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Il campo dei giuochi d'azzardo sarà interamente disciplinato

Comunicato per la stampa

Il campo dei giuochi dazzardo sarà interamente disciplinato
Consultazione dei Cantoni in merito a una concezione rielaborata di nuova legge
sulle case da giuoco

In avvenire in Svizzera ci dovranno essere due categorie di case da giuoco con
diverse offerte di giuochi: le grandi case da giuoco con lofferta, comune alle
case da giuoco internazionalmente note, di giuochi al tavolo e di apparecchi
automatici, e le case da giuoco simili agli attuali Kursaal con il giuoco della
boule e gli apparecchi automatici con possibilità limitate di giuoco.

Nel caso degli apparecchi da giuoco con possibilità di vincite in denaro è
previsto di cambiare sistema. Al posto dei cosiddetti apparecchi automatici per
i giuochi di destrezza, attualmente ancora ammessi, in futuro saranno
esclusivamente gestiti, nelle due categorie di case da giuoco, veri e propri
apparecchi automatici per il giuoco dazzardo, con aspetti attrattivi diversi.
Esiste inoltre la possibilità, per i Cantoni, di ammettere lesercizio di
apparecchi automatici da giuoco per i quali è richiesta uneffettiva destrezza
da parte del giuocatore. Ecco quanto prevede la concezione rielaborata della
legge federale sulle case da giuoco, che dovrebbe permettere una soluzione
globale dei complessi problemi legati al giuoco dazzardo.

Considerati i risultati della consultazione, molto controversi, occorreva tanto
rielaborare fondamentalmente il disegno di legge quanto prendere in
considerazione la recente e sorprendente crescita repentina nel campo dei
Kursaal e degli apparecchi automatici per il giuoco dazzardo (forte aumento del
numero degli apparecchi automatici e delle domande dautorizzazione di Kursaal).
Il 24 aprile 1996 il Consiglio federale ha quindi preso conoscenza dello stato
dei lavori di redazione e delle modificazioni della legge sulle case da giuoco;
nel contempo ha deciso, a titolo di moratoria, di non piú approvare, intanto,
nuove autorizzazioni cantonali per il giuoco della boule nei Kursaal.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) aveva presentato i
principi della nuova concezione ai rappresentanti dei Cantoni già il 28 maggio
1996 a Berna. Sulla scorta dei risultati di questa audizione conferenziale un
gruppo di lavoro interno allAmministrazione, diretto dal dott. Benno Schneider,
ha rielaborato gli aspetti di dettaglio. Ora i Cantoni possono esprimersi, per
iscritto, entro il 16 ottobre 1996, sullintero progetto rimaneggiato. Dopo
lesame dei loro pareri il gruppo di lavoro aggiornerà disegno di legge e
messaggio.

Le grandi case da giuoco (categoria A) offrono i Grands-Jeux (giuochi al tavolo
come roulette, Black Jack o baccarà) e il giuoco con apparecchi automatici per
il giuoco dazzardo con possibilità di forti guadagni o grosse perdite. Per
questa ragione tali case sottostanno a condizioni e controlli
straordinariamente severi, proporzionatamente costosi per le case da giuoco. In
Svizzera è possibile gestire in modo redditizio da tre a cinque grandi case da
giuoco al massimo; una valutazione confermata anche dal paragone con la densità
di case da giuoco per numero dabitanti dei Paesi circonvicini al nostro. Fatta
salva una riserva, il disegno di legge limita perciò adesso il numero della
grandi case da giuoco a sette (in precedenza 13).

Le case da giuoco simili agli attuali Kursaal (categoria B) offrono il giuoco
al tavolo della boule e il giuoco con apparecchi automatici con possibilità di
vincite in denaro piú limitata dal punto di vista tecnico (ad es. puntate
limitate o possibilità di vincite limitate). In compenso non devono rispondere
alle medesime elevate esigenze come le grandi case da giuoco.

Alla Confederazione deve essere attribuita la competenza per le concessioni, la
sorveglianza in materia tecnica e limposizione delle case da giuoco delle
categorie A e B nonché la competenza per lomologazione degli apparecchi
automatici per giuochi dazzardo. Ai Cantoni spetta il diritto della decisione
preliminare per lapertura di case da giuoco sul loro territorio, vale a dire
che possono vietare qualsiasi tipo di giuoco dazzardo o impedire la costruzione
di una casa da giuco in un determinato sito. Su incarico della Confederazione
essi possono inoltre assumere determinati compiti di sorveglianza di polizia
presso le case da giuoco. Infine essi sono competenti per il rilascio delle
autorizzazioni desercizio e il controllo degli apparecchi automatici per i
giuochi di destrezza di nuova definizione.

Le case da giuoco subiranno un trattamento fiscale differenziato. Per quanto
concerne le case da giuoco della categoria A il margine di manovra dell80%
previsto dalla Costituzione è interamente sfruttato, per cui saranno possibili
diverse riduzioni fiscali ad esempio durante la fase iniziale. I proventi
dellimposta andranno a finire nella cassa dellAVS. Anche nelle case da giuoco
della categoria B la Confederazione preleva in principio limposta; essa viene
ridotta però nella misura in cui i Cantoni percepiscono, fino a una certa
percentuale, una propria imposta sul prodotto lordo delle case da giuoco.

Laliquota fiscale dell80%, che può essere adeguata verso il basso, sembra
sopportabile poiché il tronc (linsieme di tutte le mancie nel giuoco) ora non
deve piú essere tassato permettendo cosí alle case da giuoco di coprire una
parte notevole dei loro costi. Inoltre esempi dallestero mostrano che anche con
aliquote fiscali superiori all80% le case da giuoco possono essere gestite in
modo redditizio.

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

27 settembre 1996

Per ulteriori informazioni: Reto Brand, Ufficio federale di polizia, tel. 031/
322 87 01