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Base giuridica per la procreazione medicalmente assistita

Comunicato per la stampa

Base giuridica per la procreazione medicalmente assistita

Controprogetto indiretto alliniziativa per una procreazione rispettosa della
dignità umana

Il Consiglio federale ha licenziato mercoledí il messaggio relativo alla legge
sulla medicina della procreazione. Essa disciplina la procreazione medicalmente
assistita, in particolare fuori del grembo della donna, ponendo cosí al centro
il benessere del nascituro. La legge rappresenta un controprogetto indiretto
alliniziativa popolare per una procreazione rispettosa della dignità umana.

Il 17 maggio 1992 i Cantoni e il 73,8 percento dei votanti hanno accettato
larticolo 24novies della Costituzione federale (Cost.) sulla tutela dellessere
umano e del suo ambiente contro gli abusi della tecnologia riproduttiva e
lingegneria genetica. Questo disposto costituzionale non vieta la procreazione
medicalmente assistita, ma contiene una serie di limitazioni. In particolare
sono esplicitamente vietate la maternità sostitutiva e la donazione di
embrioni. Nel caso di fecondazione di oociti umani fuori del grembo della donna
si devono sviluppare tanti embrioni quanti si possono immediatamente
trapiantare. Interventi nel patrimonio ereditario di cellule germinali umane e
di embrioni sono vietati. In caso dimpiego di tecniche con spermatozoi donati
(tecniche eterologhe) è garantito al figlio laccesso ai dati sulla propria
origine genetica. Inoltre il legislatore è tenuto a prevedere, nella legge di
esecuzione, la necessaria tutela contro gli abusi.

Perché il Consiglio federale respinge liniziativa
Già al momento della votazione sullarticolo 24novies Cost., gli avversari hanno
annunciato uniniziativa popolare per una procreazione rispettosa della dignità
umana, con lo scopo di vietare la fecondazione fuori del grembo della donna
(fecondazione in vitro) nonché limpiego di cellule germinali di terzi per una
fecondazione artificiale (procedimenti eterologhi). Secondo il Consiglio
federale, simili divieti generali - di metodi di procreazione praticati da anni
- sono eccessivi rispetto al diritto fondamentale della libertà personale. Egli
è del parere che gli abusi si possano combattere efficacemente con unopportuna
legge desecuzione dellattuale articolo 24novies Cost. In caso di accettazione
delliniziativa popolare la Svizzera sarebbe del resto lunico Paese europeo a
vietare la fecondazione in vitro e le tecniche eterologhe, circostanza che
spingerebbe gli interessati a far ricorso a specialisti allestero. Per tali
ragioni il Consiglio federale respinge liniziativa.

Obiettivo supremo: il benessere del nascituro
Il Consiglio federale ha presentato al Parlamento il disegno di legge relativo
alla medicina della procreazione, nel senso di legge desecuzione dellarticolo
costituzionale sopracitato e nel contempo di controprogetto indiretto
alliniziativa popolare. La legge dichiara il benessere del nascituro supremo
obiettivo ed esige una informazione globale delle coppie che chiedono un
trattamento. I dati personali dei donatori di sperma dovranno essere custoditi
presso lUfficio federale dello stato civile ed essere accessibili al figlio.
Per contro, lazione di paternità contro il donatore di sperma è esclusa. Il
disegno proibisce, oltre alla maternità sostitutiva e alla donazione di
embrioni, anche la donazione di oociti. In considerazione dei rischi di abuso,
esso propone lobbligo di autorizzazione per laiuto medico alla procreazione
nonché per la conservazione di cellule germinali e di oociti fecondati. Le
persone che hanno lautorizzazione sono tenute a stendere un rapporto. Inoltre i
Cantoni devono esercitare una costante sorveglianza. La fecondazione fuori del
grembo della donna è complessivamente considerata un ausilio per provocare una
gravidanza. Tre embrioni al massimo possono essere sviluppati per ogni ciclo di
trattamento, per impedire gravidanze plurime e la formazione di embrioni in
soprannumero. Il disegno di legge vieta la conservazione di embrioni nonché la
diagnosi preimpiantatoria. È parimenti punita la produzione abusiva di embrioni
nonché il loro sviluppo fuori del grembo della donna oltre il momento in cui la
nidazione è ancora possibile. Sono inoltre punite la terapia genetica delle
cellule germinali, vale a dire lintervento, a scopo di modificazione, nel
patrimonio genetico di cellule germinali ed embrioni, la clonazione e la
formazione di chimere e ibridi (cfr. glossario allegato). In tal modo sarà
possibile garantire, per lembrione, un elevatissimo livello di tutela, anche
sul piano del diritto comparato.

In considerazione dei rapidi sviluppi della medicina della procreazione e
dellingegneria genetica, il legislatore deve limitarsi allessenziale. È perciò
proposta listituzione di una Commissione nazionale di etica che segua
costantemente lattuazione del disposto costituzionale ed elabori direttive
completive della legge. Unordinanza federale dovrà conferire a questa
commissione anche altri compiti relativi alla sfera della medicina umana.

26 giugno 1996		DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
					    Servizio informazione e stampa

Ulteriori informazioni: Ufficio federale di giustizia, Divisione principale del
diritto privato, Ruth Reusser (tel. 031/ 322 41 49) e Hermann Schmid (tel. 322
40 87).