Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

Aiuto alla vecchiaia: i sussidi AVS alle maggiori organizzazioni si fonderanno d'ora in poi su contratti di prestazioni

Comunicato stampa 27 aprile 1998
Aiuto alla vecchiaia: i sussidi AVS alle maggiori organizzazioni si
fonderanno d'ora in poi su contratti di prestazioni
Il Consiglio federale fa dipendere il sovvenzionamento delle grandi
organizzazioni di aiuto alla vecchiaia da contratti di prestazioni. La nuova
disposizione d'ordinanza tocca i sussidi AVS alle organizzazioni d'aiuto
alla vecchiaia e dello spitex attive a livello nazionale, intercantonale o
cantonale come p. es. la Pro Senectute, la Croce Rossa Svizzera (CR) o
l'Associazione svizzera d'assistenza e cure a domicilio. La nuova
regolamentazione mira a migliorare l'efficienza e non va vista come una
misura di risparmio: il volume dei sussidi avrà come punto di riferimento
l'ammontare di quelli attuali. La nuova prassi dovrà essere messa in opera
entro la fine del 1999. A prescindere dalle imminenti decisioni concernenti
la nuova perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni, nell'ambito
dell'aiuto alla vecchiaia e delle sue strutture esistenti al giorno d'oggi,
dovranno essere rapidamente messe in atto forme moderne di finanziamento.
Con le nuove disposizioni sui sussidi si potrà tener conto delle prestazioni
fornite dalle organizzazioni d'aiuto alla vecchiaia e dello spitex attive a
livello nazionale, intercantonale o cantonale secondo i principi del
controlling. I contratti di prestazioni stabiliscono importi globali da
mettere a disposizione delle organizzazioni e vengono conclusi dall'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Dal momento che ci troviamo di
fronte ad una modifica della prassi e non a delle misure di risparmio, il
volume dei sussidi sarà fissato rifacendosi a quelli versati in passato. Il
vecchio sistema si basava sull'ammontare dei salari versati dalle
organizzazioni.
I contratti di prestazioni non avranno conseguenza alcuna sui sussidi AVS
alle organizzazioni spitex locali. Queste ultime continueranno a ricevere i
sussidi secondo la prassi corrente (sussidio espresso in percentuali
sull'ammontare dei salari), in quanto sarebbe spropositato stipulare
contratti di prestazioni con circa 800 organizzazioni. Nuovo è per contro
l'incarico incombente all'UFAS di fissare un bilancio preventivo vincolante
per il sovvenzionamento delle organizzazioni spitex locali, cioè l'importo
complessivo dei sussidi alle organizzazioni spitex locali. In questo modo lo
sviluppo di questo volume di sussidi può essere controllato e gestito.
La modifica d'ordinanza non anticipa alcuna decisione scaturita dalla
discussione sulla nuova perequazione finanziaria tra Confederazione e
Cantoni. Il Consiglio federale ritiene tuttavia necessario che anche
nell'ambito dell'aiuto alla vecchiaia forme moderne di finanziamento
comincino già oggi a far sentire i loro effetti. La modifica d'ordinanza
entrerà in vigore il 1° luglio 1998. I contratti di prestazioni con
organizzazioni aventi già diritto al sussidio devono essere stipulati e
messi in atto entro la fine del 1999.

Suddivisione delle spese secondo l'art. 101bis LAVS
(in milioni di franchi)

Genere di spese

1994
1995
1996
1997
Organizzazioni spitex

108
108
122
134
Pro Senectute
 42 43 50 50
CR
 14 14 15 15
Diverse segreterie nazionali e cantonali
 6 8 4 6
Sussidi di formazione, casi misti AVS/AI, sussidi per corsi
 17 17 13 18
Totale

187
190
204
223

 DIPARTIMENTO FED. DELL'INTERNO
 Servizio stampa e informazione
Informazioni: tel. 031 / 322 91 14
 François Huber, caposezione
 Sezione prestazioni complementari e problemi  della vecchiaia
 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Allegati: modifica d'ordinanza e relative spiegazioni