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Armi vietate anche ai cittadini algerini

Armi vietate anche ai cittadini algerini

Il Consiglio federale ha fissato per il 4 marzo 1997 l'entrata in vigore
dell'ordinanza

Ai cittadini algerini non è più permesso, in Svizzera, acquistare o portare
armi da fuoco e munizioni. Il Consiglio federale ha fissato per il 4 marzo 1997
l'entrata in vigore di questo divieto.

Alla base del provvedimento è la conoscenza del fatto che in diverse occasioni
cittadini algerini in Svizzera hanno, in modo sistematico e organizzato,
acquistato e contrabbandato in patria armi da fuoco e munizioni. Vi è motivo di
temere che le attività di approvvigionamento di da parte di Algerini
appartenenti alla schiera dei sostenitori in Svizzera di FIS/GIA (Front
islamique du salut / Groupe islamique armé) possano ancora intensificarsi. Non
si può escludere inoltre che, sulla scorta dei più recenti sviluppi in Algeria,
scontri violenti si verifichino in misura sempre maggiore all'estero, e quindi
anche in Svizzera. Alla luce di questa situazione si impongono provvedimenti
urgenti che non possono essere emanati per il tramite dell'usuale iter
legislativo.

In base alla situazione giuridica attuale, disciplinata dal Concordato del 1969
sul commercio di armi e di munizioni nonché da disposizioni cantonali
complementari, il porto d'armi è libero in dodici Cantoni. Inoltre, i cittadini
algerini potevano sinora acquistare armi alle stesse condizioni previste per i
cittadini svizzeri. Il Consiglio federale ha perciò, in virtù dell'articolo 102
n. 8 e 10 della Costituzione federale, emanato l'ordinanza concernente
l'acquisto e il porto d'armi da fuoco e di munizioni da parte di cittadini
algerini, che decreta, senza eccezioni, un divieto assoluto di acquisto e di
porto. Solo in questo modo si può impedire che cittadini algerini in Svizzera
acquistino armi e munizioni, le esportino o eventualmente ne facciano uso in
territorio svizzero.

Con l'ordinanza il Consiglio federale si propone di salvaguardare importanti
interessi di politica estera, nonché di proteggere quiete pubblica, ordine e
sicurezza in Svizzera. La regolamentazione corrisponde per contenuti alle
ordinanze concernenti l'acquisto e il porto d'armi da fuoco da parte di
cittadini jugoslavi, turchi e dello Sri Lanka, risalenti rispettivamente a
1991, 1993 e 1996, che nella pratica hanno dimostrato la loro efficacia.

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

3 marzo 1997