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Aumento parziale delle tasse d'esecuzione e fallimento

Comunicato per la stampa

Aumento parziale delle tasse desecuzione e fallimento

Il Consiglio federale licenzia lordinanza sulle tasse previste dalla LEF

Il Consiglio federale ha approvato lunedì la revisione totale dellordinanza
sulle tasse previste dalla legge federale sullesecuzione e sul fallimento
(LEF). La nuova ordinanza, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1997,
ristabilisce una regolamentazione uniforme riguardo allanticipazione delle
spese per la stesura del precetto esecutivo, eliminando in tal modo una
fastidiosa insicurezza giuridica. Questo adattamento interviene in vista della
revisione della LEF, che entrerà anchessa in vigore il 1°gennaio 1997.

Nella maggior parte dei Cantoni, le tasse risultanti dalla procedura esecutiva
affluiscono nelle casse dello Stato. Se tali entrate non sono sufficienti a
coprire lonere finanziario del potere pubblico per la procedura, limporto
mancante devessere compensato mediante prelievi fiscali. In proposito, i
Cantoni, nel corso della procedura di consultazione per la revisione
dellordinanza, hanno indicato chiaramente che le tasse nellambito della
procedura esecutiva non devono essere troppo basse, affinché non gravino sulla
mano pubblica e sui contribuenti. Il Consiglio federale ha tenuto conto di
questa richiesta laddove appariva necessario e giustificato e ha preso spunto
dalla revisione per aumentare, conformemente al principio dequivalenza (secondo
il quale la tassa deve corrispondere allonere), alcune aliquote che non
permettono di far fronte allonere.

Si pongono tuttavia dei limiti alla determinazione delle tasse per la procedura
esecutiva in base al principio dequivalenza. Occorre infatti evitare che costi
di procedura troppo elevati superino i proventi di unimposizione forzata, in
particolare per quanto riguarda lesecuzione di pignoramenti. Inoltre, il
debitore, al quale incombono le spese di esecuzione, non devessere
ulteriormente oppresso da spese procedurali elevate. Né si deve dissuadere,
mediante unanticipazione sproporzionata, il creditore che, in caso di
necessità, intendesse far valere la sua richiesta per via esecutiva. Per questo
motivo la nuova ordinanza sulle tasse può tenere conto solo limitatamente del
principio di equivalenza nellambito della procedura di pignoramento. Tra i due
interessi contrastanti, cui si deve prestare attenzione nella determinazione
delle tasse nella procedura esecutiva, il Consiglio federale ha trovato un
compromesso adeguato e moderno.

23 settembre 1996

DIPARTIMENTO FEDERALE
DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Ulteriori informazioni: Paul Keller, UFG, 031 / 322 41 47