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Documentazione per la stampa

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Nuove competenze della Confederazione in materia dindagini - come, quando,
perché?

Attuale situazione legale

In virtù dellarticolo 64bis della Costituzione federale, spetta ai Cantoni
perseguire, vale a dire indagare sulla maggior parte dei reati e giudicarli.
Quanto detto vale anche per la partecipazione a unorganizzazione criminale, il
riciclaggio di denaro e i reati, di ogni tipo, in materia di criminalità
economica. Laiuto della Confederazione ai Cantoni si concreta grazie
allattività dellUfficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata
che fornisce le informazioni e assicura il coordinamento necessario. La
Confederazione non svolge a sua volta indagini, sempreché non si tratti di casi
relativi al traffico illecito di stupefacenti e coinvolgano più Cantoni o Stati
esteri. In questa situazione, la Confederazione può svolgere indagini (art. 259
della legge sulla procedura penale federale; PP).

Carenze nellambito del perseguimento penale

Le moderne forme di criminalità, segnatamente crimine organizzato, riciclaggio
di denaro e criminalità economica, si contraddistinguono, oltre che per lalta
complessità, anche per lattività spiccatamente transfrontaliera, e in certe
occasione, addirittura mondiale. A tale crimine senza frontiere sono
contrapposti - come titolari del perseguimento penale - Cantoni,
territorialmente ristretti e con ordinamenti procedurali molto diversi; fatto,
questo, che può ostacolare in modo grave un perseguimento penale efficace.
Qualora fossero implicati più Cantoni, potrebbero sorgere disaccordi circa la
competenza locale, con conseguente perdita di tempo. Soprattutto Cantoni con
una superficie esigua e privi di servizi specializzati di polizia e di
giustizia, affrontando reati di ampia portata, giungerebbero ben presto ai
limiti delle loro possibilità. Stante questa situazione, la conduzione
accentrata delle indagini - come pianificata -, può contribuire in maniera
essenziale a far sì che la prima fase sia attuata nel modo più efficiente
possibile; tale fase ricopre spesso importanza decisiva per lo svolgimento
successivo della procedura delle indagini di polizia.

Quando deve intervenire la Confederazione?

La nuova competenza federale in materia dindagini si limita a determinati
gruppi di reati che comprendono, primamente, la partecipazione a
unorganizzazione criminale; tutti i reati commessi nellambito del crimine
organizzato; il riciclaggio di denaro - questultimo strettamente connesso con
la criminalità organizzata -, nonché la criminalità economica che, secondo
lavamprogetto del Consiglio federale, unisce i reati contro il patrimonio,
menzionati nel Codice penale (furto, rapina, truffa, appropriazione indebita,
ecc.) nonché la falsità in atti e la corruzione attiva. La sola presenza di
tali fattispecie penali non è però sufficiente a motivare lintervento della
Confederazione. Gli atti penali anzidetti devono, totalmente o in parte, essere
stati commessi allestero o in più Cantoni; inoltre portata e complessità devono
rendere necessaria una conduzione accentrata delle indagini. La Confederazione
non condurrà quindi le indagini nei confronti di ogni caso ipotizzabili,
relativo alle moderne forme di criminalità menzionate, ma, nel senso della
sussidiarietà, soltanto nei casi prettamente transfrontalieri, complessi e di
ampia portata.

Quale sarà la funzione della Confederazione?

Lavamprogetto conferisce alla Confederazione - concretamente al Ministero
pubblico della Confederazione - la facoltà di condurre una procedura delle
indagini nei casi suindicati. La procedura delle indagini di polizia è la prima
fase di unistruzione penale e persegue lobiettivo di identificare gli autori
nonché di accertare gli estremi essenziali della fattispecie. Con la
conclusione della procedura delle indagini di polizia termina la competenza
procedurale del Ministero pubblico della Confederazione; questultimo deferisce
la procedura a un Cantone, competente per il trattamento successivo della
procedura penale, segnatamente istruzione preparatoria e giudizio. Poiché, come
rilevato, non tutti i Cantoni dispongono degli strumenti atti per condurre
questi casi complessi, il Ministero pubblico della Confederazione può deferire
il caso a un Cantone che reputi maggiormente idoneo per ladempimento di tale
compito e che sarà scelto fra quelli competenti territorialmente.

La Confederazione può ...

La nuova competenza della Confederazione in materia dindagini è facoltativa.
Spetta al Ministero pubblico della Confederazione, secondo suo apprezzamento,
far uso della competenza in materia dindagini nei casi in cui tale facoltà gli
competa di per sé. Tale apprezzamento non può però essere esercitato
arbitrariamente. Detto in termini concreti, il Ministero pubblico della
Confederazione deve, di regola, condurre le indagini quando siano dati i
presupposti legali. La formulazione potestativa consente però a questultimo di
rinunciare a indagini proprie; ad esempio, quando un Cantone abbia già svolto
indagini molto esaurienti.

Costituzionalità delle nuove competenze in materia dindagini

In virtù dellarticolo 64bis Costituzione federale (Cost.), la procedura penale
spetta fondamentalmente ai Cantoni. Loperato della Confederazione in tale
ambito necessita quindi di una base costituzionale. Il DFGP ha richiesto a
questo proposito una perizia al prof. Dietrich Schindler. Risulta che larticolo
114 Cost. consente alla Confederazione di estendere le sue competenze
giudiziali, sempreché la facoltà - garantita dallarticolo 64bis Cost. -, in
materia di giurisprudenza a favore dei Cantoni non venga privata del contenuto.
Tale non è il caso, stante che le indagini sono deferite alla Confederazione,
soltanto quando il singolo Cantone giunga ai limiti delle sue possibilità in
ragione della particolare portata e complessità del caso.

15 maggio 1996

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
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