grave violazione dei diritti umani. Di fronte a un caso concreto, il Consiglio
federale procederà a una valutazione della situazione tenendo conto
dell'insieme delle relazioni di politica estera che la Svizzera intrattiene
con il Paese in questione.

I campi che possono essere oggetto di una misura d'applicazione di detto
principio sono numerosi: cooperazione allo sviluppo, promozione della pace o
dei diritti umani, commercio esterno, garanzia dei rischi all'esportazione
ecc. Lo scopo della decisione odierna è di assicurare un miglior grado di
coerenza alla politica estera della Svizzera.

Il Dipartimento federale degli affari esteri e il Dipartimento federale
dell'economia sono stati incaricati di sottoporre al Consiglio federale una
proposta concernente i criteri e le modalità d'applicazione del principio
della “condizionalità politica”.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Sezione Media e Comunicazione,
Direzione dello sviluppo e della cooperazione DSC (031/ 322 31 09)

DIPARTIMENTO FEDERALE
DEGLI AFFARI ESTERI
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