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11a revisione AVS: apertura della procedura di consultazione

Comunicato stampa

11a revisione AVS: apertura della procedura di consultazione
Consolidamento del finanziamento e età flessibile di pensionamento

Il Consiglio federale ha inviato in procedura di consultazione il progetto
dell'11a revisione dell'AVS. I punti essenziali consistono nel
consolidamento del finanziamento dell'AVS e nel rendere flessibile l'età di
pensionamento. Il Consiglio federale persegue due obiettivi: assicurare le
basi finanziarie del-l'AVS a medio e a lungo termine mediante un aumento
dell'IVA e intro-dur-re un'età flessibile di pensionamento che soddisfi i
criteri sociali. Il termine per prendere posizione a riguardo è stato
fissato al 30 novembre 1998.

Dati salienti
Nuove fonti di finanziamento
Il Consiglio federale constata che il finanziamento a lungo termine dell'AVS
avrà bisogno di mezzi supplementari: solo un consolidamento finanziario
permetterà all'AVS di sostenere le sfide che l'evoluzione demografica porrà
nei primi anni del prossimo secolo. Vista la situazione economica il
Consiglio federale non ha intenzione di aumentare i tassi contributivi sul
salario nel contesto dell'11a revi-sione AVS e propone che il finanziamento
misto attuale (contributi, imposte) venga mantenuto e che gli ulteriori
bisogni finanziari vengano coperti da un au-mento dell'IVA. In effetti il
prelievo dall'IVA, essendo essa di base larga, solida e poco soggetta alle
fluttuazioni, è il metodo di finanziamento con il potenziale di entrate più
elevato per la Confederazione. Il sistema di tassazione è già installato e
funziona senza eccessivi carichi amministrativi. Il Consiglio federale
sottopone dunque ad esame una proposta di finanziamento che implica
modifiche costitu-zionali e legali.
Uguale età pensionabile per uomini e donne
Il Consiglio federale propone l'età pensionabile di 65 anni sia per gli
uomini che per le donne, il che costituisce ai suoi occhi una soluzione
adeguata all'evoluzione de-mografica ed all'allungamento costante della
speranza di vita. L'aumento dell'età pensionabile delle donne a 65 anni
dovrebbe entrare in vigore quattro anni dopo l'ultima tappa di aumento della
10a revisione AVS, ossia nel 2009. Grazie a que-sta misura si risparmieranno
400 milioni di franchi. Il Consiglio federale ritiene per altro che bisogna
tener conto dei diversi percorsi di vita di uomini e donne e pro-pone per
questo diverse misure per rendere flessibile l'età pensionabile.
Le condizioni d'accesso alla pensione anticipata vengono rese flessibili
Negli ultimi anni molte voci si sono levate a favore di modalità di
pensionamento più flessibili poiché un'età pensionabile fissa non
corrisponde più all'evoluzione degli stili di vita. L'11a revisione AVS
viene incontro a questi auspici. I primi due modelli di rendita di vecchiaia
per persone non attive sottoposti a consultazione permettono a tutti gli
assicurati di accedere alla pensione anticipata (a partire dai 62 anni). In
quest'ambito il Consiglio federale offre inoltre la possibilità di
anticipare o rinviare soltanto una mezza rendita di vecchiaia. I costi
supplemen-tari di queste misure relative a modelli flessibili, per AVS e AI,
non dovrebbero ec-cedere i 500 milioni di franchi (proiezione per il 2003).
In particolare il Consiglio federale ha sviluppato due modelli che tengono
conto di criteri sociali. Tuttavia sottopone a consultazione anche altri
modelli che preve-dono riduzioni lineari delle rendite.
Modello con la rendita di vecchiaia anticipata in caso di lunga durata
dell'attività:
questo modello dà diritto ad una rendita di vecchiaia AVS non ridotta a
partire dal sessantaduesimo anno d'età se l'attività lucrativa è stata
abbandonata e l'inte-ressato ha al suo attivo una carriera professionale
relativamente lunga, ossia di 41 anni. Questa cifra tiene conto anche degli
anni d'educazione, d'assistenza a un parente prossimo, i periodi di
malattia, d'infortunio o di disoccupazione in-dennizzata.
Modello in cui la riduzione della rendita dipende dal reddito:
si basa sul principio che un assicurato non deve rinunciare ad anticipare la
sua rendita per ragioni finanziarie. Nel caso di una rendita anticipata -
completa o parziale - si esaminerà in che misura l'assicurato può sopportare
una riduzione della rendita AVS. Le persone con un reddito inferiore ai 2000
franchi al mese percepiranno una rendita anticipata non ridotta. Le persone
con un reddito supe-riore a quello citato subiranno una riduzione graduata
secondo il reddito e la du-rata dell'anticipo. La riduzione massima colpisce
gli assicurati con un reddito su-periore ai 5220 franchi (per tre anni
d'anticipo).
Modelli basati su una riduzione lineare:
l il modello basato su una riduzione lineare proposto dalla Commissione AVS
prevede per tutti un tasso di riduzione identico. L'allungamento della
speranza di vita permette di fissare un tasso di riduzione attuariale del
5,4% (invece del 6,8% della 10a revisione AVS). Impiegando i risparmi
realizzati aumentando l'età pensionabile delle donne per migliorare le
condizioni di flessibilità, il tasso di riduzione delle rendite anticipate
scenderebbe al 4,4%. Se si utilizzano anche i 500 milioni di franchi
destinati dal Consiglio federale ai modelli basati su criteri sociali si
potrebbe ottenere un tasso del 3,2%.
l Inoltre è stato anche proposto di anticipare l'inizio del processo di
risparmio per la vecchiaia nella legge sulla previdenza professionale (LPP),
il che favorirebbe il pensionamento anticipato per i salariati. Questo
progetto potrebbe combinarsi con tutti i modelli di anticipo presentati
nell'AVS.
Rendite vedovili
Nell'ambito delle rendite per superstiti, per vedove e vedovi le condizioni
che danno diritto ad una rendita saranno unificate nell'AVS. Il diritto alla
rendita sus-sisterà fintanto che vi saranno figli al di sotto dei 18 anni.
Oltre ad una regolamentazione transitoria flessibile e limitata nel tempo è
previsto tra l'altro che vedovi e vedove continueranno a percepire una
rendita per superstiti se hanno (o avevano) 50 anni al compimento del
diciottesimo anno d'età del figlio più giovane. Il Consiglio federale
ritiene giustificato restringere il diritto alla rendita dei vedovi e delle
vedove di meno di 50 anni i cui compiti educativi siano terminati.
Disposizioni transitorie permetteranno al Consiglio federale di sospendere
l'entrata in vigore di questo provvedimento qualora il tasso di
disoccupazione tra gli ultraquarantenni sia persistentemente elevato. Si
tiene così conto delle difficoltà di reinserimento professionale delle
persone di più di quarant'anni che hanno ridotto o abbandonato l'esercizio
della loro professione per dedicarsi alla famiglia.
I risparmi a lungo termine comportati da questa proposta ammonterebbero
nel-l'AVS a 873 milioni l'anno. I miglioramenti riguardanti le rendite per
vedovi nell'AVS implicherebbero invece costi nell'ordine di 18 milioni di
franchi.
Provvedimenti nel campo dei contributi
l Applicazione del tasso contributivo dei salariati agli indipendenti e ai
salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi. Si
avrebbero entrate sup-plementari per 160 milioni di franchi all'anno.
l La soppressione della tavola scalare dei contributi applicata al calcolo
dei contributi dovuti dagli indipendenti comporterebbe introiti
supplementari di 150 milioni di franchi all'anno (per AVS, AI e indennità di
perdita di guadagno IPG)
l Soppressione della franchigia in favore di chi é ancora attivo pur avendo
rag-giunto l'età pensionabile. Si tratta di sopprimere un privilegio
contributivo di cui godono i pensionati AVS ancora attivi. Attualmente
bisogna versare contributi soltanto sulla parte del reddito che eccede i
1400 franchi al mese, ossia i 16'800 franchi all'anno. Le entrate
supplementari realizzate grazie a questo provvedi-mento si aggirerebbero
intorno ai 240 milioni di franchi l'anno (per AVS, AI e IPG).
Coordinamento con la prima revisione della legge sulla previdenza
profes-sionale
L'età pensionabile, l'età flessibile di pensionamento e l'introduzione di
una ren-dita per vedovi nella previdenza professionale (PP) sono
strettamente legate alla corrispondente regolamentazione dell'AVS. Ecco
perché questi due temi non sono trattati nel quadro della prima revisione
LPP, ma in quello dell'11a revisione AVS.
Il coordinamento di questi due rami assicurativi concerne prima di tutto la
fissa-zione di un'età pensionabile ordinaria indipendentemente dal sesso
nella LPP, in secondo luogo l'introduzione di un'età flessibile di
pensionamento almeno ana-loga alla regolamentazione AVS e in terzo luogo la
parità di trattamento tra uo-mini e donne, cioè l'introduzione di una
rendita per vedovi e la fissazione nel secondo pilastro di tassi di
accredito indipendenti dal sesso.

