Decisioni fondamentali del Consiglio federale per la realizzazione dell'iniziativa delle Alpi
COMUNICATO STAMPA
Decisioni fondamentali del Consiglio federale per la realizzazione
dell'iniziativa delle Alpi
Il Consiglio federale ha discusso oggi varie questioni fondamentali in
merito alla realizzazione dell'iniziativa delle Alpi, adottando le
decisioni per la loro attuazione. Già il 21 febbraio
1996, il Consiglio federale aveva incaricato il DFTCE di elaborare un
progetto per la consultazione sulla realizzazione dell'iniziativa. Esso
dovrà essere presentato entro la fine del 1996.
Situazione di partenza
In seguito alla votazione popolare del 20 febbraio 1994 il Consiglio
federale ha incaricato il DFTCE di occuparsi dell'applicazione del nuovo
articolo della Costituzione. Inizialmente si trattava di ridurre le
incertezze degli altri paesi sulla futura politica svizzera in materia di
trasporto merci. Solo dopo che, il 9 settembre 1994, il Consiglio federale
ha delineato una strategia di applicazione non discriminante e compatibile
con l'Europa basata sull'impiego di strumenti di economia di mercato, è
stato possibile sbloccare i negoziati con l'UE. A partire da quel momento è
stata concretizzata e perfezionata la strategia per la realizzazione
dell'iniziativa delle Alpi.
Temi principali del dibattito
Il dibattito odierno doveva servire principalmente alla valutazione di due
questioni fondamentali legate all'applicazione dell'articolo 36 sexies
della Costituzione: da un lato l'interpretazione del capoverso 2, in virtù
del quale il traffico di transito delle merci da confine a confine
attraverso la regione alpina deve essere trasferito su rotaia; dall'altro,
l'auspicato inserimento dell'applicazione delle nuove disposizioni in un
contesto europeo.
Il Consiglio federale ha constatato fondamentalmente che realizzare
l'iniziativa delle Alpi tenendo conto delle esigenze di politica interna ed
estera è impresa molto complessa e difficile. Esso giunge alla conclusione
che per motivi contingenti e politici l'applicazione incontestabile dal
punto di vista costituzionale dell'articolo 36 sexies non è possibile.
Vanno esclusi i provvedimenti riguardanti esclusivamente il traffico di
transito delle merci da un confine all'altro a causa delle discriminazioni
che implicano. Il Consiglio federale giudica molto pesanti per la Svizzera
le conseguenze di un'azione in tal senso, che andrebbero ben oltre il
settore dei trasporti.
Questa valutazione non modifica comunque la decisa volontà del Consiglio
federale di applicare l'articolo per la tutela delle Alpi e di trasferire
dalla strada alla rotaia il traffico transalpino. Pertanto, nonostante le
difficoltà connesse all'applicazione migliore possibile nonché corretta in
termini di diritto costituzionale, va portata avanti la strategia delineata
il 9 settembre 1994, in base alla quale tutte le categorie di traffico
transalpino (di transito, di import-export, interno) devono contribuire al
trasferimento su rotaia. Le misure di economia di mercato devono riguardare
tutte le categoria di traffico, per cui deve essere trasferito su rotaia il
volume di traffico equivalente al traffico di transito ripartito tra tutte
le categorie di traffico. Il Consiglio federale è convinto che mediante
questa strategia di applicazione sia possibile raggiungere tanto gli
obiettivi ecologici quanto il trasferimento nella misura adeguata
dell'iniziativa.
Concretamente, l'articolo 36 sexies della Costituzione dovrebbe essere
applicato attraverso un programma in tre parti: mediante la realizzazione
in tutta la Svizzera della verità dei costi nel trasporto merci con
l'introduzione della tassa sul traffico pesante commisurata alle
prestazioni (TTPCP) come elemento principale, con un'ulteriore imposta
gravante sull'autotrasporto di merci nella delicata regione alpina (tassa
sui transiti alpini) e con un programma di promozione del trasporto
ferroviario delle merci attraverso le Alpi.
L'altra decisione fondamentale riguarda l'inserimento di tale applicazione
in un contesto europeo. Il Consiglio federale ritiene che un'applicazione
solo da parte della Svizzera raggiungerebbe solo in parte gli obiettivi
ecologici dell'iniziativa, in quanto aumenterebbe il traffico di
aggiramento, anch'esso dannoso per l'ambiente. Pertanto, nell'ambito dei
negoziati con l'UE il Consiglio mira a sviluppare per la regione alpina una
politica di concerto. Tutti i provvedimenti dell'UE per la verità dei costi
e per un'attenzione particolare al delicato ambiente alpino appoggiano
validamente l'obiettivo del trasferimento del traffico su rotaia
dell'iniziativa delle Alpi, tendendo verso un trasferimento su rotaia del
traffico a lunga percorrenza e una riduzione delle tasse pagate alla
Svizzera. In tutto ciò la Svizzera mantiene la propria autonomia per
l'applicazione dell'articolo 36 sexies della Costituzione.
Altre decisioni
Il Consiglio federale ha inoltre preso decisioni fondamentali su numerose
questioni importanti per l'elaborazione del progetto per la consultazione.
In primo piano vi è la possibilità di compensare singole regioni o settori
di attività della Svizzera per gravi danni economici causati dal traffico
merci transalpino. Il Cantone Ticino risulterebbe particolarmente colpito
in questo senso. Il Consiglio federale ritiene che una parte dei fondi
provenienti dalle nuove tasse nella regione alpina (tassa sui transiti
alpini) dovrebbe essere messa a diretta disposizione dei cantoni colpiti
per alleviare l'impatto dei danni economici.
Il Consiglio federale ha poi stabilito che il volume di traffico
determinante per il trasferimento (equivalente al traffico di transito)
deve essere fissato in base ai dati differenziati relativi ai trasporti per
l'anno 1999. Secondo le stime odierne si tratterebbe di circa 600'000
viaggi di veicoli pesanti. In questo modo si rispettano gli obiettivi
ecologici dell'iniziativa, in quanto per la realizzazione si tiene conto
dell'aumento del traffico fino al 1999. Qualora però prima
dell'inaugurazione della NFTA la ferrovia rivelasse una capacità
insufficiente, l'obiettivo del trasferimento verrebbe raggiunto solo
all'entrata in funzione della NFTA.
La necessità di assoggettare il trasporto interno e quello legato
all'import-export alla tassa sui transiti alpini significa secondo il
Consiglio federale che anche per questi tipi di trasporto si deve offrire
una valida alternativa ferroviaria. Pertanto, ha incaricato il DFTCE di
chiarire entro l'anno varie questioni al riguardo nel campo delle
infrastrutture, dell'esercizio e della tecnica ferroviaria.
4.96 Dipartimento federale dei trasporti,
delle comunicazioni e delle energie
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Informazioni: Dr. Max Friedli, Direttore, Ufficio federale dei trasporti,
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