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La legge sulla parità dei sessi entra in vigore il 1°luglio 1996


Comunicato per la stampa

La legge sulla parità dei sessi entra in vigore il 1°luglio 1996

Il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore con effetto dal 1° luglio
1996 la legge federale sulla parità dei sessi.

La nuova legge sulla parità dei sessi concretizza il principio delleffettiva
parificazione nella vita professionale. Migliora la situazione delle
lavoratrici e dei lavoratori con una protezione generale contro la
discriminazione diretta o indiretta sulla base del sesso. Il divieto di
discriminazione vale segnatamente per assunzione, attribuzione dei compiti,
assetto delle condizioni di lavoro, retribuzione, formazione e perfezionamento,
promozione e licenziamento. In quanto caso speciale di una discriminazione
sulla base del sesso, è vietata la molestia sessuale sul posto di lavoro. Per
laffermazione delle loro pretese verrà concessa alle persone interessate una
procedura di prova facilitata. Ciò significa che una discriminazione devessere
soltanto resa attendibile, affinché sia presunta. La prova facilitata non vale
invece per quanto concerne lassunzione e la molestia sessuale. Le persone
discriminate hanno in certi casi diritto a unindennità. La legge sulla parità
dei sessi prevede inoltre anche unazione da parte delle organizzazioni e la
tutela in caso disdetta-vendetta.

La data dellentrata in vigore tiene conto della circostanza che i Cantoni
devono ancora adeguare alla nuova legge gli ordinamenti procedurali e il
diritto sui funzionari. Concretamente si tratta di disposizioni della legge
sulla parità dei sessi relative alla procedura di conciliazione, di procedura
civile e la procedura relativa ai rapporti di lavoro di diritto pubblico che
richiedono revisioni del diritto cantonale. Almeno 12 Cantoni sono in grado di
adeguare il loro diritto al più presto al 1° luglio 1996 poiché le
modificazioni di leggi devono essere approvate anche da Parlamenti cantonali. A
livello federale devono ancora essere emanate diverse disposizioni desecuzione
segnatamente per quanto concerne la concessione di aiuti finanziari nonché nel
settore della protezione del diritto del personale federale.

Consiglio federale e Parlamento hanno fornito un contributo importante per
ladempimento del mandato contenuto nellarticolo 4 capoverso 2 della
Costituzione federale.

Adottando la legge sulla parità dei sessi, Consiglio federale e Parlamento
hanno risposto al mandato contenuto nellarticolo 4 capoverso 2 della
Costituzione federale.

25 ottobre 1995

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Ulteriori informazioni:
Jeanne Ramseyer, Divisione progetto e metodologia legislativi, Ufficio federale
di giustizia, tel. 322 83 98