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La procedura d'assistenza giudiziaria sarà più semplice e più breve

Comunicato per la stampa

La procedura dassistenza giudiziaria sarà più semplice e più breve
Il Consiglio federale decide lentrata in vigore della revisione dellAIMP
per il 1° febbraio 1997

Lanno prossimo la Svizzera accorderà alle autorità giudiziarie estere
unassistenza giudiziaria più semplice e più rapida per potere combattere la
criminalità internazionale in modo più efficace. Il Consiglio federale ha
fissato al 1° febbraio 1997 lentrata in vigore della legge riveduta
sullassistenza in materia penale e della nuova ordinanza desecuzione, con
riserva che il termine di referendum fissato in data 13 febbraio 1997 scada
inutilizzato. Il 4 ottobre 1996 il Parlamento aveva approvato la revisione
della legge federale sullassistenza internazionale in materia penale (AIMP) e
della legge federale relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti
dAmerica sullassistenza giudiziaria in materia penale.

La revisione dellAIMP semplifica ed accelera la procedura dassistenza
giudiziaria in quanto le possibilità di ricorso e il diritto di ricorrere
saranno limitati. La decisione di entrata in materia delle autorità desecuzione
competenti non è più contestabile. Di conseguenza la procedura dassistenza
giudiziaria può essere portata a termine senza interruzioni. Le uniche ad
essere ancora impugnabili sono le disposizioni finali sullammissibilità e la
portata dellassistenza giudiziaria e, in casi eccezionali peraltro rari e
motivati, le decisioni incidentali. Unicamente le persone interessate
direttamente e personalmente sono ancora legittimate a presentare ricorso.

La revisione dellAIMP:
Precisa inoltre la consegna di mezzi di prova nonché la consegna di oggetti e
beni sequestrati a scopo di confisca o di restituzione.
Rende possibile lo scambio di notizie tra autorità giudiziarie.
I giudici svizzeri possono trasmettere spontaneamente ad autorità di
perseguimento estere informazioni o mezzi di prova che hanno acquisito
nellambito di una propria inchiesta penale, sempre che tale trasmissione sia
atta ad avviare un procedimento penale o ad agevolare uninchiesta penale in
corso. I mezzi di prova riguardanti lambito segreto non possono essere
consegnati né al di fuori di una procedura dassistenza penale né prima che
questultima sia conclusa; le informazioni riguardanti lambito segreto possono
essere trasmesse qualora permettano allo Stato estero di presentare alla
Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria.
Estende le competenze dellUfficio federale di polizia (UFP).
LUFP può decidere lammissibilità dellassistenza giudiziaria e può affidare
lesecuzione ad unautorità cantonale oppure decidere dellesecuzione al posto dei
cantoni qualora la domanda dassistenza giudiziaria richieda indagini in diversi
Cantoni, qualora lautorità cantonale competente non sia in grado di pronunciare
una decisione entro un termine ragionevole oppure qualora si tratti di casi
complessi e particolarmente importanti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Jean-Dominique Schouwey, Ufficio federale di polizia, tel. 031 / 322 43 12.

9 dicembre 1996

DIPARTIMENTO FEDERALE
DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa