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Entrata in vigore del nuovo articolo 121 caposverso 2 della legge sulla navigazione marittima

DIPARTIMENTO FEDERALE
DEGLI AFFARI ESTERI	Berna, 12 febbraio 1997

Comunicato stampa

Entrata in vigore del nuovo articolo 121 capoverso 2 della legge sulla
navigazione marittima

Il Consiglio federale ha fissato al 1° marzo 1997 la data di entrata in
vigore del nuovo articolo 121 capoverso 2 della legge sulla navigazione
marittima.

Con decreto federale del 28 settembre 1992 l'Assemblea federale ha
approvato la Convenzione internazionale del 1989 sull'assistenza
adottata sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale
(OMI). Detta Convenzione, che sostituisce la Convenzione internazionale
del 1910 per l'unificazione di alcune regole in materia di assistenza e
di salvataggio marittimi, mira essenzialmente a indurre il marittimo
impegnato in un'operazione di assistenza a tutelare non soltanto la
nave e il relativo carico, ma anche a preservare l'ambiente marino.
Consente inoltre di elargire una ricompensa a coloro che hanno fatto di
tutto per preservare la nave e il suo carico. La Svizzera ha ratificato
la Convenzione nel 1993, quando non era ancora in vigore.

Allo scopo di armonizzare il diritto interno con la nuova Convenzione,
l'Assemblea federale ha adottato il 18 dicembre 1992 un nuovo articolo
121 capoverso 2 della legge sulla navigazione marittima. Pertanto le
disposizioni della Convenzione internazionale del  1989 sull'assistenza
sono applicabili alla navigazione marittima sotto bandiera svizzera,
inclusa la navigazione nelle acque di Stati non contraenti. Detto
articolo, la cui entrata in vigore è stata differita sino
all'attuazione generale della Convenzione sull'assistenza, avvenuta il
14 luglio 1996 dopo essere stata ratificata da 15 Stati, sarà quindi
applicabile dal 1° marzo 1997.