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Ripartizione più flessibile tra i Cantoni dei contingenti di abitazion

Comunicato per la stampa

Ripartizione più flessibile tra i Cantoni dei contingenti di abitazioni di
vacanza

Consultazione sulla modificazione dellordinanza Lex Friedrich

I contingenti cantonali per lacquisto di abitazioni di vacanza e di unità
dabitazione in apparthotel da parte di persone allestero saranno ripartiti in
modo più flessibile. A tale scopo devessere modificata lordinanza relativa alla
Lex Friedrich. Mercoledì il Consiglio federale ha inviato in consultazione un
pertinente progetto ai Cantoni e ai partiti. La consultazione dura fino al 30
aprile 1996.

Il contingente globale per la Svizzera di 1420 unità/anno, che vale sin dal
1993, non è mai stato esaurito a pieno nel corso degli ultimi anni. Molto
diversificato è invece il ricorso che si fa nei Cantoni ai relativi
contingenti: mentre in alcuni Cantoni i contingenti regolarmente scadono
inutilizzati, altri Cantoni, quali Vallese e Ticino, accusano da anni carenza
di contingenti.

Il Consiglio federale propone quindi una modificazione della severa chiave di
ripartizione nel senso di una soluzione detta del Pool, giusta la quale i
contingenti di cui non sè fatto uso, possono, prima della scadenza, essere
dalla Confederazione attribuiti, secondo criteri rispondenti alla situazione,
ai Cantoni che abbiano già esaurito i contingenti loro attribuiti. Il
contingente suppletivo è però limitato alla metà del contingente annuo di un
Cantone. E risultato da un gruppo di lavoro misto che ha elaborato la proposta,
come i Cantoni che non esauriscono il loro contingente annuale sarebbero
disposti a cedere ad altri Cantoni i contingenti non sfruttati. Il numero
massimo di contingenti a livello nazionale, 1420 unità, sarà però conservato
anche per gli anni 1997 e 1998.

Fino alla votazione del 25 giugno 1995 sulla revisione della Lex Friedrich, il
Consiglio federale aveva respinto lidea di una ridistribuzione delle unità di
contingenti, con riferimento a possibili modificazioni delle basi legali. Dopo
lesito negativo della votazione popolare, il Consiglio federale aveva tuttavia,
in occasione della risposta a diversi interventi parlamentari, prospettato la
revisione dellordinanza inviata ora in consultazione.

21 febbraio 1996
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Ulteriori informazioni:
dott. Peter Müller, Vicedirettore, Ufficio federale di giustizia, tel. 322 41
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