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Decisioni fondamentali del Consiglio federale per la realizzazione dell'iniziativa delle Alpi

     COMUNICATO STAMPA

     Decisioni fondamentali del Consiglio federale per la realizzazione
     dell'iniziativa delle Alpi

     Il Consiglio federale ha discusso oggi varie questioni fondamentali in
     merito alla realizzazione dell'iniziativa delle Alpi, adottando le
     decisioni per la loro attuazione. Già il                  21 febbraio
     1996, il Consiglio federale aveva incaricato il DFTCE di elaborare un
     progetto per la consultazione sulla realizzazione dell'iniziativa. Esso
     dovrà essere presentato entro la fine del 1996.

     Situazione di partenza

     In seguito alla votazione popolare del 20 febbraio 1994 il Consiglio
     federale ha incaricato il DFTCE di occuparsi dell'applicazione del nuovo
     articolo della Costituzione. Inizialmente si trattava di ridurre le
     incertezze degli altri paesi sulla futura politica svizzera in materia di
     trasporto merci. Solo dopo che, il 9 settembre 1994, il Consiglio federale
     ha delineato una strategia di applicazione non discriminante e compatibile
     con l'Europa basata sull'impiego di strumenti di economia di mercato, è
     stato possibile sbloccare i negoziati con l'UE. A partire da quel momento è
     stata concretizzata e perfezionata la strategia per la realizzazione
     dell'iniziativa delle Alpi.

     Temi principali del dibattito

     Il dibattito odierno doveva servire principalmente alla valutazione di due
     questioni fondamentali legate all'applicazione dell'articolo 36 sexies
     della Costituzione: da un lato l'interpretazione del capoverso 2, in virtù
     del quale il traffico di transito delle merci da confine a confine
     attraverso la regione alpina deve essere trasferito su rotaia; dall'altro,
     l'auspicato inserimento dell'applicazione delle nuove disposizioni in un
     contesto europeo.

     Il Consiglio federale ha constatato fondamentalmente che realizzare
     l'iniziativa delle Alpi tenendo conto delle esigenze di politica interna ed
     estera è impresa molto complessa e difficile. Esso giunge alla conclusione
     che per motivi contingenti e politici l'applicazione   incontestabile dal
     punto di vista costituzionale dell'articolo 36 sexies non è possibile.
     Vanno esclusi i provvedimenti riguardanti esclusivamente il traffico di
     transito delle merci da un confine all'altro a causa delle discriminazioni
     che implicano. Il Consiglio federale giudica molto pesanti per la Svizzera
     le conseguenze di un'azione in tal senso, che andrebbero ben oltre il
     settore dei trasporti.

     Questa valutazione non modifica comunque la decisa volontà del Consiglio
     federale di applicare l'articolo per la tutela delle Alpi e di trasferire
     dalla strada alla rotaia il traffico transalpino. Pertanto, nonostante le
     difficoltà connesse all'applicazione migliore possibile nonché corretta in
     termini di diritto costituzionale, va portata avanti la strategia delineata
     il 9 settembre 1994, in base alla quale tutte le categorie di traffico
     transalpino (di transito, di import-export, interno) devono contribuire al
     trasferimento su rotaia. Le misure di economia di mercato devono riguardare
     tutte le categoria di traffico, per cui deve essere trasferito su rotaia il
     volume di traffico equivalente al traffico di transito ripartito tra tutte
     le categorie di traffico. Il Consiglio federale è convinto che mediante
     questa strategia di applicazione sia possibile raggiungere tanto gli
     obiettivi ecologici quanto il trasferimento nella misura adeguata
     dell'iniziativa.

     Concretamente, l'articolo 36 sexies della Costituzione dovrebbe essere
     applicato attraverso un programma in tre parti: mediante la realizzazione
     in tutta la Svizzera della verità dei costi nel trasporto merci con
     l'introduzione della tassa sul traffico pesante commisurata alle
     prestazioni (TTPCP) come elemento principale, con un'ulteriore imposta
     gravante sull'autotrasporto di merci nella delicata regione alpina (tassa
     sui transiti alpini) e con un programma di promozione del trasporto
     ferroviario delle merci attraverso le Alpi.

     L'altra decisione fondamentale riguarda l'inserimento di tale applicazione
     in un contesto europeo. Il Consiglio federale ritiene che un'applicazione
     solo da parte della Svizzera raggiungerebbe solo in parte gli obiettivi
     ecologici dell'iniziativa, in quanto aumenterebbe il traffico di
     aggiramento, anch'esso dannoso per l'ambiente. Pertanto, nell'ambito dei
     negoziati con l'UE il Consiglio mira a sviluppare per la regione alpina una
     politica di concerto. Tutti i provvedimenti dell'UE per la verità dei costi
     e per un'attenzione particolare al delicato ambiente alpino appoggiano
     validamente l'obiettivo del trasferimento del traffico su rotaia
     dell'iniziativa delle Alpi, tendendo verso un trasferimento su rotaia del
     traffico a lunga percorrenza e una riduzione delle tasse pagate alla
     Svizzera. In tutto ciò la Svizzera mantiene la propria autonomia per
     l'applicazione dell'articolo 36 sexies della Costituzione.

     Altre decisioni

     Il Consiglio federale ha inoltre preso decisioni fondamentali su numerose
     questioni importanti per l'elaborazione del progetto per la consultazione.
     In primo piano vi è la possibilità di compensare singole regioni o settori
     di attività della Svizzera per gravi danni economici causati dal traffico
     merci transalpino. Il Cantone Ticino risulterebbe particolarmente colpito
     in questo senso. Il Consiglio federale ritiene che una parte dei fondi
     provenienti dalle nuove tasse nella regione alpina (tassa sui transiti
     alpini) dovrebbe essere messa a diretta disposizione dei cantoni colpiti
     per alleviare l'impatto dei danni economici.

     Il Consiglio federale ha poi stabilito che il volume di traffico
     determinante per il trasferimento (equivalente al traffico di transito)
     deve essere fissato in base ai dati differenziati relativi ai trasporti per
     l'anno 1999. Secondo le stime odierne si tratterebbe di circa 600'000
     viaggi di veicoli pesanti. In questo modo si rispettano gli obiettivi
     ecologici dell'iniziativa, in quanto per la realizzazione si tiene conto
     dell'aumento del traffico fino al 1999. Qualora però prima
     dell'inaugurazione della NFTA la ferrovia rivelasse una capacità
     insufficiente, l'obiettivo del trasferimento verrebbe raggiunto solo
     all'entrata in funzione della NFTA.

     La necessità di assoggettare il trasporto interno e quello legato
     all'import-export alla tassa sui transiti alpini significa secondo il
     Consiglio federale che anche per questi tipi di trasporto si deve offrire
     una valida alternativa ferroviaria. Pertanto, ha incaricato il DFTCE di
     chiarire entro l'anno varie questioni al riguardo nel campo delle
     infrastrutture, dell'esercizio e della tecnica ferroviaria.

     4.96                                 Dipartimento federale dei trasporti,
                                          delle comunicazioni e delle energie
                                          Servizio stampa

     Informazioni: Dr. Max Friedli, Direttore, Ufficio federale dei trasporti,
     tel. 031 322 57 01