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Previdenza professionale: 1a revisione di legge - procedura di consultazione

Comunicato stampa

Previdenza professionale: 1a revisione di legge - procedura di consultazione

Il Consiglio federale ha avviato le consultazioni sul progetto della 1a
revisione della legge federale sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Il progetto si muove in due
direzioni: se da una parte mira concretamente a mantenere il livello attuale
delle prestazioni e a migliorare l'applicazione delle norme in vigore,
dall'altra diverse proposte del Consiglio federale vogliono rappresentare
l'esordio di un ampio dibattito sullo sviluppo futuro del secondo pilastro.
Si parla in particolare di allargare la copertura previdenziale agli
assicurati a basso reddito e a chi non lavora a tempo pieno e di adattare
almeno parzialmente al rincaro le rendite di vecchiaia. La procedura di
consultazione durerà fino al 30 novembre 1998.

Limiti e scopi
Dalla sua entrata in vigore (nel 1985), sotto la pressione di problemi
contingenti, la LPP è già stata oggetto di diverse revisioni parziali (legge
sul libero passaggio, promozione della proprietà di abitazioni, allargamento
della copertura d'insolvenza). Il mandato al Consiglio federale di proporre
per tempo al Parlamento una revisione di legge che permetta l'ottenimento
della previdenza desiderata (mantenimento del livello di vita) è ancorato
nella Costituzione e nella LPP stessa.
L'8 aprile scorso il Consiglio federale, presa visione del rapporto IDA FiSo
2 e di svariate proposte del Dipartimento federale dell'interno, ha
stabilito le direttive per il futuro delle assicurazioni sociali e quindi
per il presente progetto di revisione.
Le proposte concrete della prima parte del progetto in consultazione
intendono mantenere anche in futuro il livello raggiunto dalla previdenza
migliorandone la realizzazione pratica. Le proposte della seconda parte
intendono invece consentire un'ampia discussione sullo sviluppo futuro del
sistema previdenziale. In particolare si dovrà discutere se e come esso
possa essere allargato a persone a basso reddito e adattato all'evoluzione
dell'atteggiamento della società verso il lavoro e della situazione
economica e finanziaria. Dopo aver valutato i risultati della procedura di
consultazione, il Consiglio federale deciderà se ed eventualmente come dare
un seguito ai postulati di revisione.
1a parte: consolidamento
Adeguamento dell'aliquota di conversione. Mantenimento del livello delle
rendite
L'aumento della speranza di vita si ripercuote evidentemente anche sui
capitali di copertura utilizzati nel secondo pilastro, dato che gli
assicurati attingono più a lungo al capitale di previdenza risparmiato. Ciò
significa che l'aliquota di conversione, che determina l'importo delle
rendite, deve essere ridotta. Per mantenere inalterato il livello delle
rendite nonostante le si percepiscano mediamente più a lungo il Consiglio
federale propone, come provvedimento di supporto, di aumentare i tassi degli
accrediti di vecchiaia. Il finanziamento dovrà avvenire o mediante i
contributi degli assicurati e dei loro datori di lavoro o attraverso i mezzi
per provvedimenti straordinari (cfr. glossario). Le due proposte non
comportano un miglioramento delle prestazioni, ma, insieme, garantiscono il
livello previdenziale raggiunto anche per il futuro.
Migliore applicazione
Diversi altri provvedimenti dovranno migliorare e facilitare l'applicazione
della previdenza professionale, soprattutto nei seguenti settori:
n Obbligo d'assoggettamento
Dovrà essere più facile controllare se il datore di lavoro si sia o no
affiliato ad un istituto di previdenza. La relativa comunicazione delle
casse di compensazione AVS in futuro dovrà essere rivolta direttamente
all'istituto collettore LPP. I costi amministrativi supplementari così
insorti all'istituto collettore LPP ed alle casse di compensazione AVS
saranno coperti dal fondo di garanzia LPP sempreché non possano essere
scaricati sul responsabile.
n Informazione degli assicurati
Nella prassi la politica d'informazione differisce molto da istituto a
istituto. Il Consiglio federale ritiene necessario che gli assicurati
ricevano annualmente un minimo di informazioni sulla loro situazione
previdenziale personale e sulle attività del loro istituto di previdenza.
n Prescrizione
Come ben evidenziato dagli accertamenti relativi agli "averi dimenticati",
la coesistenza nell'ambito della previdenza professionale di definizioni
diverse di prescrizione rende pressoché impossibile una prassi unitaria. Le
direttive generali sulla prescrizione di diritti a prestazioni degli
assicurati nei confronti degli istituti di previdenza devono dunque valere
allo stesso modo sia per l'assicurazione obbligatoria che per quella
sovraobbligatoria. La scadenza della conservazione degli atti viene
prorogata di conseguenza.
n Liquidazioni
Per gli istituti collettori e gli istituti comuni, ai quali sono affiliati
numerosi datori di lavoro, liquidazioni e liquidazioni parziali sono
all'ordine del giorno, per esempio in seguito a nuove affiliazioni o a
rescissioni di contratto per cambio di istituto di previdenza o cessazione
di commercio. Al fine di facilitare il controllo di queste operazioni si
dovrà semplificare ed accelerare la procedura d'autorizzazione dell'autorità
di vigilanza.
n Vie legali
Controversie con gli istituti che gestiscono il libero passaggio andranno
risolte adendo le vie legali speciali giusta la LPP già valide per dispute
sul rapporto di previdenza.

