Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

Banca dei dati sulla droga Dosis: gestione definitiva

Comunicato per la stampa

Banca dei dati sulla droga Dosis: gestione definitiva
Il Consiglio federale mette ordinanza Dosis in vigore con il 1° agosto 1996

La banca dei dati sulla droga Dosis ha fornito buone prove nella lotta contro
il traffico illecito di stupefacenti, come risulta dalla gestione provvisoria
che ne ha fatto lUfficio federale di polizia (UFP), con otto Cantoni. Il
Consiglio federale ha quindi deciso di porre definitivamente in funzione la
banca dei dati sulla droga e di collegarvi successivamente altri Cantoni. A
questo scopo ha licenziato lordinanza Dosis ponendola in vigore al 1° agosto
1996.

La banca dei dati sulla droga facilita i compiti di coordinamento dellUfficio
centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti dellUFP,
nonché le indagini di diritto penale in materia di traffico di stupefacenti.
Grazie allaccesso diretto, Dosis permette inoltre di attuare una migliore
collaborazione con le autorità cantonali di polizia e con lestero, nellambito
dellassistenza giudiziaria. I dati sono registrati sia dallUfficio centrale sia
anche dai servizi cantonali degli stupefacenti. I dati memorizzati concernono
unicamente il traffico di stupefacenti; i dati che concernono soltanto i
consumatori di droghe non possono essere registrati. Il sistema di elaborazione
dei dati Dosis consta di diversi sottosistemi. Sono, in tale ambito, già
funzionali i sottosistemi persone e precedenti e Journal (registrazione di
informazioni relative ai casi).

Servizio di controllo controlla tutti i dati

LUfficio centrale può trasmettere i dati memorizzati nel Dosis a diversi
servizi della Confederazione e dei Cantoni, elencati esaustivamente
nellordinanza. LUfficio centrale cancella i dati concernenti le persone allo
scadere del termine di conservazione, per i dati incerti dopo due anni, per i
dati accertati dopo dieci anni. Un servizio di controllo , indipendente
dallUfficio centrale, esamina tutti i dati trattati nel Dosis. Il controllo
concerne segnatamente la fonte dei dati e la relativa attendibilità (dati
incerti/accertati).

Il diritto di consultazione e informazione è già disciplinato dalla base legale
formale, nella legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria
della Confederazione, del 7 ottobre 1994. Allo scopo di impedire investigazioni
sulla banca dei dati, ottenute passando per richieste abusive, è introdotta la
seguente regolamentazione: su istanza di una persona, lIncaricato federale
della protezione dei dati esamina se siano trattati legalmente dati sulla
stessa. Allistante è in seguito comunicata una risposta, sempre dello stesso
tenore che cioè, sulla sua persona non sono trattati dati illegalmente, o che
in caso di eventuali errori nel trattamento dei dati, ha raccomandato
allUfficio centrale di accantonarli.

Strumento che risponda alle necessità della pratica

Dosis - dopo una gestione di prova interna durante un certo tempo - era poi
passata a una fase di prova esterna con i Cantoni Ticino, Vaud, Ginevra, Berna,
Lucerna, San Gallo, Argovia e Turgovia. Finora sono stati rilevati
complessivamente 250000 dati . Il sistema di trattamento dei dati si è rivelato
sistema utile per una lotta coordinata ed efficace del traffico illegale di
stupefacenti, come risulta da un sondaggio dellUFP nei Cantoni collegati. Altri
Cantoni hanno già fatto richiesta di essere allacciati. Per disciplinare la
gestione in prova esterna, il Consiglio federale aveva emanato, il 23 marzo
1994, lordinanza sul sistema provvisorio di elaborazione dei dati nellambito
della lotta contro il traffico illegale di droga (ordinanza Dosis).

26 giugno 1996
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa
Altre informazioni: Jean-Michel Voirol, Servizi degli Uffici centrali, 031 324
54 50.