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I premi delle casse malati per i richiedenti l'asilo e per le persone

Comunicato per la stampa

I premi delle casse malati per i richie-denti lasilo e per le persone ammesse
provvisoriamente rimangono di competenza della Confederazione

NeIlambito del preventivo 1997 dellUfficio federale dei rifugiati (UFR), il
Consiglio federale e la com-missione delle finanze incaricata dellesame
prelimi-nare hanno deciso ladozione di diverse misure di risparmio. I punti
salienti sono costituiti da provvedimenti volti a contenere le spese per la
salu-te e risparmi dovuti alla rinuncia alla compensazione del rincaro.
Ulteriori abbassamenti di costi derivano dalla riduzione unica, pari a 100
franchi, degli im-porti forfettari rispettivamente per le spese ammini-strative
e per quelle destinate alla manutenzione e allammodernamento degli impianti per
la gestione. Questi provvedimenti, che sono stati elaborati in collaborazione
con i Cantoni, permettono di risparmi-are 16,8 milioni di franchi. A tale scopo
è necessa-rio modificare lordinanza 2 sullasilo, che entrerà in vigore il 1°
gennaio 1997. I risparmi potranno tuttavia essere realizzati soltanto se le
Camere fe-derali approveranno le proposte delle rispettive com-missioni delle
finanze.

Inoltre si intende rafforzare il senso di responsabi-lità dei richiedenti
lasilo e delle persone ammesse provvisoriamente in relazione ai costi,
estendendo lobbligo di rimborso alle spese effettive per i trattamenti dentari
e per i premi scaduti. Il princi-pio, attualmente già applicato, secondo cui
nellambito dellassistenza la Confederazione si sob-barca soltanto le spese per
i trattamenti dentari a scopi analgesici e per la conservazione dei denti,
rimane in vigore ma viene ora sancito nellordinanza. Nel contempo è previsto di
porre un freno agli abusi rendendo più rigorosa la procedura relativa alla
garanzia dassunzione dei costi e istituendo una rete di dentisti di fiducia.

Inoltre, modificando lordinanza, il Consiglio fede-rale ha messo in chiaro che
le spese derivanti da ospedalizzazioni extracantonali non possono essere
accollate alla Confederazione, poiché non si tratta di spese dassistenza bensì
di spese causate dalla pianificazione ospedaliera, che vanno quindi
intera-mente a carico  del rispettivo Cantone di residenza. Infine, ha escluso
lassunzione dei costi qualora si trattasse di fornitori di prestazioni (p. es.
medici naturalisti) e medicamenti non ammessi e ha stabilito che la
Confederazione si sobbarca le spese necessarie per trattamenti medici
unicamente se la persona a ca-rico dellassistenza pubblica scivola tra le
maglie della rete delle assicurazioni sociali.

25 novembre 1996

DIPARTIMENTO FEDERALE
DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Ulteriori informazioni: Martina Scheidegger,
tel. 031 / 325 43 72 oppure Sylvia Koller, tel. 031 / 323 43 73