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Il diritto dei marchi è in mutamento

Comunicato per la stampa

Il diritto dei marchi è in mutamento

Il Consiglio federale ha ratificato il Trattato sul diritto dei marchi

Il Consiglio federale ha ratificato mercoledì il Protocollo di Madrid e il
Trattato sul diritto dei marchi ed ha fissato al 1° maggio 1997 lentrata in
vigore dei relativi adeguamenti del diritto svizzero. Leconomia del nostro
paese potrà quindi beneficiare di semplificazioni sostanziali nella protezione
internazionale dei marchi.

Decennio dei marchi

Il diritto dei marchi è in mutamento. Oggi non è più sufficiente mettere a
disposizione un buon sistema nazionale di diritto dei marchi. Data la crescente
globalizzazione, produttori di merci e offerenti di servizi dipendono da
unampia protezione internazionale. Sforzi comuni intrapresi da  settori
economici e politici hanno portato negli ultimi anni ad una notevole
armonizzazione del diritto internazionale dei marchi; le cerchie interessate
qualificano con ragione gli anni Novanta come il decennio dei marchi.

Diritti di protezione allestero per titolari svizzeri di marchi

Con il Protocollo di Madrid del 1989 e il Trattato sul diritto dei marchi si
pone rimedio a qualche lacuna ancora esistente nel sistema di protezione e si
continua nellarmonizzazione del diritto internazionale dei marchi. Il
Protocollo di Madrid è di grande importanza per leconomia svizzera poiché
estende la cerchia di partecipanti al cosiddetto sistema di Madrid. Il
Protocollo offre la possibilità a titolari svizzeri di marchi di ottenere
diritti di protezione allestero facendo uso della semplice via di Madrid
evitando così la via nazionale costosa e dispendiosa. Fanno parte dei Paesi di
nuova adesione fra laltro gli Stati scandinavi, lInghilterra e lUE come
territorio unitario. Il Trattato sul diritto dei marchi è invece di grande
importanza nei paesi che non appartengono al sistema di Madrid, vale a dire
nella maggior parte degli Stati dellAmerica Latina e dellEstremo Oriente e
particolarmente negli Stati Uniti e in Giappone.

Anche in questo caso si tratta soprattutto di una semplificazione della
procedura governativa. Chi, ad esempio, conosce le norme di attestazione
notarili spesso cavillose di certi Paesi, apprezzerà il divieto di tali
disposizioni nella procedura di registrazione nellambito del diritto dei
marchi. Il titolare svizzero di marchi potrà quindi in futuro risparmiare tempo
e denaro grazie allestensione della protezione dei marchi allestero. La legge
svizzera sulla protezione dei marchi del 1992 ha già anticipato questa
evoluzione in modo tale da dover apportare solamente modifiche minime.

Adeguamenti al diritto nazionale

Il Consiglio federale ha fissato al 1° maggio 1997 lentrata in vigore della
legge modificata sulla protezione dei marchi e ha ratificato entrambi i
Trattati. Contemporaneamente entrerà in vigore la conseguente modifica
dellordinanza sulle tasse e dellordinanza sulla protezione dei marchi. Oltre
agli adeguamenti al diritto internazionale la seconda ordinanza crea le basi
per una tenuta più efficiente del registro dei marchi da parte dellIstituto
federale della Proprietà Intellettuale. In futuro sarà possibile offrire marchi
per via elettronica.

22 gennaio 1997

DIPARTIMENTO FEDERALE
DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Ulteriori informazioni: Christian Bock, Istituto federale della Protezione
Intellettuale,
Tel. 031/ 322 48 37