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La legge sulla parità dei sessi entra in vigore il 1° luglio

Comunicato per la stampa

La legge sulla parità dei sessi entra in vigore il 1° luglio

Il 1° luglio 1996 entra in vigore la legge federale sulla parità dei sessi
(LPar). Simpone così la parità giuridica dei sessi, che esige larticolo 4
capoverso 2 della Costituzione federale, in tutta la vita economica. La nuova
legge vale per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori - sia per quelli che
sottostanno al Codice delle obbligazioni sia anche per il personale delle
amministrazioni pubbliche di Confederazione, Cantoni e Comuni.

Innovazione più importante: divieto di discriminazione

Una delle innovazioni più importanti della legge è costituita dal divieto
esplicito di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta, a causa del sesso,
sul posto di lavoro. Il divieto si rivolge ai datori di lavoro e protegge
lavoratrici e lavoratori. Si applica in particolare allassunzione,
allattribuzione dei compiti, allassetto delle condizioni di lavoro, alla
retribuzione, alla formazione e al perfezionamento professionali, alla
promozione e al licenziamento: a questo proposito la LPar vieta lapplicazione
di criteri o misure che possono essere adempiuti soltanto dai rappresentanti di
un sesso (discriminazione diretta) oppure che discriminano in modo determinante
un sesso nei confronti dellaltro (discriminazione indiretta). Nonostante tale
divieto di discriminazione, lappartenenza a un sesso può eccezionalmente essere
presa in considerazione ove lo esigano particolari circostanze del lavoro,
quindi ad esempio per le indossatrici, le attrici o gli attori, le
collaboratrici di una casa per le donne, o i preti.

Quando rivolgersi al giudice?

Le lavoratrici e i lavoratori che si ritengono discriminati possono rivolgersi
al giudice per far proibire una discriminazione o richiedere un risarcimento.
La legge sulla parità dei sessi rendo loro più facile intentare azione a causa
di discriminazione: in effetti la discriminazione deve soltanto essere resa
attendibile. Spetta poi al datore di lavoro giustificare la disparità di
trattamento con motivi non specifici al sesso, se del caso inerenti alle
necessità dellazienda. La legge sulla parità dei sessi rafforza anche la
protezione contro il licenziamento come misura di ritorsione; il giudice può in
effetti ordinare la ripresa del rapporto di lavoro ove la disdetta sia avvenuta
come conseguenza di una procedura giudiziaria o di un ricorso.

La legge sulla parità dei sessi offre inoltre alle organizzazioni che
promuovono la parità dei sessi tra donna e uomo o rappresentano gli interessi
dei lavoratori, di operare, in caso di discriminazione, nellinteresse generale.
Tale è il caso, ove lesito di una procedura avrà presumibilmente effetti su un
numero rilevante di rapporti di lavoro.

Protezione contro le molestie sessuali

La legge sulla parità dei sessi migliora inoltre la protezione contro le
molestie sessuali sul posto di lavoro. I datori di lavoro devono adottare
provvedimenti adeguati per tutelare lavoratrici e lavoratori contro le molestie
sessuali. Chi non provvede a quanto imposto, può essere condannato al pagamento
di un risarcimento alla vittima.

La Confederazione, infine, può erogare aiuti finanziari per promuovere
programmi che favoriscano lattuazione della parità tra uomo e donna nella vita
professionale.
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

24 giugno 1996