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Multe disciplinari più elevate a decorrere dal 1°settembre 1996

Comunicato per la stampa

Multe disciplinari più elevate a decorrere dal 1°settembre 1996
Il Consiglio federale mette in vigore legge e ordinanza

Chi contravviene alle disposizioni della circolazione stradale deve attendersi
multe disciplinari più elevate a decorrere dal 1°settembre 1996. Per tale data,
infatti, il Consiglio federale pone in vigore la Legge federale concernente le
multe disciplinari inflitte agli utenti della strada e la corrispettiva
ordinanza. Entrambi gli atti legislativi ripristinano leffetto preventivo delle
multe disciplinari mitigato dalla svalutazione monetaria, migliorando nel
contempo la sicurezza della circolazione.

Il 6 ottobre 1995 il Parlamento ha licenziato la legge, riveduta, concernente
le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada (LMD); il 15 gennaio
1996 è scaduto inutilizzato il termine valido per presentare il referendum. In
base a tale revisione di legge, che aumenta segnatamente da 100 a 300 franchi
lammontare massimo previsto per le multe disciplinari, il Consiglio federale ha
licenziato la nuova ordinanza sulle multe disciplinari (OMD) corredata di un
elenco particolareggiato delle multe. Il rialzo non è avvenuto triplicando
schematicamente le multe, bensì distinguendo secondo gravità delle
contravvenzioni. Il Consiglio federale si è astenuto dallapplicare il limite di
300 franchi al fine di poter poi riadeguare, senza revisione di legge, le multe
anzidette ai costi della vita. Il nuovo elenco delle stesse offre alle autorità
di polizia uno strumento di facile uso che permette di migliorare efficacemente
la disciplina del traffico e quindi anche la sicurezza della circolazione.

Multa di 250 franchi per chi non osserva il segnale luminoso rosso

Nellelenco delle multe non sono menzionate, in linea di principio, quelle
contravvenzioni alle norme di circolazione che spesso causano infortuni o
espongono a pericolo gli utenti della strada. Contro tali contravvenzioni è
inflitta, come finora, una multa secondo procedura penale ordinaria. Si fa
tuttora uneccezione soltanto per reati di massa quali linosservanza dei segnali
luminosi o, riguardo i ciclisti, la circolazione a luci spente. La procedura,
semplificata e unitaria, della multa disciplinare permette alla polizia di
punire più frequentemente e più speditamente siffatti reati, il che è
nellinteresse della sicurezza della circolazione. Laumento da 80 a 250 franchi
delle multe inflitte per inosservanza dei segnali luminosi consolida in modo
determinante leffetto preventivo. Chi tuttavia non osservasse il segnale
luminoso rosso, accettando di esporre a pericoli o di ledere terzi, sarà
denunciato come finora. Il contravventore deve aspettarsi una punizione più
elevata nonché un provvedimento amministrativo; di regola la revoca della
licenza di condurre.

Multe diversificate per il superamento della velocità massima

Con procedura della multa disciplinare, sono puniti, come in passato, soltanto
i superamenti della velocità massima che non comportino pericolo alcuno per
terzi e non causino provvedimenti amministrativi. In avvenire le multe saranno
però di un ammontare diversificato secondo che linosservanza della velocità
massima consentita sia avvenuta nelle località, fuori delle località o su
autostrade. Inoltre la procedura della multa disciplinare non prevede più la
punizione soltanto per superamenti della velocità massima fino a 15 km/h, bensì
anche per superamenti fuori delle località fino a 20 km/h (240 franchi) e su
autostrade - in ragione della separazione della circolazione (senza pedoni e
ciclisti) - fino a 25 km/h (260 franchi). A causa della critica sollevata in
ambito di consultazione, i superamenti della velocità massima di oltre 16-20
km/h nelle località non sono stati ripresi nella procedura della multa
disciplinare; la multa è inflitta, come finora, in sede di procedura penale
ordinaria.

Estesa la procedura della multa disciplinare

La procedura della multa disciplinare è ora ampliata a reati di carattere
duraturo, accertati senza possibilità di equivoco, ma che possono motivare
anche altri provvedimenti (ad es. esecuzione della manutenzione del gas di
scarico). Inoltre lelenco delle multe non si limita soltanto ai reati di massa,
ma anche enumera contravvenzioni che avvengono con meno frequenza, comparabili
tuttavia per tipo e gravità a reati di massa (ad es. circolare su un tracciato
del tram). Tale estensione è, nellinteresse dei contravventori, poiché la
procedura della multa disciplinare non prevede la riscossione di spese e,
inoltre, sgrava le autorità di polizia e giudiziarie da altri casi di lieve
entità.

In considerazione delle esigenze dellautorità di polizia, lelenco anzidetto si
configura molto particolareggiato. Ogni numero contempla soltanto una
contravvenzione, poiché i concorsi di più fattispecie sono risultati
inappropriati: infatti quando si tratta poi di stendere un rapporto (ad es. nel
caso di pagamento non effettuato entro i termini fissati), dal modulo della
multa disciplinare non risulta quale sia la contravvenzione effettivamente
commessa. Salvo alcune eccezioni, nel caso di concorso di contravvenzioni, gli
importi delle multe si sommano. Al fine di concedere ai Cantoni tempo
sufficiente per i lavori preliminari (formazione degli organi di controllo e
adeguamento dellEED), il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore
lordinanza sulle multe disciplinari a decorrere dal 1° settembre 1996.

4 marzo 1996

DIPARTIMENTO FEDERALE DI
GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa