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Ripartizione più flessibile tra i Cantoni dei contingenti di abitazion

Comunicato per la stampa

Ripartizione più flessibile tra i Cantoni dei contingenti di abitazioni di
vacanza

Modificazione dellordinanza relativa alla Lex Friedrich

Aveva avuto grande eco positiva, in procedura di consultazione, la proposta di
suddividere in modo più flessibile tra i Cantoni i contingenti per lacquisto di
abitazioni di vacanza e di unità dabitazione in apparthotel da parte di persone
allestero. Il Consiglio federale ha deciso lunedì di modificare lordinanza
relativa alla Lex Friedrich. Tale modificazione entra in vigore il 1° agosto
1996. Sarà quindi possibile, già in autunno di questanno, ridistribuire i
contingenti del 1995 che non erano stati esauriti.

La chiave di ripartizione finora rigida è flessibilizzata nel senso di una
soluzione di pool: i contingenti non esauriti di un Cantone possono essere
ripartiti, poco prima della scadenza, a cura della Confederazione e secondo
criteri adeguati, tra i Cantoni che hanno già esaurito il loro contingente. Il
contingente suppletivo è limitato alla metà del contingente annuale di un
Cantone. Il numero massimo previsto per linsieme del Paese che ammonta a 1420
unità non risulta però aumentato, bensì sarà conservato anche per gli anni 1997
e 1998.

Il contingente globale svizzero di 1420 unità ogni anno, valido del 1991, non è
mai stato esaurito nel corso degli ultimi anni. Lo sfruttamento dei contingenti
nei Cantoni è però molto diversificato: mentre in alcuni Cantoni i contingenti
costantemente scadono senza essere sfruttati, altri Cantoni, quali il Vallese -
che dal 1.1.1988 fino al 1.1.1991, mancando la legge cantonale dintroduzione,
non ha potuto rilasciare contingenti - e il Ticino, da anni accusano una
carenza.

Fino alla votazione sulla revisione della Lex Friedrich, avvenuta il 25 giugno
1995, il Consiglio federale, riferendosi a possibili modificazioni delle basi
legali, aveva respinto il principio di nuova ripartizione delle unità del
contingente globale. Dopo il risultato negativo della votazione popolare e in
risposta a diversi interventi parlamentari, il Consiglio federale aveva invece
prospettato la revisione dellordinanza, ora decisa.

Il Consiglio federale ha attuato dal 21 febbraio al 30 aprile 1996 di questanno
una procedura di consultazione, tra Cantoni e partiti politici, sulla proposta
elaborata da un gruppo misto di lavoro, comprendente rappresentanti dei Cantoni
toccati dalla problematica. 25 Cantoni hanno accolto positivamente la revisione
dellordinanza. Sette partiti hanno partecipato alla procedura di consultazione:
PPD, PRD, UDC, PLS, PDL e Adl approvano la nuova soluzione, il PSS la respinge,
fintanto che non saranno adottate misure di fiancheggiamento, segnatamente nel
settore della pianificazione del territorio.

10 giugno 1996

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Altre informazioni:	Christoph Bandli, Caposezione nellUfficio federale di
giustizia, 031/3224121