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Una legge federale sugli avvocati

Una legge federale sugli avvocati

Il Consiglio federale indice una consultazione relativa alla legge sugli
avvocati

Mercoledí il Consiglio federale ha licenziato il disegno di legge federale
sulla libera circolazione degli avvocati (legge sugli avvocati). Cantoni,
partiti e cerchie interessate hanno loccasione di esprimere il loro parere
entro il 31 agosto 1997, nellambito di una procedura di consultazione.

Necessità di una legge federale

Attualmente sono circa 6000 gli avvocati (uomini e donne) che praticano in
Svizzera. Il loro numero aumenta continuamente e negli ultimi venti anni è
raddoppiato. La loro mobilità aumenta di pari passo. Sovente oggi gli avvocati
si presentano davanti ai tribunali di piú Cantoni.

Il diritto concernente gli avvocati è attualmente disciplinato a livello
cantonale. Nonostante il mandato previsto dalla Costituzione federale (art. 33
cpv. 2 Cost.), non esiste una legge federale sul riconoscimento intercantonale
delle patenti di avvocato. Per gli avvocati è già possibile esercitare la
professione in tutta la Svizzera (giusta lart. 5 delle disposizioni transitorie
della Costituzione federale e la giurisprudenza del Tribunale federale). Essi
però devono chiedere, nel Cantone in cui intendono rappresentare una parte
davanti a un tribunale, lautorizzazione desercizio professionale, sulla quale è
riscossa una tassa. Oltre a ciò il Cantone può non solo esaminare se gli
avvocati di un altro Cantone sono in possesso della patente bensí anche se
rispondono a determinati requisiti personali (ad es. buona reputazione,
solvibilità). La legge federale sul mercato interno, entrata in vigore il 1°
luglio 1996, non offre in merito nessuna agevolazione visto che non esclude, in
particolare, lesame dei requisiti personali degli avvocati. Labrogazione delle
procedure burocratiche per ottenere lautorizzazione dellesercizio professionale
e la garanzia per una libera circolazione intercantonale degli avvocati
corrispondono a un auspicio espresso a piú riprese. Ai lavori preparatori del
disegno di legge sottoposto a consultazione lAssociazione svizzera degli
avvocati ha collaborato in modo determinante.

Modalità della libera circolazione

Secondo il disegno di legge messo in consultazione, la libertà di circolazione
degli avvocati deve essere garantita grazie allampliamento del registro
cantonale degli avvocati. Gli avvocati si possono iscrivere nel registro del
Cantone in cui hanno uno studio legale, la condizione essendo quella di
possedere la patente di avvocato, con determinati requisiti minimi (aver
conseguito la licenza in diritto e assolto un praticantato di almeno un anno,
terminato con un esame). Oltre a ciò bisogna che determinati requisiti
personali siano soddisfatti. Liscrizione nel registro permette agli avvocati di
esercitare in tutta la Svizzera senza autorizzazioni supplementari.

Provvedimenti daccompagnamento

La vigilanza esercitata mediante le autorizzazioni allesercizio professionale è
sostituita, nel disegno di legge in consultazione, da disposizioni concernenti
il contenuto e il continuo aggiornamento del registro cantonale nonché la
collaborazione delle autorità cantonali di vigilanza. Le informazioni
indispensabili concernenti gli avvocati devono essere disponibili rapidamente e
con facilità. Nel disegno di legge sono disciplinati i principi essenziali
dellesercizio della professione; le regole professionali piú importanti a
livello cantonale sono state assunte a livello federale.

Misure disciplinari omogenee costituiscono un ulteriore provvedimento
daccompagnamento. Anche per quanto riguarda gli onorari il disegno di legge
propone una soluzione unitaria. Gli onorari per la rappresentazione delle parti
nei tribunali devono essere fissati mediante raccomandazioni cantonali. Inoltre
ogni Cantone dovrà istituire unautorità cantonale di controllo degli onorari.

Il disegno di legge rispetta però le competenze cantonali e prevede
unarmonizzazione soltanto nella misura in cui è auspicato nellinteresse della
libera circolazione intercantonale degli avvocati.

Se, nelle trattative tra la Svizzera e lUE, si dovesse concludere un accordo
sulla liberalizzazione della circolazione delle persone, il disegno di legge -
unitamente alle leggi cantonali, che continueranno a disciplinare lesercizio
dellattività legale su territorio cantonale - offrirebbe inoltre il quadro
appropriato allattuazione della libera circolazione in Europa degli avvocati.

16 aprile 1997

DIPARTIMENTO
FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Per ulteriori informazioni: Ufficio federale di giustizia, Signora Danièle
Malaguerra (tel. 031/322 40 97) e Signor Jean-Christophe Geiser (tel. 031/322
53 99).