Provvedimenti di revisione dell'11a revisione AVS (entrata in vigore 2003,
senza effetti transitori):
AVS/AI
Settore delle prestazioni:
età flessibile di pensionamento AVS (spese supplementari): +463 Mio.
rendite per vedove e per vedovi dell'AVS (risparmi): -867 Mio.
Settore dei contributi:
(entrate supplementari AVS/AI/IPG): +550 Mio.
Totale AVS/AI: -954 Mio.

 DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
 Servizio stampa e informazione

Informazioni: Tel.: 031 / 322 90 33
 Alfons Berger, vicedirettore
Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Allegati: - schema riassuntivo finanziamento
- rapporto esplicativo inviato in  consultazione e testo legislativo
- lettera ai Cantoni
 - elenco dei destinatari della procedura
 di consultazione

Allegato:

Finanziamento

Proposta del Consiglio federale:
aumento supplementare del 2,5 % dell'IVA in due tappe, ossia:
• dal 2003: 0,5 % per l‘AVS e 1 % per l‘AI
• più l'1 % per l‘AVS (che si prevede necessario nel 2007).
L'aumento del 2,5 % dell'IVA avrà luogo in aggiunta all'1% "demografico" che
sarà prelevato nel 1999. Una parte di questo 2,5% sarà versata alla
Confedera-zione che potrà utilizzarla per finanziare la sua parte di
contributi AVS (17%).
Con l'11a revisione AVS si creano le basi costituzionali per l'aumento
dell'1,5% dell'IVA nel 2003. La competenza della ripartizione tra AVS e AI
viene assegnata al Consiglio federale.
L'ulteriore aumento dell'IVA dell'1% (secondo stime necessario nel 2007)
presuppone un progetto proprio passibile di referendum.

Anno AVS AI Totale
2003 0,5%  1 % 1,5 %
2007 (in previsione) 1 %   1%

Per il finanziamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG) e
dell'assicura-zione maternità (AMat) potrà essere prelevato lo 0,5 percento
IVA. Allo scopo non viene comunque fissata nessuna data precisa.