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Dal 1° ottobre 1995 importazione agevolata

Comunicato per la stampa

Dal 1° ottobre 1995 importazione agevolata delle automobili

Il DFGP emana istruzioni sullesonero dallapprovazione del tipo

A partire dal 1° ottobre 1995 sarà agevolata limportazione delle automobili. A
tale data entrerà in vigore il corposo pacchetto di revisione del Consiglio
federale che elimina gli ostacoli commerciali nel settore dei veicoli stradali.
Diverse nuove ordinanze facilitano, da un canto, lapprovazione del tipo e,
dallaltro, adeguano le esigenze tecniche per i veicoli stradali alle
prescrizioni europee. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha
disciplinato, nelle istruzioni sullesonero dallapprovazione del tipo, i
dettagli concernenti limportazione non professionale (per uso personale) dalla
quale i consumatori possono trarre vantaggi diretti.

Un veicolo per persona e anno

Se è dato un certificato di conformità CEE per un veicolo, lesonero
dallapprovazione del tipo è applicato soltanto a un veicolo dello stesso tipo
per persona e anno. Dopo che nel documento di manutenzione del sistema
antinquinamento sono state iscritte tutte le indicazioni necessarie, il veicolo
può essere annunciato direttamente al servizio cantonale dimmatricolazione per
lesame singolo.

Se per contro non esiste un certificato di conformità CEE, lUfficio federale di
polizia (UFP), incorporato nel DFGP, può su richiesta esonerare
dallapprovazione del tipo per persona e anno un autoveicolo di trasporto (ad
es. unautomobile), un motoveicolo, tre autoveicoli di lavoro, tre rimorchi e
tre veicoli agricoli dello stesso tipo. Tali veicoli abbisognano per
limmatricolazione di documenti in cui figurano le indicazioni sui dati del
motore, sulla velocità massima e sul peso garantito. Inoltre, occorre provare
che il veicoli soddisfa le prescrizioni svizzere sul rumore e sui gas di
scarico.

Poiché con effetto al 1° ottobre 1995 saranno valide in Svizzera le medesime
prescrizioni come nellUnione europea (UE), la prova richiesta potrà essere
apportata anche presentando unattestazione del costruttore o un rapporto di
perizia secondo il diritto UE; quanto detto si applica ai veicoli importati a
partire da tale data e che non sono mai stati in circolazione.

Per le automobili o gli autofurgoni dellanno del modello 1995 con motore a
benzina, conformi alle prescrizioni sui gas di scarico US e muniti di
conseguenza di un relativo contrassegno, non occorre provare che le
prescrizioni svizzere sui gas di scarico, sono rispettate, allorquando la
classificazione del veicolo negli USA corrisponde a quella europea (cfr.
istruzioni pag .17 seg.).

Agevolata anche limportazione professionale

La nuova ordinanza concernente lapprovazione del tipo di veicoli stradali
(OATV) facilita in modo rilevante anche limportazione professionale dei
veicoli. Non occorre sottoporre il veicolo a un esame tecnico quando si può
presentare la relativa lapprovazione UE o ECE. Lapprovazione del tipo è inoltre
rilasciata soltanto per il veicolo in questione. Le persone che intendono
importare veicoli per i quali esiste già unapprovazione del tipo emessa in
Svizzera, possono farsi registrare come importatori paralleli presentando il
pertinente certificato di conformità CEE alla Sezione delle omologazioni
dellUFP. Essi possono quindi importare i relativi veicoli senza limitazioni
dordine quantitativo e quindi immatricolarli. Siffatte persone sottostanno però
contemporaneamente anche allesame della conformità con i doveri di richiamo e
rimessa in stato se i veicoli, da loro forniti, non corrispondono al tipo
approvato.

Innovazioni nellambito delleconomia di mercato

Con il pacchetto di revisione, il Consiglio federale ha eliminato gli ostacoli
commerciali dordine tecnico nel settore dei veicoli stradali adempiendo
lobiettivo, fissato il 30 giugno 1993, concernente le misure dinnovazione nel
campo delleconomia di mercato. Le innovazioni corrispondono anche alle
raccomandazioni della Commissione dei cartelli relative al miglioramento delle
condizioni di concorrenza nel settore delle vendite di automobili, nella misura
in cui questo sia possibile a livello dordinanza senza revisione della legge
federale sulla circolazione stradale.

22 settembre 1995

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Ulteriori informazioni sono ottenibili presso: Kurt Meyer, Sezione tecnica,
Ufficio federale di polizia, tel. 031/ 963 42 31.