2a parte: sviluppo. Proposte
Secondo il Consiglio federale l'attuale sistema di previdenza professionale,
per altro ancora in fase evolutiva, ha finora dato buoni risultati ed anche
la struttura basata sulla collaborazione sociale di elementi essenziali
della previdenza (finanziamento, organizzazione, investimenti di capitale)
si è rivelata oltremodo efficace. L'Esecutivo ritiene però che per adeguare
ulteriormente il sistema previdenziale alle nuove necessità occorrano
modifiche mirate nel settore del regime obbligatorio.
Le soluzioni proposte, se da una parte intendono apportare migliorie
neccessarie dal punto di vista della politica sociale, dall'altra
oltrepassano l'attuale volume delle prestazioni. Il rapporto sui tre
pilastri del Dipartimento federale dell'interno del 1995 ha dimostrato che
il tasso sostitutivo del 60 percento non permette agli assicurati a basso
reddito di mantenere il livello di vita precedente il verificarsi del caso
d'assicurazione. Per questi assicurati bisognerebbe piuttosto puntare ad un
tasso sostitutivo dell'80 percento. Si dovrebbe dunque procedere ad un
aumento generale del loro salario determinante per la previdenza LPP.
Inoltre la protezione previdenziale andrebbe allargata anche a persone non
assicurate nel sistema attuale.
Il Consiglio federale, dando tra l'altro seguito a diversi interventi
parlamentari, sottopone già ora a dibattito provvedimenti in questo senso.
Per l'elaborazione di un messaggio saranno tuttavia determinanti i risultati
delle consultazioni.
Abbassamento del salario minimo e aumento del salario coordinato per
assicurati a basso reddito
In una variante si prevede di abbassare la soglia della previdenza
obbligatoria a 11'940 franchi, in un'altra a 15'920. Si otterrebbe così un
aumento del numero delle persone attive assicurate nel secondo pilastro. Il
Consiglio federale propone inoltre di ridefinire il salario determinante per
la previdenza professionale per redditi fino a 60'000 franchi. Lo scopo è di
aumentare il salario coordinato di tutti gli assicurati a basso reddito per
garantir loro prestazioni maggiori rispetto a quelle offerte dal sistema in
vigore. Il tasso sostitutivo salirebbe dall'odierno 60 al 75-80 percento.
Allargamento della copertura assicurativa ai lavoratori a tempo parziale
Nella LPP la normalità è rappresentata dall'occupazione a tempo pieno: anche
per i lavoratori a tempo parziale si ha dunque una deduzione del 100
percento dell'importo di coordinamento (attualmente 23'880 franchi). Molti
lavoratori a tempo parziale non sono quindi per niente assicurati nel
secondo pilastro o lo sono in maniera insufficiente. Riducendo
proporzionalmente al grado di occupazione l'importo di coordinamento da
dedurre si offre ad un maggior numero di lavoratori a tempo parziale
(soprattutto donne) la possibilità di usufruire del secondo pilastro.
Adeguamento delle rendite di vecchiaia all'evoluzione dei costi
Oggi soltanto le rendite per superstiti e per invalidi del secondo pilastro
vengono obbligatoriamente adeguate al rincaro fino all'età del
pensionamento. In futuro il sistema previdenziale dovrà offrire prestazioni
in certa misura adeguate al rincaro anche dopo l'età del pensionamento.
Tuttavia una compensazione completa del rincaro constatato non è
finanziariamente possibile. Il Consiglio federale propone perciò un modello
che obbliga gli istituti di previdenza ad approntare fondi e a compensare
così autonomamente il rincaro anche per le rendite di vecchiaia. L'ammontare
di questi fondi deve avere una relazione diretta con determinate cifre
chiave delle casse pensioni: deve corrispondere cioè al 10% delle spese
annuali per le rendite di vecchiaia LPP con l'eventuale aggiunta dell'1%
della somma dei salari LPP degli assicurati. Questo modello tiene conto
delle differenze esistenti tra le casse ed inoltre, nei periodi di maggior
rincaro, sgrava gli istituti di previdenza dalla grande pressione del
finanziamento.
Ordinamento unitario delle prerogative
Il Consiglio federale propone una standardizzazione delle prerogative
attualmente in vigore nel secondo pilastro. Dovranno esserne beneficiari i
famigliari in senso stretto e, ed è una novità, i concubini.
Costi del progetto in consultazione
I costi dei provvedimenti proposti nella prima parte ammontano teoricamente
a 1'200 milioni di franchi l'anno e vanno ascritti soprattutto ai
provvedimenti di supporto volti a mantenere il livello di vita nonostante la
riduzione dell'aliquota di conversione proposta. Deviando i mezzi per
provvedimenti straordinari già esistenti questi costi possono essere ridotti
drasticamente. Conteggiando i costi dell'aumento della speranza di vita,
finanziati già oggi dal settore extraobbligatorio, l'ammontare delle spese
supplementari si riduce ulteriormente.
Considerando anche le proposte per lo sviluppo della previdenza
professionale discusse nella seconda parte, in particolare la ridefinizione
della deduzione dell'importo di coordinamento e l'adeguamento al ricaro
delle rendite di vecchiaia, si ottengono costi complessivi per un importo
compreso tra l'1,1 e i 2,8 miliardi di franchi all'anno. Nel calcolo si è
tenuto conto di mezzi destinati a provvedimenti straordinari non più
necessari per circa un miliardo di franchi.
Istituti di previdenza ad alto livello di prestazioni soddisfano tuttavia
già oggi certe proposte. In questi casi la nuova regolamentazione LPP non
avrà conseguenze finanziarie. Calcolando in questo modo si giunge ad una
stima dei costi complessivi effettivi compresa tra i 745 e i 1'530 milioni
di franchi. Secondo le proposte questi costi dovranno essere coperti da
contributi alla cassa pensioni da parte degli assicurati e dei datori di
lavoro. Confrontati con le percentuali di salario AVS i costi citati
corrispondono a 0,3-0,6 punti percentuali.

 DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
 Servizio stampa e informazione

Informazioni: Tel. 031 / 322 90 36
 Daniel Stufetti
 Capodivisione Previdenza professionale
 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Allegati:
- Glossario («Concetti»)
- Rapporto sulla procedura di consultazione, elenco dei destinatari
  Concetti

Salario determinante / salario coordinato
Si tratta del salario dal quale vengono prelevati i contributi per la
previdenza professionale. Corrisponde al salario soggetto ai contributi AVS
ridotto dell'importo di coordinamento (v. sotto). Salario soggetto ai
contributi AVS meno importo di coordinamento uguale "salario coordinato".
Nella previdenza professionale secondo la LPP quest'ultimo è il salario
determinante. Il salario assicurabile ai sensi della LPP è limitato anche
verso l'alto: il salario coordinato massimo ammonta attualmente 47'760
franchi.
Salario minimo e importo di coordinamento
Per poter raggiungere, unitamente all'AVS, il fine previdenziale, le
prestazioni della previdenza minima LPP (secondo pilastro) vengono
coordinate con quelle del primo pilastro (v. voce "salario
determinante/salario coordinato"). Ciò avviene mediante una detrazione fissa
dal salario lordo, la cosiddetta deduzione dell'importo di coordinamento.
Quest'ultimo corrisponde al doppio della rendita annuale di vecchiaia
minima, cioè attualmente a 23'880 franchi. Solo un reddito superiore
all'importo di coordinamento può essere assicurato al secondo pilastro.
Nella previdenza professionale il salario minimo è il reddito a partire dal
quale si è assicurati al secondo pilastro. Salario minimo e importo di
coordinamento sono oggi identici e ammontano a 23'880 franchi.
Tasso sostitutivo
Rapporto tra il reddito lordo seguente e il reddito lordo precedente il
pensionamento.
Accrediti di vecchiaia
Gli assicurati percepiscono annualmente un accredito di vecchiaia calcolato
in percentuale in funzione del salario assicurato e finanziato con
detrazioni dal salario e contributi del datore di lavoro. Gli accrediti di
vecchiaia fruttano interessi. Accrediti e interessi insieme costituiscono
l'avere di vecchiaia: questo a sua volta fungerà da base di calcolo per
rendita di vecchiaia.
 Aliquota di conversione
La rendita di vecchiaia LPP viene calcolata sulla base dell'avere di
vecchiaia risparmiato e dell'aliquota di conversione. L'aliquota di
conversione dipende soprattutto dalla speranza di vita media degli
assicurati. Più a lungo vivono mediamente gli assicurati e più a lungo
devono essere versate rendite. Quindi, quanto maggiore la speranza di vita
dei pensionati, tanto minore l'aliquota di conversione.
Provvedimenti straordinari
Dall'entrata in vigore della LPP nel 1985 ogni istituto di previdenza deve
riservare per i provvedimenti straordinari una percentuale dei salari
coordinati di tutti gli assicurati tenuti a versare contributi per le
prestazioni per la vecchiaia. I provvedimenti straordinari sono innanzitutto
prestazioni complementari per la generazione d'entrata (assicurati che nel
1985 avevano già compiuto i 25 anni, ma non avevano ancora raggiunto l'età
pensionabile). I mezzi dei provvedimenti straordinari non utilizzati a
questo scopo devono essere impiegati in primo luogo per l'adeguamento al
rincaro (soprattutto nelle rendite di vecchiaia). Dal momento che il bisogno
di finanziamenti della generazione d'entrata sta diminuendo, il Consiglio
federale propone di allargare la gamma d'utilizzazione dei mezzi stanziati
per provvedimenti staordinari (si pensi in particolare all'aliquota di
conversione e all'adeguamento al rincaro).