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Il Consiglio federale modifica l'ordinanza concernente la Commissione

Comunicato per la stampa

Il Consiglio federale modifica lordinanza concernente la Commissione svizzera
di ricorso in materia dasilo (CRA)

Il Consiglio federale ha modificato lunedì lordinanza concernente la
Commissione svizzera di ricorso in materia dasilo (CRA), con questo creando le
premesse di una ristrutturazione che, a partire dal 1997, terrà conto della
riduzione del numero dei casi che dovranno essere trattati dalla CRA.

Dal 1° aprile 1992, la CRA si pronuncia, in ultima istanza, in qualità di
tribunale amministrativo speciale indipendente in materia dasilo, in merito ai
ricorsi contro le decisioni dellUfficio federale dei rifugiati. La forma
organizzativa scelta allora per la CRA ha fornito essenzialmente buone prove.
In ragione della diminuzione dellordine del 50%, avvenuta gli ultimi anni, del
numero dei ricorsi e delle richieste di revisione e in seguito alle esperienze
raccolte finora, si sono rese necessarie misure di ristrutturazione e
determinate modificazioni dordine organizzativo. La modificazione dellordinanza
concernente la CRA, in data 1° gennaio 1997, renderà possibili tali
modificazioni.

Un riordino parziale dellattribuzione delle competenze fra gli organi
decisionali della CRA permetterà di attuare una migliore delimitazione tra le
attività giudiziarie e quelle amministrative. La commissione plenaria deciderà
in ultima istanza in merito a questioni dimportanza fondamentale e a
modificazioni della prassi. Ne risulterà rafforzata una giurisprudenza
unificata. Nelle questioni amministrative, le competenze saranno attribuite in
parte al presidente della Commissione, in parte alla conferenza dei presidenti
delle camere, fattore che sfocerà in una chiara ripartizione delle competenze.
Risulterà quindi inutile anche lattuale comitato amministrativo.

Si rinuncerà inoltre a fissare nel testo dellordinanza il numero dei membri
della commissione e delle camere. In occasione della nomina dei nuovi giudici,
alla quale procederà il Consiglio federale allinizio del 1997, sarà per la
prima volta possibile procedere a un adeguamento flessibile ai bisogni del
momento, senza che si debba per questo modificare nuovamente lordinanza.

Poche sono invece le modificazioni apportate alla procedura. La proposta del
giudice istruttore che la decisione abbia ad essere pronunciata da un giudice
unico decade già ove il presidente della camera neghi lapprovazione al progetto
di decisione del giudice unico. Si rinuncia daltro canto a un terzo giudice,
come era invece previsto finora.

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

17 giugno 1996

Altre informazioni fornisce: dott. iur. René Flubacher, Presidente della
Commissione svizzera di ricorso in materia dasilo (CRA) Tel. 031 323 72 67