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Revisione parziale del regolamento per il registro fondiario

Comunicato per la stampa

Revisione parziale del regolamento per il registro fondiario

Il 1° gennaio 1997 entrerà in vigore una modifica del regolamento per il
registro fondiario, in concomitanza con lentrata in vigore della revisione
parziale del 16 dicembre 1994 della legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento (LEF).
Le disposizioni modificate del regolamento per il registro fondiario
disciplinano le modalità secondo cui le misure relative a fondi, ordinate dai
tribunali e dagli uffici delle esecuzioni e dei fallimenti, debbano essere rese
visibili nel registro fondiario. Inoltre, il regolamento riveduto contiene
nuove disposizioni sul rilascio di titoli di pegno. Questi ultimi potranno
essere emessi mediante un sistema automatizzato di elaborazione elettronica dei
dati.
Secondo le disposizioni del Codice civile, la tenuta di registri fondiari
compete ai Cantoni. La Confederazione esercita lalta vigilanza sul registro
fondiario.

2 dicembre 1996
DIPARTIMENTO FEDERALE
DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Ulteriori informazioni: Christina Schmid, Ufficio per il diritto del registro
fondiario e del diritto fondiario (UFG), tel. 031/322 41 17