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Il Consiglio federale plaude all'iniziativa parlamentare volta a proteggere da eventuali pregiudizi sul lavoro le persone che si avvalgono del diritto di informare la Commissione di esperti Bergier

	Berna, 16 giugno 1997

Comunicato stampa

Il Consiglio federale plaude all'iniziativa parlamentare volta a
proteggere da eventuali pregiudizi sul lavoro le persone che si
avvalgono del diritto di informare la Commissione di esperti Bergier
                                                                   

Nel suo parere del 16 giugno 1997, il Consiglio federale sostiene la
nuova regolamentazione proposta dalla Commissione degli affari
giuridici del Consiglio nazionale secondo cui occorre tutelare i
lavoratori che rilasciano dichiarazioni o forniscono informazioni alla
Commissione indipendente di esperti Svizzera - Seconda guerra mondiale,
diretta dal prof. Jean-François Bergier. L'articolo 5 del decreto
federale del 13 dicembre 1996 concernente l'indagine storica e
giuridica sul destino dei beni giunti in Svizzera in seguito al regime
nazionalsocialista sarà così completato con un nuovo capoverso 3 in cui
si precisa che chiunque depone dinanzi alla Commissione in qualità di
teste o di persona informata sui fatti non viola il suo obbligo di
fedeltà nei confronti del datore di lavoro.

La nuova regolamentazione farà sì che il lavoratore che fornisce alla
Commissione d'esperti informazioni segrete concernenti un suo ex datore
di lavoro non potrà essere convenuto in giudizio da quest'ultimo. Se le
informazioni si riferiscono all'attuale datore di lavoro, questi non
potrà prendere misure disciplinari né esigere un risarcimento dal
lavoratore o licenziarlo immediatamente. Inoltre, il Consiglio federale
propone di inserire una disposizione sulla protezione dai licenziamenti
secondo la quale sarebbero vietate le disdette dei rapporti di lavoro
date perché il lavoratore si è avvalso del diritto di comunicare fatti
a lui noti. Una disdetta di questo tipo sarebbe dichiarata abusiva e
comporterebbe una sanzione ai sensi dell'articolo 336 del Codice delle
obbligazioni (indennizzo pari al massimo a sei stipendi mensili).

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Paul Seger, DFAE, Direzione del diritto pubblico, tel. 322'31'37 o
Giacomo Roncoroni, DFGP, Ufficio federale di giustizia, tel. 322'41'26

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