Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

Più competenze federali nella lotta contro la criminalità organizzata

Comunicato per la stampa

Più competenze federali nella lotta contro la criminalità organizzata

Il procuratore generale della Confederazione dovrà poter condurre le indagini
nei casi di criminalità organizzata, riciclaggio di denaro e criminalità
economico. A questo proposito il Consiglio federale ha inviato, oggi, in
consultazione provvedimenti intesi a migliorare il perseguimento penale. La
procedura di consultazione si concluderà alla fine di agosto 1996.

Secondo il diritto vigente tale compito spetta ai Cantoni. Segnatamente il
carattere transfrontaliero di queste forme moderne della criminalità, rende
invero ardua una conduzione efficiente della procedura. Una direzione
accentrata delle indagini può ovviare a tale circostanza.

Conclusa la procedura delle indagini, la Confederazione deferisce il caso
nuovamente al Cantone, a cui spetta il trattamento susseguente. Il Ministero
pubblico della Confederazione può delegare il caso al Cantone che ritiene
particolarmente atto a svolgere la procedura, ad esempio a ragione delle
autorità specializzate di polizia e di giustizia di cui dispone. Il procuratore
generale della Confederazione non può condurre le indagini in tutti i casi
riguardanti la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro o la
criminalità economica, bensì soltanto in quelli che superano i confini
cantonali e nazionali e che, inoltre, pongono esigenze speciali al
perseguimento penale, sia nellottica quantitativa sia in quella qualitativa.

Nellambito del medesimo progetto, il Consiglio federale propone inoltre di
migliorare i diritti dellimputato e del suo difensore in sede di procedura
delle indagini sul piano federale. Tale fase procedurale acquisterà infatti
dimportanza pratica con listituzione delle nuove competenze federali. Secondo
il vigente disciplinamento legale, siffatti diritti della difesa sono, nello
stadio anzidetto, ancora molto limitati. Sintende quindi potenziarli fino al
livello tipico per questo settore. Concretamente si tratta delle seguenti
novazioni: diritto di designare un difensore già nella procedura delle
indagini; nuova regolamentazione della procedura relativa allesame dellarresto;
diritto dellimputato di chiedere ulteriori indagini; diritto del difensore di
partecipare allinterrogatorio dellimputato.
Contemporaneamente sono stati proposti miglioramenti di diverso tipo nellambito
della procedura penale federale (PP). Essi sono ispirati, in parte, da
considerazioni circa la dissociazione, che sintendeva attuare, del Ministero
pubblico della Confederazione. Si tratta in particolare di deferire alla Camera
daccusa del Tribunale federale la vigilanza sul Ministero pubblico della
Confederazione, esercitata attualmente dal Consiglio federale. La vigilanza si
limiterà a questioni materiali, mora compresa, mentre al Consiglio federale,
risp. al DFGP, resterà la vigilanza amministrativa.

Il progetto fornisce, infine, le basi legali per la delega di cause penali
amministrative, nonché per lintroduzione di un casellario giudiziale centrale
informatizzato; questultimo sostituirà il casellario giudiziale federale e
quelli cantonali, tenuti finora manualmente.

15 maggio 1996

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Ulteriori informazioni:
dott. Peter Müller, Vicedirettore UFG, tel. 031/322 41 33